Legge regionale 28 maggio 2021, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 18/06/2021

Legge regionale di semplificazione per l’anno 2021. Modifiche alla legge regionale 7/2000.
Art. 1
 (Finalità)
1. La presente legge, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 14 febbraio 2020, n. 1 (Semplifica FVG 2020), detta disposizioni attinenti la semplificazione del quadro legislativo e amministrativo regionale.
2. In adempimento alle previsioni della legge regionale 1/2020, il Comitato permanente alla semplificazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 1/2020 condivide con le organizzazioni esponenziali dei portatori degli interessi regolati e con le associazioni degli ordini professionali e dei consulenti d'impresa maggiormente rappresentativi il contenuto di specifiche direttive finalizzate ad assicurare l'adozione omogenea della modulistica attinente ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Amministrazione regionale.
3. Ai fini di cui al comma 1 con la presente legge la Regione apporta le opportune modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con l'obiettivo di semplificare, snellire e rendere celere l'azione amministrativa regionale, nel rispetto delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché dei principi desumibili dall'ordinamento comunitario, dalla Costituzione, dallo Statuto speciale e dalla legislazione statale.
Art. 2
 (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 7/2000)
1.
L'articolo 1 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:
<<Art. 1
 (Principi generali e finalità)
2. L'azione amministrativa regionale persegue i fini determinati dalla legge ed è svolta in attuazione dei principi di imparzialità, proporzionalità, legittimo affidamento, pubblicità, economicità, efficacia, efficienza, contenimento della spesa pubblica, riduzione dei costi a carico del sistema produttivo e dei cittadini, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario.
4. Nella legge di semplificazione prevista dall'articolo 4 della legge regionale 14 febbraio 2020, n. 1 (Semplifica FVG 2020), sono annualmente specificate misure di semplificazione connesse ai principi e alle finalità di cui alla presente legge.
5. Nell'attuazione degli obiettivi della presente legge è perseguita la piena realizzazione del principio "innanzitutto digitale" attraverso la più ampia informatizzazione dei procedimenti e la realizzazione di un sistema di interoperabilità, quale riflesso dell'unicità dell'azione amministrativa.

Art. 4
 (Inserimento dell'articolo 22 bis 1 nella legge regionale 7/2000)
1.
Dopo l'articolo 22 bis della legge regionale 7/2000 è inserito il seguente:
<<Art. 22 bis 1
 (Rappresentante unico regionale)
1. Il rappresentante unico regionale di cui all'articolo 14 ter, comma 3, della legge 241/1990, è abilitato a esprimere, definitivamente e in modo univoco e vincolante, la posizione delle strutture organizzative regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione.>>.

Art. 5
 (Modifiche all'articolo 22 sexies della legge regionale 7/2000)
1. All'articolo 22 sexies della legge regionale 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 6
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogati in particolare:

b) gli articoli 5, 9 e 18 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)), modificativi, rispettivamente, dell'articolo 7, dell'articolo 18 e dell'articolo 25 della legge regionale 7/2000;
c) gli articoli 3, 6 e 8 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), modificativi, rispettivamente, dell'articolo 7, dell'articolo 16 bis e dell'articolo 25 della legge regionale 7/2000;
d) il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11 (Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali).