Legge regionale 03 giugno 2021, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG.
Art. 3
4. Il contributo di cui al comma 2 è aumentato di 1.000 euro annui qualora lo spostamento della residenza e del domicilio riguardi il nucleo famigliare del richiedente con la presenza di almeno un minore. Qualora il nucleo famigliare del richiedente comprenda due o più minori, il contributo è aumentato di 200 euro annui per ciascun minore oltre il primo.
5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono richiesti, a pena di decadenza, entro sei mesi dall'assunzione di cui al comma 1, lettere a) e b). Qualora sia stato previsto un periodo di prova, i contributi sono richiesti, a pena di decadenza, entro sei mesi dal superamento del periodo medesimo.
6. Il contributo di cui al comma 1 è erogato previa verifica della sussistenza del rapporto di lavoro di cui al comma 1, lettere a) e b), della permanenza della residenza e del domicilio da parte del beneficiario sul territorio regionale.
7. Il contributo di cui al comma 2 è erogato annualmente previa verifica della sussistenza del rapporto di lavoro di cui al comma 1, lettere a) e b), della permanenza della residenza e del domicilio da parte del beneficiario sul territorio regionale e delle condizioni di cui ai commi 3 e 4. In caso di sopravvenuta sussistenza nell'annualità successiva alla prima delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 l'interessato presenta integrazione della domanda di contributo.
8. Il contributo di cui al comma 1 e le diverse annualità del contributo di cui al comma 2 sono erogati anche qualora il beneficiario risulti occupato sul territorio regionale con un rapporto di lavoro diverso da quello in essere alla data di presentazione della domanda di contributo, purché anche il nuovo rapporto di lavoro abbia le caratteristiche di cui al comma 1, lettere a) e b), e sia verificata la permanenza della residenza e del domicilio da parte del beneficiario sul territorio regionale.
9. Con regolamento regionale da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono individuati le modalità di presentazione delle domande per i benefici di cui ai commi 1 e 2, ulteriori requisiti di ammissibilità delle domande, le modalità e i termini di concessione ed erogazione, nonché le cause di revoca dei benefici.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 52, comma 1, L. R. 8/2022
2 Articolo interpretato da art. 7, comma 9, L. R. 14/2023 . La condizione dell'assunzione sul territorio regionale di cui al comma 1, lettera a), risulta soddisfatta anche qualora la prestazione lavorativa risulti resa in misura prevalente, anche in modalità da remoto, sul territorio regionale ancorché la sede di lavoro risulti ubicata al di fuori del territorio stesso.
Art. 4
 (Collaborazione con gli enti locali)
1. Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia, anche attraverso l'attività degli sportelli informagiovani e degli Sportelli risposta casa di cui all'articolo 7 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), forniscono le informazioni relative alle politiche per la casa alle giovani professionalità altamente specializzate che abbiano trasferito residenza e domicilio sul territorio regionale, tenuto conto in particolare di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.
Art. 5
 (Promozione della competitività e dell'attrattività del territorio regionale)
1. L'Amministrazione regionale promuove la competitività e l'attrattività del territorio regionale nei confronti delle giovani professionalità altamente specializzate, sia mediante le iniziative e gli eventi di cui all'articolo 35 bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sia mediante la partecipazione a iniziative e interventi analoghi, quali fiere del lavoro, career day e recruiting day, al di fuori del territorio regionale, anche in collaborazione con le imprese, le parti sociali, le Università regionali, il sistema della formazione, dell'istruzione e i parchi scientifici e tecnologici del Friuli Venezia Giulia.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite anche per il tramite dei Servizi pubblici per l'impiego regionali di cui all'articolo 21 della legge regionale 18/2005, che favoriscono nell'esercizio della propria attività l'incrocio fra domanda e offerta di lavoro per le giovani professionalità altamente specializzate, anche ricorrendo alle misure per favorire la mobilità professionale in Europa, offerte nell'ambito della rete EURES (EURopean Employment Services).
3. L'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa collabora con PromoTurismoFVG per la promozione del Friuli Venezia Giulia come luogo di vita e di lavoro, anche in eventi di carattere promozionale turistico e con la realizzazione di materiali divulgativi specifici.
Art. 6
 (Incentivi per la realizzazione di progetti e interventi volti a migliorare l'immagine aziendale)
2. L'ammontare dell'incentivo di cui al comma 1, erogato in regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non può eccedere annualmente l'importo di 5.000 euro.
3. Con regolamento regionale da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono individuati le modalità di presentazione delle domande per gli incentivi di cui al comma 1, ulteriori requisiti di ammissibilità delle domande, le modalità e i termini di concessione ed erogazione, nonché le cause di revoca degli incentivi medesimi.
Art. 10
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste all'articolo 3 è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
2. Per le finalità previste all'articolo 5, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Per le finalità previste all'articolo 6 è autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1 e 3, per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
6. Per le finalità previste all'articolo 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
7. Per le finalità previste dall'articolo 9 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e per la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
9. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.