Legge regionale 08 agosto 2021 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Articolo 6 bis aggiunto da art. 8, comma 5, L. R. 13/2022

Articolo 18 bis aggiunto da art. 51, comma 2, L. R. 10/2023

Art. 1

(Principi)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto dei principi costituzionali, dello Statuto regionale, delle leggi e intese vigenti, nonché su impulso delle risoluzioni, dei programmi e delle raccomandazioni dell'Organizzazione delle nazioni unite (ONU) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dei regolamenti, delle direttive e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è contraria a ogni forma di discriminazione e violenza contro le persone legata all'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, disabilità, nonché a quella perpetrata nei confronti dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità ed è contro ogni forma di violenza sulle donne.

2. La Regione riconosce che ogni forma di violenza, morale, psicologica, fisica, sessuale ed economica, ivi compresa la minaccia di tali atti, la persecuzione, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata, costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica e psichica e rappresenta una minaccia per la salute e un ostacolo al godimento del diritto a una cittadinanza sicura, libera e giusta.

3. La Regione, in coerenza con i principi costituzionali, le leggi nazionali vigenti, le convenzioni internazionali, in particolare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011), le risoluzioni dell'Organizzazione delle nazioni unite (ONU) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), le risoluzioni e i programmi dell'Unione europea, nonché nel rispetto di quanto stabilito nell'Intesa tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, riconosce che ogni forma di violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla dignità, alla libertà, alla sicurezza e all'integrità fisica e psichica della persona e ne afferma, altresì, la natura strutturale in quanto basata sul genere e sottolinea come le donne, anche quelle di minore età, sono spesso esposte a gravi forme di violenza, che costituiscono grave violazione dei diritti umani oltre che principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi.

4. La Regione assicura il diritto ad un sostegno, anche di natura temporanea, alle donne, eventualmente con i propri figli e figlie, che incontrano l'ostacolo della violenza, nelle sue diverse forme, per permettere loro di riprendere in piena libertà il proprio percorso all'interno della società, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.

5. La Regione favorisce la creazione di reti territoriali e di specifici accordi fra soggetti pubblici e privati, finalizzati a condividere le modalità di raccordo operativo, i punti di accesso alla rete dei servizi e la presa in carico delle vittime di violenza, agevolando l'integrazione e la governance tra gli enti pubblici e del Terzo settore.

Art. 2

(Finalità)

1. La Regione, per assicurare la necessaria tutela e il recupero di una condizione di vita libera, in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni e gli enti del Terzo settore che abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta e la prevenzione alla violenza contro le donne e i minori e abbiano sviluppato esperienza e competenze specifiche, promuove e favorisce le strutture antiviolenza di cui all'articolo 14, nonché le attività dalle stesse poste in essere.

2. La Regione promuove e favorisce interventi e forme di sostegno nei confronti delle donne vittime di violenza e dei loro figli e figlie durante il periodo immediatamente successivo all'evento violento o alla minaccia di quest'ultimo e, nel lungo periodo, promuove e favorisce percorsi volti alla piena riaffermazione della dignità, libertà e indipendenza della vittima e dei suoi figli e figlie e al loro pieno e sicuro reinserimento nel contesto lavorativo e sociale, anche integrando interventi nei settori dell'istruzione, della formazione, dell'educazione, del lavoro, dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative.

3. La Regione, al fine di diffondere una cultura del rispetto dell'altro e della pari dignità e modelli positivi nelle relazioni tra uomo e donna, promuove e favorisce interventi volti a prevenire il fenomeno della violenza contro le donne nel settore educativo e formativo, nonché nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

4. Le finalità perseguite dalla presente legge e gli interventi posti in essere nei confronti delle donne vittime di violenza sono realizzati nel rispetto dei tempi della donna e della volontaria adesione ai percorsi e alle iniziative proposte, senza alcuna discriminazione legata all'orientamento sessuale, all'età, all'etnia, alla lingua, alla religione, all'orientamento politico, alle condizioni di salute, alla disabilità, alle condizioni economiche e a qualunque altra condizione potenzialmente discriminante.

Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) violenza: atto volontario, esercitato da un soggetto su di un altro, in modo da determinarlo ad agire contro la sua volontà, compiuto in ragione dell'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, disabilità e perpetrato nei confronti dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità, nonché ogni altro costringimento fisico o psicologico che ne limiti o elimini la libertà;

b) violenza nei confronti delle donne: una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione specifica contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata; costituiscono forme specifiche di violenza nei confronti delle donne anche la tratta e la riduzione in schiavitù, i matrimoni forzati e le mutilazioni genitali femminili (MGF);

c) violenza domestica: tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o in condizioni assimilate alle precedenti o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza o domicilio con la vittima;

d) violenza contro le donne basata sul genere: qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;

e) vittima: qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui alle lettere a), b), c), d);

f) atti persecutori: le condotte definite dall'articolo 612 bis del codice penale;

g) violenza assistita: forma di violenza compiuta in ambito familiare o all'interno delle mura domestiche che coinvolge i minori non come diretti destinatari della condotta violenta, ma come involontari spettatori di liti tra familiari o di comportamenti vessatori o di qualsiasi atto violento su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minori, e che li costringono a vivere in un clima di violenza, paura e continua tensione.

Art. 4

(Interventi regionali di prevenzione, comunicazione, sensibilizzazione e monitoraggio)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, adeguandosi ai principi di cui all'articolo 1, la Regione promuove e sostiene:

a) interventi volti alla prevenzione del fenomeno della violenza contro le donne finalizzati alla diffusione della cultura del rispetto e della dignità della donna, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni femminili, nonché gli enti del Terzo settore che abbiano tra i loro scopi il contrasto alla violenza contro le donne e i minori, la sua prevenzione e la solidarietà alle vittime;

a bis) interventi di supporto alle donne vittime di violenza anche mediante l'attivazione di centri di ascolto territoriali o sportelli on-line gestiti da enti locali in forma singola o associata e da enti del Terzo settore che abbiano tra i loro scopi statutari il contrasto alla violenza contro le donne, la sua prevenzione e la solidarietà alle vittime, anche in collaborazione fra essi;

b) iniziative e attività realizzate da enti locali finalizzate a promuovere la crescita di una cultura dell'uguaglianza e del rispetto e contro ogni forma di discriminazione;

c) progetti e interventi, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, specifici, rivolti a dirigenti scolastici, docenti, studenti e genitori, per la diffusione di una cultura dei diritti umani e del rispetto dell'altro, con particolare riferimento alla prevenzione e al contrasto della violenza e al superamento degli stereotipi e delle discriminazioni, nonché all'acquisizione di capacità relazionali nel contesto sociale e familiare attraverso specifici percorsi di educazione all'affettività, alla pari dignità e alla gestione delle relazioni;

d) nel settore della comunicazione, dei media e dei new media, anche in collaborazione con l'ordine dei giornalisti, campagne, anche multilingue, di informazione sull'uso consapevole del linguaggio e di sensibilizzazione della popolazione e degli operatori in materia di pari dignità, rispetto dell'altro e sviluppo di modelli relazionali positivi tra uomo e donna e contro ogni forma di discriminazione;

e) interventi di prevenzione e sensibilizzazione diretti al cambiamento comportamentale e culturale degli autori di violenza di cui all'articolo 9;

f) realizzazione di attività di prevenzione, monitoraggio e studio e l'individuazione di proposte per mettere in atto misure efficaci di contrasto di ogni forma di violenza.

(1)

Note:

Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 8, comma 9, L. R. 13/2022

Art. 5

(Interventi regionali di formazione rivolti agli operatori dei servizi pubblici e privati)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, adeguandosi ai principi di cui all'articolo 1, la Regione promuove e sostiene:

a) percorsi di formazione e aggiornamento rivolti agli operatori sanitari e sociali, ai mediatori linguistici e culturali, agli operatori giudiziari e alle forze dell'ordine, d'intesa con le autorità statali competenti, e a tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di contrastare e prevenire la violenza contro le donne e ogni tipo di discriminazione e violenza, al fine di fornire un'adeguata preparazione per riconoscere il fenomeno ed evitarne le ulteriori conseguenze lesive, gestire il rapporto con le vittime di violenza e la loro presa in carico sin dal primo contatto, offrire informazioni e assistenza nella fase di denuncia e in quella di reinserimento;

b) la stipulazione di protocolli con la direzione scolastica regionale, gli uffici scolastici territoriali, le istituzioni scolastiche e formative e con gli altri soggetti di cui all'articolo 14 per iniziative e programmi educativi finalizzati all'acquisizione di competenze per l'individuazione dei casi di violenza o maltrattamento, alla diffusione di una cultura del rispetto dell'altro, al superamento degli stereotipi di genere e alla mediazione non violenta dei conflitti;

c) la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari e degli altri soggetti che operano a contatto con soggetti violenti o maltrattanti;

d) iniziative per la formazione degli operatori pubblici e del privato sociale atte a prevenire, riconoscere e contrastare la violenza di genere, la discriminazione sulla base dell'origine etnica, del credo religioso, della nazionalità, del sesso, dell'orientamento sessuale, della disabilità e delle condizioni di vulnerabilità.

Art. 6

(Interventi regionali di protezione, sostegno e reinserimento a favore di donne vittime di violenza)

1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2, promuove e sostiene servizi e interventi a favore delle donne vittime di violenza, sole o con figli e figlie minori, finalizzati a:

a) attivare percorsi personalizzati di uscita dalla violenza o dal maltrattamento volti al superamento della situazione di disagio e al recupero dell'autonomia;

b) fornire accoglienza e ospitalità in strutture, anche mediante forme di ospitalità autonome basate sulla solidarietà tra le donne, rivolte alle donne sole o con figli e figlie minori che si trovano in situazioni di pericolo per l'incolumità psichica e fisica, per garantire insieme a un domicilio temporaneo sicuro un progetto personalizzato stipulato in accordo con la donna, teso all'inclusione sociale e all'autonomia, che comprenda il necessario supporto alle donne e ai loro figli e figlie;

c) fornire accoglienza e ospitalità in alloggi temporanei, individuali e collettivi, nei quali possono essere ospitate donne sole o con figli e figlie minori che, nella fase successiva a quella di pericolo per l'incolumità propria e dei figli e figlie minori, necessitano di un periodo di tempo determinato per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa;

d) sostenere e valorizzare le esperienze di aiuto e auto mutuo aiuto, nonché le forme di ospitalità fondate sull'accoglienza, sulla solidarietà e sulle relazioni, in particolare, tra donne;

e) promuovere interventi volti a sostenere l'autonomia economica e psicologica della donna vittima di violenza, anche attraverso forme di accompagnamento al lavoro, di formazione professionale, inclusi i tirocini extracurriculari e le altre misure di politica attiva per l'impiego, nonché a favorire il coinvolgimento della cooperazione sociale e sostenere iniziative imprenditoriali.

2. I servizi e gli interventi di cui al comma 1 sono attuati attraverso le strutture antiviolenza di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b) e c).

3. La Regione ha la facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per femminicidio e atti di violenza nei confronti delle donne e dei minori, devolvendo l'eventuale risarcimento a sostegno delle azioni di prevenzione contro la violenza sulle donne.

Art. 6 bis

(Integrazione regionale al Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

(1)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a incrementare le risorse del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza istituito dall'articolo 105 bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Le risorse sono trasferite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2020, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), quale ente erogatore del reddito di libertà, secondo le modalità procedurali dallo stesso stabilite.

Note:

Articolo aggiunto da art. 8, comma 5, L. R. 13/2022

Art. 7

(Interventi a favore di minori vittime di violenza assistita)

1. Fatti salvi gli obblighi previsti dall'articolo 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), in merito alla segnalazione di minori in presunto stato di abbandono, i servizi socio-assistenziali e sanitari competenti per l'ambito materno-infantile e per l'ambito adulti, in collaborazione con le reti territoriali interistituzionali promosse dagli enti locali, assicurano tutti gli interventi a favore dei minori vittime di violenza, anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia, in base a quanto richiamato all'articolo 3, comma 1, lettera g).

2. I servizi di cui al comma 1, in particolare:

a) assicurano, in via prioritaria, la protezione del minore, anche attraverso il coinvolgimento della competente autorità giudiziaria per l'assunzione degli eventuali provvedimenti di tutela. In presenza di necessità di tutela e protezione del minore, tali esigenze sono da considerarsi prevalenti rispetto all'eventuale contraria volontà dell'adulto esercente la responsabilità genitoriale;

b) assicurano interventi finalizzati alla cura del minore, alla riparazione del trauma subito e al ripristino della sua salute fisica e psicologica, mediante azioni che, salvo diversa indicazione clinica, vedono un attivo coinvolgimento della madre;

c) assicurano interventi di cura nei confronti della madre e, qualora praticabili, interventi a livello delle relazioni familiari allargate, finalizzati prioritariamente al sostegno della relazione madre-bambino;

d) assicurano idonei percorsi di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli e figlie, sia nella fase di uscita dalla struttura residenziale che in quella successiva di rientro nel proprio ambiente di vita;

e) assicurano l'inserimento o il reinserimento del bambino in un ambiente di vita che ne garantisca la protezione dal riproporsi di eventi traumatici e la presenza di figure accudenti e tutelanti;

f) assicurano continuità di collaborazione con le reti territoriali interistituzionali, quali, tra le altre, l'ambito scolastico e i servizi educativi. Al fine di assicurare la continuità e l'efficacia delle collaborazioni attivate, i servizi e le istituzioni scolastiche possono definire appositi protocolli operativi, volti ad un tempestivo intervento a tutela del minore.

Art. 8

(Interventi a favore degli orfani per crimini domestici)

1. La Regione, in coerenza con la legge 11 gennaio 2018, n. 4 (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici), promuove e sostiene misure a favore degli orfani per crimini domestici e delle relative famiglie affidatarie, al fine di contribuire ad alleviare gli orfani dalle conseguenze e dai disagi derivanti dalla perdita del genitore.

Art. 9

(Interventi per autori di violenza)

1. La Regione promuove e sostiene interventi volti alla presa in carico e alla rieducazione degli autori di violenza di genere, in particolare di violenza domestica, al fine di far cessare i comportamenti violenti, di limitare la recidiva favorendo l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, di riconoscere la responsabilità mediante l'acquisizione della consapevolezza della violenza agìta, nonché ricondurre le relazioni in condizioni di non violenza, parità e reciproco rispetto. Gli interventi sono realizzati tramite i Centri per autori di violenza di cui all'articolo 18, garantendo la sicurezza, il supporto e i diritti delle vittime e sono stabiliti e attuati in stretto coordinamento con i Centri antiviolenza, escludendo l'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l'autore di violenza e la vittima e assicurando la separatezza dei due percorsi.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono sviluppati in ambito sociosanitario per assicurare un trattamento integrato in modo da consentire un effettivo recupero e accompagnamento nel tempo di chi è responsabile di atti di violenza, al fine di prevenire la recidiva del reato.

3. La realizzazione dei programmi di intervento volti al recupero degli uomini maltrattanti deve essere collocata nell'ambito delle iniziative e delle azioni che la Regione promuove per identificare, stigmatizzare, prevenire le cause culturali e contrastare la violenza di genere e deve svilupparsi parallelamente ai servizi di sostegno alle vittime di violenza.

4. Gli interventi possono essere realizzati solo su adesione volontaria del soggetto interessato secondo quanto previsto dalle linee guida nazionali e in particolare dal piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

5. Gli interventi sono attivati su richiesta diretta del soggetto o su segnalazione, concordata con il soggetto stesso, da parte delle istituzioni competenti per l’ordine pubblico, degli ordini professionali, del sistema giudiziario e dell’amministrazione penitenziaria, dei servizi sanitari e sociali che vengono in contatto con il soggetto.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 5 da art. 8, comma 18, lettera a), L. R. 16/2021

Art.10

(Interventi a favore di persone vittime di discriminazione e di violenza)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 105 quater del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato dall'articolo 38-bis, comma 1, del decreto legge 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, promuove e sostiene progetti e iniziative di accoglienza, soccorso, protezione e sostegno alle vittime di discriminazione o di violenza, avvalendosi del sistema integrato dei servizi alla persona presenti sul territorio.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione può stipulare protocolli d'intesa e convenzioni con enti pubblici ed enti del Terzo settore impegnati in attività rispondenti alle finalità di cui alla presente legge.

3. Nelle attività previste dalle misure e dagli interventi di cui ai commi 1 e 2 viene garantito l'anonimato delle vittime, il pieno rispetto della loro dignità e della libertà di realizzazione di ogni persona.

Art. 11

(Organismo tecnico-consultivo regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere)

1. Presso la Direzione centrale competente in materia di politiche sociali è istituito l'Organismo tecnico-consultivo regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, di seguito "Organismo", con competenze tecniche, consultive e di monitoraggio.

2. L'Organismo svolge i seguenti compiti:

a) collabora nella elaborazione e formula osservazioni sul Piano regionale di cui all'articolo 13;

b) formula proposte alla Direzione regionale competente in materia di politiche sociali in ordine agli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10;

c) collabora al monitoraggio, alla raccolta e all'analisi dei dati in relazione ai fenomeni di violenza contro le donne avvenuti nel territorio regionale, anche in raccordo con il Sistema informativo dei servizi sociali regionale e l'Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui agli articoli 25 e 26 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

d) svolge ogni altra funzione consultiva e propositiva su iniziative regionali in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

3. L'Organismo è costituito con decreto del direttore centrale della Direzione regionale competente in materia di politiche sociali ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), ed è composto da:

a) il direttore centrale della Direzione o suo delegato;

b) quattro responsabili dei Servizi sociali dei Comuni individuati dalla Conferenza regionale dei Servizi sociali dei Comuni di cui all'articolo 20 bis della legge regionale 6/2006;

c) quattro rappresentanti degli enti del Servizio sanitario regionale individuati dal direttore centrale della Direzione regionale competente in materia di salute;

d) quattro rappresentanti dei Centri antiviolenza iscritti nell'elenco di cui all'articolo 19, dagli stessi individuati;

e) due rappresentanti dei Centri per autori di violenza iscritti nell'elenco di cui all'articolo 19, dagli stessi individuati;

f) due rappresentanti degli enti del Terzo settore con sede in regione che operano in materia di contrasto alle violenze e alle discriminazioni, dagli stessi individuati.

4. I componenti dell'Organismo di cui alle lettere b), c), d), e), f) del comma 3, sono individuati garantendo un'equilibrata rappresentanza territoriale.

5. Su proposta della maggioranza dei componenti, l’Organismo può essere integrato, anche temporaneamente, previa intesa con l’amministrazione o l’ente di appartenenza, con altri rappresentanti di soggetti istituzionali e non istituzionali che operano per il contrasto alla violenza di genere, al fine di approfondire specifiche tematiche e ogni qualvolta sia ritenuto opportuno.

(1)

6. L'Organismo è rinnovato con cadenza triennale applicando il principio della rotazione.

7. L'Organismo è validamente costituito con la nomina di almeno due terzi dei componenti, fatta salva la sua successiva integrazione.

Note:

Parole aggiunte al comma 5 da art. 8, comma 18, lettera b), L. R. 16/2021

Art. 12

(Sistema dei servizi sociali e sociosanitari integrati per il contrasto alla violenza di genere)

1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 2 la Regione, in conformità con i principi di sussidiarietà orizzontale e verticale, promuove il costante coinvolgimento e la collaborazione di tutti gli attori istituzionali e sociali impegnati a contrastare il fenomeno della violenza di genere presenti sul territorio, nel rispetto delle specifiche competenze di ciascuno.

2. In coerenza con la programmazione locale in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali, i Servizi sociali dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 6/2006 e gli enti del Terzo settore che abbiano tra i loro scopi statutari primari la lotta alla violenza contro le donne e la sua prevenzione, concorrono alla programmazione e all'attuazione degli interventi e dei servizi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere.

3. I Servizi sociali dei Comuni, in sinergia con gli enti del Terzo settore, assicurano la presa in carico delle vittime di violenza attraverso un percorso condiviso e personalizzato di sostegno e orientamento, modulato sulla base delle caratteristiche della persona, finalizzato a favorire l'uscita dalla situazione di violenza, mediante il recupero e il rafforzamento delle proprie risorse, l'acquisizione o riacquisizione dell'autonomia personale.

4. Gli enti del Servizio sanitario regionale assicurano, per quanto di competenza e in collaborazione con tutti gli attori impegnati nel contrasto alla violenza di genere, l'attuazione di percorsi assistenziali integrati specificamente dedicati alle donne vittime di violenza in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), previsti nell'ambito degli strumenti di programmazione territoriale di cui alla medesima legge regionale 22/2019 e alla legge regionale 6/2006, nonché della normativa nazionale in materia di soccorso e assistenza sociosanitaria alle donne vittime di violenza.

5. Il sistema sanitario regionale è strettamente interconnesso con gli altri nodi della rete di contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni. Si attiva, in sinergia con gli altri servizi e con gli enti del Terzo settore, alla presa in carico delle vittime attraverso il personale dei consultori, il personale medico dell'assistenza di base e specialistica e della continuità assistenziale e attraverso l'accesso ad uno dei servizi di emergenza.

Art. 13

(Piano triennale regionale degli interventi per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni)

1. La Giunta regionale, nel rispetto della programmazione socio economica regionale, sentita la Commissione consiliare competente e la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna e sulla base delle proposte dell'Organismo tecnico-consultivo di cui all'articolo 11, approva il piano triennale attuativo degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne e ogni forma di discriminazione.

2. Il piano di cui al comma 1 è un provvedimento generale attuativo di durata triennale con il quale la Giunta regionale:

a) definisce le linee programmatiche di azione e fissa gli obiettivi specifici da perseguire nell'ambito degli interventi e delle iniziative regionali di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10;

b) stabilisce le modalità e i tempi di realizzazione delle azioni programmate e definisce le risorse ad esse dedicate;

c) definisce le attività e gli indicatori per il monitoraggio e per la verifica e la valutazione dei risultati.

Art. 14

(Strutture antiviolenza)

1. Le strutture antiviolenza sono deputate a fornire su tutto il territorio regionale attività di ascolto, prima accoglienza, sostegno psicologico e interventi personalizzati per la presa in carico, la protezione, l'eventuale accoglienza residenziale e l'avvio verso percorsi di autonomia delle donne che hanno subìto violenza o sono in pericolo di subirla e ai loro figli e figlie minori, nonché interventi e servizi per il recupero degli uomini che hanno agìto violenza o che ritengano di poter agire violenza in futuro.

2. Le strutture antiviolenza comprendono:

a) i Centri antiviolenza;

b) le Case rifugio;

c) le Case di semiautonomia;

d) i Centri per autori di violenza;

d bis) sportelli antiviolenza e altri servizi di supporto alle donne.

(1)

3. I Centri antiviolenza, le Case rifugio e le Case di semiautonomia sono strutture dedicate a tutte le donne e ai loro figli e figlie minori, senza distinzione o discriminazione alcuna. Prevedono metodologie di accoglienza basate sulla solidarietà e sulle relazioni tra le donne accolte e tra le stesse e il personale femminile professionalmente competente, promuovono l'autodeterminazione e garantiscono l'anonimato della donna, salvo diversa decisione della stessa.

4. I Centri per autori di violenza sono strutture dedicate a tutti gli uomini senza distinzione o discriminazione alcuna. Adottano percorsi di accompagnamento e sostegno degli uomini al fine di promuovere il cambiamento comportamentale e culturale nelle relazioni affettive e la cessazione degli agìti violenti in tutte le loro forme.

5. Le strutture antiviolenza sono gestite:

a) da enti locali, anche in forma associata;

b) da enti del Terzo settore che hanno quale scopo statutario primario la lotta a ogni forma di violenza contro le donne e i figli e figlie minori;

c) mediante forme collaborative tra i soggetti di cui alle lettere a) e b), anche attraverso forme di coprogrammazione e coprogettazione ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).

6. I Centri per autori di violenza possono essere gestiti anche da enti del Servizio sanitario regionale, anche con le modalità di collaborazione cui alla lettera c) del comma 5.

7. Nel caso l'inserimento in strutture antiviolenza comporti la necessità di intervento da parte del Servizio sociale dei Comuni territorialmente competente in ragione della residenza della donna, quest'ultimo deve essere tempestivamente informato.

Note:

Lettera d bis) del comma 2 aggiunta da art. 51, comma 1, L. R. 10/2023

Art. 15

(Centri antiviolenza)

1. I Centri antiviolenza:

a) rispondono ai principi e alle metodologie adottati dalla Convenzione di Istanbul, ai requisiti minimi sanciti dall'Intesa Stato-Regioni e autonomie locali del 27 novembre 2014 e ai requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 23;

b) garantiscono una risposta integrata di contrasto al fenomeno della violenza attraverso una presa in carico complessiva delle vittime mettendo al centro la loro protezione;

c) svolgono una funzione di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, di empowerment della donna, unitamente alla cura socioassistenziale a favore delle donne vittime di violenza.

2. I Centri antiviolenza devono avere caratteristiche tali da garantire funzionalità e sicurezza sia per le donne accolte e i loro figli e figlie minori, sia per chi vi opera e devono essere facilmente accessibili e adeguatamente pubblicizzati.

3. Il Centro antiviolenza deve garantire gratuitamente e in forma anonima alle donne almeno i seguenti servizi:

a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;

b) effettuare la valutazione del rischio di recidiva di violenza attraverso strumenti validati scientificamente;

c) percorsi di uscita dalla violenza personalizzati, basati sull'analisi delle specifiche situazioni della violenza, tendenti a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacità e risorse e a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia, attraverso le relazioni fra donne;

d) consulenza legale;

e) sostegno psicologico personalizzato a medio e lungo periodo;

f) supporto ai minori vittime di ogni forma di violenza inclusa quella assistita, ai figli e figlie minori di donne accolte nelle strutture protette e in carico al Centro antiviolenza, in stretto raccordo con i Servizi sociali dei Comuni;

g) affiancamento della donna per individuare un percorso di orientamento al lavoro e inclusione lavorativa verso l'autonomia economica, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna;

h) ospitalità in strutture antiviolenza di cui all'articolo 14;

i) ospitalità temporanea in strutture che garantiscano la protezione della donna e dei figli e figlie minori in situazioni di emergenza.

4. Il Centro antiviolenza può articolarsi anche con sportelli territoriali al fine di garantire l'accesso ai servizi offerti in modo diffuso sul territorio regionale.

5. Il Centro antiviolenza garantisce attività di formazione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza di genere.

Art. 16

(Case rifugio)

1. Le Case rifugio, segrete o con garanzia di sicurezza, sono strutture di ospitalità temporanea che accolgono a titolo gratuito le donne, sole o con figli e figlie minori che si trovano in situazioni di necessità o di emergenza. A dette strutture si possono rivolgere tutte le donne, siano esse sole o con figli e figlie minori, indipendentemente dal loro status giuridico, dalla loro cittadinanza e dal luogo di residenza, che siano vittime di violenza psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti.

2. Le Case rifugio devono rispondere ai requisiti minimi sanciti dall'Intesa Stato-Regioni e autonomie locali del 27 novembre 2014 e ai requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 23.

3. L'accesso alle Case rifugio avviene unicamente per il tramite del Centro antiviolenza al quale le medesime afferiscono, secondo le valutazioni e i pareri espressi dalle operatrici di accoglienza, anche in raccordo con i Servizi sociali dei Comuni. Le ospiti, con gli eventuali figli e figlie minori, sono coadiuvate da operatrici che hanno anche il compito di favorire l'autogestione.

Art. 17

(Case di semiautonomia)

1. Le Case di semiautonomia sono strutture di ospitalità temporanea aventi caratteristiche di civile abitazione e articolate in locali idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza e in cui possono essere ospitate donne vittime di violenza e i loro figli e figlie minori che:

a) non si trovano in condizione di pericolo immediato a causa della violenza;

b) necessitano di un periodo limitato di tempo per compiere il percorso di uscita dalla violenza;

c) non hanno raggiunto al momento dell'uscita dalle Case rifugio la piena autonomia per motivi psicologici, culturali, educativi, legali ed economici.

2. Il trasferimento nelle Case di semiautonomia avviene unicamente per il tramite del Centro antiviolenza al quale le Case di semiautonomia afferiscono, secondo le valutazioni e i pareri espressi dalle operatrici di accoglienza, anche in raccordo con i Servizi sociali dei Comuni. La permanenza presso le Case di semiautonomia può prevedere una compartecipazione alle spese del vitto e delle utenze per il proprio nucleo, tenuto conto delle disponibilità economiche e patrimoniali dell'ospite.

3. Le Case di semiautonomia devono garantire almeno i seguenti servizi:

a) protezione e ospitalità alle donne e ai loro figli e figlie minori, salvaguardandone l'incolumità fisica e psichica sulla base del progetto personalizzato, concordato con la donna e condiviso con la rete dei servizi territoriali attiva o da attivarsi sul caso, aventi il fine di favorire la riparazione e riabilitazione del danno provocato dalla violenza e l'acquisizione di autonomia e inclusione sociale in una condizione semi-protetta;

b) spazi alloggiativi e di convivialità riservati alle donne vittime di violenza e agli eventuali figli e figlie minori, nel caso accolga altre tipologie di donne;

c) servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei figli e figlie della donna vittima di violenza;

d) condivisione della presa in carico dei minori con i servizi di tutela e della rete territoriale della progettualità individuale;

e) affiancamento e supporto alla donna in percorsi di autonomia personale e abitativa e di orientamento all'inclusione lavorativa e formativa;

f) messa a disposizione di figure professionali qualificate e con formazione specifica documentata per la presa in carico di donne e minori vittime di violenza.

4. Le Case di semiautonomia devono rispondere ai requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 23.

Art. 18

(Centri per autori di violenza)

1. I Centri per autori di violenza, in coerenza con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, garantiscono almeno i seguenti interventi e servizi:

a) prima accoglienza e valutazione della situazione, tramite strumenti di valutazione del rischio, in stretto raccordo con la rete dei servizi sociali e sociosanitari, al fine di elaborare un percorso personalizzato finalizzato all'interruzione della violenza assumendo come priorità la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime;

b) programmi individuali o di gruppo con la finalità di favorire la consapevolezza e il riconoscimento dei propri agìti violenti, l'adozione di comportamenti non violenti e rispettosi nelle relazioni interpersonali, di prevenire nuove violenze e di modificare i modelli comportamentali violenti, nonché di prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale;

c) formazione iniziale e continua per i propri operatori sul tema della violenza maschile contro le donne e nello specifico sul lavoro con gli autori di violenza;

d) formazione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza di genere con particolare attenzione alle relazioni affettive violente perpetrate dagli uomini.

2. Il Centro assicura che qualsiasi interazione con la vittima di violenza sia tenuta da personale femminile specializzato e adeguatamente formato.

3. Il Centro può articolarsi anche con sportelli territoriali al fine di garantire l'accesso ai servizi offerti in modo diffuso sul territorio regionale.

4. Il Centro mantiene, anche attraverso l’eventuale sottoscrizione di protocolli di rete, rapporti costanti e funzionali con le strutture pubbliche cui compete l’assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati di violenza, quali i Centri antiviolenza, i Servizi sociali dei Comuni, servizi ospedalieri e specialistici degli enti del Servizio sanitario regionale, forze dell’ordine, tribunali, servizi pubblici di assistenza alloggiativa, istituti scolastici di ogni ordine e grado operanti nel territorio, garantendo l’unitarietà e la coerenza del percorso assistenziale e la continuità degli interventi.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 18, lettera c), L. R. 16/2021

Art. 18 bis

(Sportelli antiviolenza e altri servizi di supporto alle donne)

(1)

1. Gli sportelli antiviolenza e gli altri servizi di supporto alle donne garantiscono gratuitamente e in forma anonima alle donne almeno i servizi di cui all'articolo 15, comma 3, lettere a), b), c), d), e), g).

2. Le strutture antiviolenza possono dotarsi anche di sportelli on-line.

Note:

Articolo aggiunto da art. 51, comma 2, L. R. 10/2023

Art. 19

(Elenco regionale delle strutture antiviolenza)

1. Al fine di garantire un'adeguata e aggiornata conoscenza dei servizi attivi sul territorio regionale e rispondenti ai principi di cui alla presente legge, presso la Direzione centrale regionale competente in materia di politiche sociali è istituito l'elenco regionale delle strutture antiviolenza, suddiviso in cinque sezioni relative ai Centri antiviolenza, alle Case rifugio, alle Case di semiautonomia, ai Centri per autori di violenza e agli sportelli antiviolenza e altri servizi di supporto alle donne.

(1)

2. L'iscrizione nell'elenco è condizione per accedere ai contributi regionali e statali previsti dalle vigenti normative di settore a favore delle strutture antiviolenza.

3. L'elenco è pubblicato sul sito internet della Regione, con modalità idonee a garantire l'impossibilità di localizzazione delle Case rifugio.

Note:

Comma 1 sostituito da art. 51, comma 3, L. R. 10/2023

Art. 20

(Rapporti con le strutture pubbliche)

1. Le strutture antiviolenza mantengono, anche mediante la sottoscrizione di protocolli di rete, rapporti costanti e funzionali con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati di violenza, l'inclusione lavorativa, quali i Servizi sociali dei Comuni, i servizi ospedalieri e specialistici degli enti del Servizio sanitario regionale, le forze dell'ordine, i tribunali, i servizi pubblici di assistenza alloggiativa, il sistema dei servizi pubblici regionali per l'impiego e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado operanti nel territorio, garantendo l'unitarietà e la coerenza del percorso assistenziale e la continuità degli interventi.

Art. 21

(Istituzione del Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni)

1. E' istituito il Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni destinato al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

2. Il Fondo è alimentato da risorse regionali, da quelle destinate dallo Stato e dall'Unione europea e da eventuali altre entrate derivanti da contributi, lasciti, legati e donazioni.

3. Annualmente con legge di bilancio sono determinate le quote del Fondo da destinare alle finalità di cui al comma 1.

Art. 22

(Cumulabilità dei finanziamenti)

1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, sempreché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

Art. 23

(Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento regionale sono stabiliti:

a) i requisiti strutturali e organizzativi ai fini del funzionamento delle strutture antiviolenza di cui all'articolo 14;

b) i requisiti necessari e le modalità per l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 19, nonché le regole di aggiornamento e tenuta dell'elenco stesso;

c) i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse afferenti alle quote del Fondo di cui all'articolo 21.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

Art. 24

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati da essa ottenuti in termini di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza e di tutela delle vittime di atti violenti e discriminatori. A tal fine la Giunta regionale, anche avvalendosi del supporto dell'Organismo tecnico-consultivo di cui all'articolo 11, presenta al Consiglio regionale una relazione triennale che documenta, in particolare:

a) un quadro dell'andamento del fenomeno della violenza e delle principali attività e iniziative realizzate sul territorio regionale per la prevenzione, l'informazione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di violenza e di tutela delle vittime di atti violenti e discriminatori;

b) una descrizione dello stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, con particolare riferimento alla domanda e all'offerta dei servizi forniti;

c) le modalità di finanziamento degli interventi oggetto della presente legge e la distribuzione dei finanziamenti sul territorio.

2. La relazione di cui al comma 1 e gli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale.

3. In sede di prima applicazione, la relazione di cui al comma 1 è presentata entro il 30 giugno 2025.

Art. 25

(Abrogazioni e norme transitorie)

1. La legge regionale 16 agosto 2000, n. 17 (Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà), è abrogata.

2. Per garantire la continuità degli interventi in materia di contrasto alla violenza contro le donne, la legge regionale 17/2000 e il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 28 novembre 2001, n. 0454/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi per la "Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà" di cui alla legge regionale 16 agosto 2000, n. 17), continuano a trovare applicazione fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 23.

3. Nelle more dell'istituzione dell'elenco regionale delle strutture antiviolenza, per l'individuazione dei rappresentanti dei Centri antiviolenza in seno all'Organismo tecnico-consultivo regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere si fa riferimento ai Centri antiviolenza in possesso dei requisiti minimi sanciti dall'Intesa Stato-Regioni e autonomie locali del 27 novembre 2014 e i rappresentanti dei Centri per autori di violenza sono individuati fra gli enti del Terzo settore con sede operativa in regione che nello statuto prevedono quale scopo primario il recupero e il trattamento degli autori di violenza contro le donne, aderenti all'Associazione RELIVE - Relazioni libere dalle violenze.

Art. 26

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 7.200 euro, suddivisa in ragione di 1.200 euro per l'anno 2021 e di 3.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

2. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 2.290.000 euro, suddivisa in ragione di 1.145.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

5. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

6. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 5, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3 e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

Art. 27

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.