Art. 28
(Portale regionale giovani)
1. Il Portale regionale giovani costituisce il sistema di comunicazione informatica ufficiale della Regione in materia di politiche giovanili, diretto al miglioramento dell'accesso alle informazioni e alla partecipazione dei giovani ed č inserito nella home page del sito internet istituzionale della Regione.
2. Il Portale č gestito dalla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili in collaborazione con gli altri uffici regionali, con i Centri per l'impiego, i Centri di aggregazione giovanile, gli Informagiovani e con gli enti locali.
3. Per i collegamenti e i contenuti redazionali del Portale č data prioritā alle informazioni sui programmi, atti e obiettivi dell'Unione europea e agli interventi per la creazione di sinergie e progetti comuni con le reti di informazione comunitarie europee.