Legge regionale 08 novembre 2021, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021.
Capo I
 Disposizioni generali
Art. 1
 (Finalità e oggetto)
1. Al fine di promuovere la competitività, l'attrattività del territorio regionale e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Friuli Venezia Giulia, nonché per l'assolvimento degli obblighi assunti a seguito dell'assegnazione a Gorizia del titolo di Capitale europea della cultura assieme alla città di Nova Gorica, la presente legge sostiene il Comune di Gorizia e gli operatori culturali regionali nel corso di tutto il percorso di avvicinamento all'evento Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, come occasione di promozione e di sviluppo del tessuto creativo e culturale del Friuli Venezia Giulia.
2. La presente legge prevede, altresì, disposizioni di modifica alle leggi regionali 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), nonché ulteriori disposizioni in materia di cultura.
3. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale e il Comune di Gorizia si avvalgono, in particolare, dell'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia (ERPAC).
Capo II
 Disposizioni per il sostegno a Gorizia Capitale europea della Cultura 2025
Art. 4
 (Criteri premianti e priorità)
1. Al fine di favorire i progetti culturali che perseguono le finalità di cui all'articolo 1, sono previsti criteri premianti e priorità di selezione nei regolamenti attuativi degli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 16/2014, che disciplinano in materia di incentivi annuali a progetti e programmi triennali, con riferimento ai trienni di finanziamento successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e negli avvisi pubblici previsti dagli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8, e 27 quater, comma 4, della legge regionale 16/2014, che disciplinano gli incentivi annuali per progetti regionali aventi a oggetto attività culturali.
Art. 5
3. I finanziamenti sono utilizzati secondo gli indirizzi definiti con deliberazione della Giunta regionale e con le modalità definite nelle convenzioni di cui al comma 2, di durata anche pluriennale.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 6, comma 41, lettera a), L. R. 14/2023
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 41, lettera b), L. R. 14/2023
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 41, lettera c), L. R. 14/2023
Capo III
 Modifiche alla legge regionale 16/2014
Art. 15
 (Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 16/2014)
1. All'articolo 31 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
Capo V
 Modifiche alla legge regionale 2/2016
Capo VII
 Disposizioni finali
Art. 31
 (Inserimento dei progetti dell'Avviso pubblico Ripartenza Cultura e Sport nell'Elenco dei progetti candidabili a finanziamento sull'Art bonus FVG)
1. Sono inseriti nell'Elenco dei progetti d'intervento finanziabili di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 196 (Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale,in attuazione dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)),i progetti inerenti l'Avviso pubblico per la Ripartenza Cultura e Sport approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 831 del 28 maggio 2021 e inseriti nella graduatoria approvata con decreto n. 2108/CULT del 13 agosto 2021,che hanno ottenuto il punteggio minimo individuato con deliberazione della Giunta regionale, promossi dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive, in deroga all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 .
2. I progetti sono inseriti nel pertinente Elenco annuale, avuto riguardo all'anno di inizio dell'attività progettuale e al relativo piano finanziario.
Art. 34
 (Norme transitorie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, nelle more dell'approvazione della legge regionale di stabilità 2022, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Gorizia un finanziamento per spese di investimento.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il beneficiario, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta domanda di finanziamento alla Direzione centrale competente in materia di cultura, corredata di una relazione illustrativa degli interventi. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del finanziamento.
3. Le disposizioni di cui alla legge regionale 11/2013 continuano a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 4, i regolamenti previsti dall'articolo 23, commi 2 e 4, della legge regionale 16/2014, attuativi degli articoli 18, comma 2, lettera a), e 19, commi 1 e 2, della medesima legge regionale, e in deroga alla previsione temporale degli articoli 18, comma 2, lettera a), e 19, comma 3, della medesima legge regionale, disciplinano, con esclusivo riferimento al quadriennio 2022-2025, il finanziamento annuale a progetti, programmi di iniziative e attività quadriennali.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 11 si applicano a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone l'allocazione delle risorse sui pertinenti capitoli di spesa.
6. La disposizione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b bis), della legge regionale 16/2014, come inserita dall'articolo 12, trova applicazione con riferimento alle risorse disponibili a decorrere dal 2022.
7. Nelle more della rideterminazione del piano dei fabbisogni della Regione con riferimento all'ERPAC e della riorganizzazione dell'articolazione organizzativa dell'ente, in relazione a quanto previsto dall'articolo 4 bis della legge regionale 2/2016, come inserito dall'articolo 22, è individuata una dotazione organica composta da personale regionale nel numero già previsto ai sensi dell'articolo 7, comma 39, lettera b), della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014).
Art. 35
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Per le finalità di cui all'articolo 5 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5. Per le finalità di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa di 1.150.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
7. Per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 16/2014, come modificato dall'articolo 8, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
8. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 16/2014, come modificato dall'articolo 10, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
9. Per le finalità di cui alla lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 16/2014, come inserita dall'articolo 12, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
10. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 27 quater della legge regionale 16/2014, come sostituita dall'articolo 13, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
11. Per le finalità di cui al comma 2 bis dell'articolo 3 della legge regionale 2/2016, come inserito dall'articolo 21, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
12. Per le finalità di cui al comma 21 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2021, nonché dell'articolo 4 bis della legge regionale 2/2016, come inserito dall'articolo 22, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 si provvede mediante storno di pari importo per gli anni 2022 e 2023 dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
14. Per le finalità di cui all'articolo 31 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
15. Per le finalità di cui all'articolo 32 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
16. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 1, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
17. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 16 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
18. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 4, e in relazione agli articoli 18, comma 2, lettera a), e 19, commi 1 e 2, della legge regionale 16/2014, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
19. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 4, e in relazione agli articoli 18, comma 2, lettera a), e 19, commi 1 e 2, della legge regionale 16/2014, è autorizzata la spesa complessiva di 4.710.000 euro, suddivisa in ragione di 2.355.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni medesimi.
20. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni 2024 e 2025 faranno carico alle corrispondenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni medesimi.
21. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali e generali, di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) e Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
22. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.