Legge Regionale 30 luglio 2021, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni per l’esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale.
Art. 2
 (Esercizio delle funzioni da parte degli EDR)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 le funzioni in materia di viabilità di competenza delle ex province e già esercitate dalla società in house Friuli Venezia Giulia Strade SpA ai sensi della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 (Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili), e, in particolare, quelle di progettazione, di realizzazione, di espropriazione, di manutenzione, gestione e vigilanza, sono esercitate dagli EDR a decorrere dall'1 gennaio 2022, a eccezione delle autorizzazioni dirette a consentire la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali di cui all'articolo 66 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d'interesse regionale), le quali rimangono delegate alla società Friuli Venezia Giulia Strade SpA la quale le svolge secondo criteri e modalità da definirsi con convenzione tra la società medesima e la Regione.
1 bis. Gli EDR assicurano l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, sulla base di una programmazione annuale o pluriennale, predisposta tenendo conto dei Piani regionali di cui agli articoli 3 ter e 3 quater, comma 1, lettere b) e d), della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), e valutando le esigenze manifestate dagli Enti locali interessati.
2. In sede di prima attuazione della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, ai fini di assicurare la necessaria continuità dei servizi, gli EDR possono stipulare apposite convenzioni con la società Friuli Venezia Giulia Strade SpA per lo svolgimento delle funzioni di competenza di cui al comma 1.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 25, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 5, comma 25, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
3 Comma 1 quater aggiunto da art. 5, comma 25, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 3
 (Beni e rapporti giuridici attivi e passivi)
1. La società Friuli Venezia Giulia Strade SpA con decorrenza dall'1 gennaio 2022, trasferisce in proprietà agli EDR i beni patrimoniali necessari all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Il trasferimento dei veicoli di proprietà della società Friuli Venezia Giulia Strade SpA agli EDR è esente dal pagamento dei diritti di motorizzazione di cui alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti), e dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli nel Pubblico Registro Automobilistico (IRT), prevista dall'articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).
4. Gli EDR subentrano, a decorrere dall'1 gennaio 2022, nei rapporti giuridici attivi e passivi in corso al 31 dicembre 2021, in capo alla società Friuli Venezia Giulia Strade SpA, in relazione alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2.
5. Restano attribuiti alla società Friuli Venezia Giulia Strade SpA i contenziosi giudiziali e stragiudiziali in materia di viabilità provinciale relativi a fatti o eventi occorsi nel periodo dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2021.
Art. 4
 (Disposizioni in materia di personale)
1. A decorrere dall'1 gennaio 2022 cessa la messa a disposizione, presso la società Friuli Venezia Giulia Strade SpA, del personale regionale disposta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 32/2017. Il personale medesimo è assegnato agli EDR con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di personale, d'intesa con i Commissari straordinari degli Enti medesimi.
2. La Regione subentra, sino a naturale scadenza senza possibilità di ulteriori rinnovi o proroghe, nei contratti di lavoro flessibile in essere presso la società Friuli Venezia Giulia Strade SpA alla data del 31 dicembre 2021, stipulati dalla società medesima con applicazione del Contratto collettivo di lavoro del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, per lo svolgimento delle attività attribuite agli EDR ai sensi dell'articolo 2, comma 1.
3. Entro il 31 dicembre 2021 la società Friuli Venezia Giulia Strade SpA, sulla base delle direttive formulate dalla Regione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), concorda con le parti sindacali la disciplina contrattuale da applicare al personale della società medesima in luogo di quella già prevista dal comma 2 bis dell'articolo 68 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità).
Art. 5
 (Modifiche alla legge regionale 23/2007)
1. Alla legge regionale 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 6
 (Modifiche alla legge regionale 8/2018)
1. Alla legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa), sono apportate le seguenti modifiche:
f)
l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
<<Art. 8
 (Il Piano della mobilità ciclistica sovracomunale Biciplan - SC)
1. I piani sovracomunali (Biciplan - SC) sono costituiti dai piani elaborati dalle già sciolte Unioni territoriali intercomunali e sono approvati dalla Giunta regionale e vengono recepiti, per gli aspetti sovracomunali, dai Biciplan di cui all'articolo 9 dei Comuni territorialmente interessati.
2. In mancanza dei piani elaborati dalle già sciolte Unioni territoriali intercomunali, la Regione provvede, con le modalità di cui al comma 1, all'elaborazione dei Biciplan - SC.
3. Il Biciplan - SC acquisisce, organizza e integra, in un'ottica intercomunale, le previsioni degli strumenti di programmazione comunale e intercomunale già disponibili e finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica sul territorio già di competenza delle UTI.

Art. 8
 (Norme finanziarie)
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 3, comma 2, sono previste minori entrate per 3.000 euro per l'anno 2022 a valere sul Titolo n. 1 (Entrata correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) - Tipologia 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.
5. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2, della legge regionale 8/2018, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera i), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spesa in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
6. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2 bis, della legge regionale 8/2018, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera j), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante minori spese per pari importo a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2, lettere a) e b), si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3, lettera a), e comma 4, lettera a), si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n.10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
10. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3, lettera b), e comma 4, lettera b), si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri Fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
11. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.