Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.
Art. 5 bis
4. Con regolamento regionale sono definite le modalità di accesso, i criteri e le condizioni per la stipula del prestito e la concessione del contributo, nonché criteri e modalità di revoca o rideterminazione dello stesso.
5. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema della convenzione prevista dal comma 1, lettera a), con il quale sono stabilite le modalità di adesione, di regolazione dei rapporti finanziari e quanto necessario per una corretta definizione delle procedure inerenti i rapporti tecnico-amministrativi tra la Regione e gli istituti di credito.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 92, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
2 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 139, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
3 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 139, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 139, comma 1, lettera c), L. R. 3/2024
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 139, comma 1, lettera d), L. R. 3/2024
6 Parole aggiunte al comma 3 da art. 139, comma 1, lettera d), L. R. 3/2024