Legge regionale 08 aprile 2021 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 06/11/2021

Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E POLITICHE REGIONALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia pone la sicurezza urbana e territoriale tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile e sociale favorendo, in osservanza del principio di leale collaborazione, il coordinamento delle azioni volte alla realizzazione delle politiche di sicurezza individuate nella presente legge.

2. La presente legge, nel rispetto della competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza e nell'esercizio della competenza residuale attribuita alla Regione in materia di polizia locale, nonché della competenza primaria attribuita alla Regione in materia di ordinamento degli enti locali, detta disposizioni per la promozione di politiche locali e integrate per la sicurezza sul territorio regionale e, fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), definisce gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento dei servizi di polizia locale dei Comuni e delle loro forme associative e detta i criteri generali per la realizzazione di un sistema permanente di formazione del personale di polizia locale.

3. Gli interventi nei settori della sicurezza civica e della polizia locale disciplinati dalla presente legge, anche nell'ottica della sicurezza integrata definita dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, costituiscono strumenti per il concorso della Regione allo sviluppo della cultura della legalità e del senso civico e alla prevenzione dei fenomeni contrari alle regole giuridiche e di civile convivenza.

4. La Regione e gli enti locali, anche in concorso fra loro, realizzano politiche finalizzate a migliorare la sicurezza urbana, intesa come l'insieme delle condizioni atte a garantire lo svolgimento di un'ordinata e civile convivenza e la qualità della vita nelle città e nel territorio regionale.

Art. 2

(Politiche regionali)

1. Per le finalità indicate dall'articolo 1, la Regione:

a) promuove l'integrazione tra gli interventi regionali e gli interventi degli enti locali per la sicurezza urbana con le politiche di contrasto alla criminalità e di sicurezza pubblica di competenza degli organi statali;

b) sostiene la conoscenza, lo scambio di informazioni e la massima divulgazione sui fenomeni criminali e sulle situazioni maggiormente esposte all'influenza della criminalità nella vita sociale e produttiva e la prevenzione e repressione dei reati;

c) promuove l'istituzione dei Corpi di polizia locale, ne sostiene l'attività operativa e ne favorisce il coordinamento, al fine di rendere uniforme il servizio sul territorio, garantendo altresì la formazione permanente e la tutela degli operatori;

d) compie attività di ricerca, raccolta e monitoraggio dei dati relativi all'organizzazione dei Corpi e dei Servizi di polizia locale e allo svolgimento delle relative funzioni;

e) favorisce l'integrazione e la condivisione delle banche dati a disposizione della Regione e degli enti locali mediante lo sviluppo di servizi per l'interoperabilità e la cooperazione applicativa;

f) promuove forme di coordinamento regionale per la gestione di situazioni di emergenza sul piano della sicurezza;

g) promuove l'applicazione di tecnologie finalizzate al coordinamento, alla collaborazione e alla comunicazione tra la polizia locale e tra questa e le Forze dell'ordine presenti sul territorio regionale;

h) promuove lo sviluppo di politiche di sicurezza transfrontaliere.

TITOLO II

POLITICHE DELLA SICUREZZA

Capo I

Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana e sull'attuazione delle politiche integrate di sicurezza

Art. 3

(Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana e sull'attuazione delle politiche integrate di sicurezza)

1. È operante, presso la direzione regionale competente in materia di sicurezza, l'Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana e sull'attuazione delle politiche integrate di sicurezza, di seguito denominato Osservatorio, con l'obiettivo di fornire, periodicamente, un supporto conoscitivo delle condizioni di sicurezza presenti in Friuli Venezia Giulia, quale strumento di sostegno per la progettazione e l'attuazione delle politiche di promozione di più alti livelli di sicurezza da parte della Regione e degli enti locali.

2. L'Osservatorio svolge funzioni di orientamento, anche tenendo conto delle specificità territoriali, nonché funzioni di monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi di cui alla presente legge. In particolare, l'Osservatorio si occupa:

a) dell'analisi e della valutazione dei fenomeni di criminalità, in generale, che si verificano sul territorio regionale, in collaborazione con le Forze di polizia locale;

b) della valutazione e rilevazione dei fenomeni di devianza, di emarginazione e di bullismo;

c) dell'analisi e della valutazione dei fenomeni di criminalità e pericolosità sociale generati dal consumo e dallo spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope e derivanti dall'abuso di sostanze alcoliche;

d) dell'analisi e della valutazione del fenomeno dell'usura, dei reati contro il patrimonio quali fenomeni connessi alla mancanza di controllo del territorio;

e) del monitoraggio del problema dell'immigrazione clandestina;

f) della rilevazione della percezione del sentimento di insicurezza presente sul territorio;

g) del monitoraggio sugli effetti dei progetti di intervento per la sicurezza;

h) della promozione all'interno degli istituti scolastici di percorsi educativi, in collaborazione con i dirigenti scolastici;

i) della presentazione alla Giunta regionale di una relazione periodica sulle attività di analisi e valutazione effettuate e sui progetti realizzati.

3. L'Osservatorio svolge la propria attività in collaborazione con l'Osservatorio regionale antimafia di cui alla legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità).

4. L'azione dell'Osservatorio avviene mediante:

a) la raccolta, la ricerca, l'analisi di dati d'interesse sul fenomeno dell'insicurezza, reale e percepita, e la conseguente elaborazione documentale;

b) il monitoraggio e l'analisi dell'attuazione delle politiche in materia di sicurezza realizzate sul territorio regionale;

c) la valutazione sull'evoluzione dei fenomeni di criminalità interessanti il territorio regionale;

d) l'attività di informazione, documentazione e valutazione degli interventi effettuati, secondo le politiche regionali emanate in materia di sicurezza urbana, degrado e decoro delle città, sul territorio di competenza del singolo ente locale.

Art. 4

(Modalità di funzionamento dell'Osservatorio)

1. Le funzioni dell'Osservatorio sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di sicurezza.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, l'Osservatorio può avvalersi di:

a) personale della direzione regionale competente in materia di sicurezza;

b) dirigenti regionali con riferimento alle materie di rispettiva competenza;

c) Università degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze ed esperienze in materia di sicurezza;

d) rappresentanti dei Corpi e dei Servizi di polizia locale;

e) rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni ed enti interessati alle problematiche del settore;

f) rappresentanti di associazioni di volontariato e solidarietà maggiormente rappresentative a livello nazionale;

g) rappresentanti di associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).

Capo II

Sistema regionale di politiche integrate per la sicurezza

Art. 5

(Politiche integrate per la sicurezza)

1. Al fine di realizzare un sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale, mediante azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza e al miglioramento della qualità della vita nelle città e nel territorio regionale, la Regione, nel rispetto delle competenze di tutti i soggetti coinvolti, promuove e sostiene:

a) gli accordi con lo Stato in materia di sicurezza urbana, ai sensi della normativa statale;

b) i patti locali per l'attuazione della sicurezza urbana integrata di cui all'articolo 5 del decreto legge 14/2017;

c) accordi con organi e autorità di pubblica sicurezza, organi decentrati dello Stato, enti pubblici ed enti locali in materia di sicurezza delle città e del territorio regionale volti a favorire la conoscenza e lo scambio di informazioni e ad assicurare la gestione integrata del territorio e il raccordo delle attività tra i soggetti pubblici competenti nello svolgimento delle azioni in tema di sicurezza, nel rispetto della normativa statale;

d) le iniziative di rilievo regionale in materia di sicurezza e di promozione della legalità;

e) le iniziative da parte degli enti locali finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza;

f) le iniziative per la diffusione della sicurezza partecipata quale modello condiviso di tutela della vita civile e risposta organizzata all'insicurezza attraverso azioni sinergiche tra istituzioni pubbliche, associazioni, formazioni sociali ed economiche presenti nel territorio.

Art. 6

(Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza integrata)

1. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare competente, è approvato annualmente, entro il 30 aprile, il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata con il quale vengono definiti:

a) le situazioni di criticità in ambito regionale con riferimento alla sicurezza, alla qualità della vita e all'ordinata e civile convivenza e le relative priorità;

b) gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali, derivanti dagli accordi, dai patti e dalla progettazione di cui all'articolo 5, comma 1, oggetto di finanziamento in materia di sicurezza integrata;

c) la quantificazione delle risorse, i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi.

2. Gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali, nel rispetto delle competenze dello Stato e degli enti locali, possono riguardare, tra l'altro:

a) la realizzazione di sistemi integrati di videosorveglianza e potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e dei relativi collegamenti informatici attraverso l'interconnessione delle sale operative della polizia locale e delle Forze di polizia dello Stato;

b) la realizzazione e l'adeguamento strutturale delle sedi e delle sale operative dei Corpi e dei Servizi di polizia locale;

c) l'attivazione e l'adeguamento dei sistemi informativi e tecnologici dei Corpi e dei Servizi di polizia locale e delle Forze di polizia dello Stato, al fine di realizzare sistemi integrati che favoriscano l'interoperabilità e lo scambio informativo;

d) il potenziamento strumentale specialistico a favore dei Corpi di polizia locale;

e) gli interventi nell'ambito dei patti locali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), anche a sostegno delle Forze di polizia dello Stato presenti sul territorio regionale;

f) il miglioramento delle dotazioni tecnologiche e strumentali in dotazione ai Corpi e ai Servizi di polizia locale e il potenziamento del parco veicolare dei Corpi e dei Servizi di polizia locale, dei collegamenti telefonici, radio, dei servizi informatici e telematici degli apparati di trasmissione;

g) l'attivazione di progetti sperimentali volti al miglioramento degli standard qualitativi dei Corpi di polizia locale e alla promozione della gestione associata delle funzioni di polizia locale;

h) la realizzazione di progetti obiettivo finalizzati al miglioramento dei servizi di controllo della circolazione stradale;

i) la realizzazione di progetti di educazione e prevenzione in ambito di sicurezza stradale;

j) lo sviluppo di progetti di prevenzione ambientale e rigenerazione urbana volti a favorire condizioni di maggiore sicurezza e fruibilità degli spazi pubblici;

k) le iniziative di prevenzione e sostegno finalizzate alla tutela delle fasce più deboli della popolazione, maggiormente esposte a fenomeni di criminalità e al rischio dell'incolumità personale;

l) lo sviluppo della collaborazione con i soggetti di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11;

m) la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo della sicurezza partecipata, alla diffusione della cultura della legalità, della coscienza civile e della cittadinanza responsabile per combattere la criminalità;

n) l'individuazione di risorse, criteri e modalità per le finalità di cui all'articolo 16, comma 7;

o) l'integrazione delle politiche di sicurezza con le altre politiche di competenza regionale, al fine di migliorarne l'efficacia.

Art. 7

(Altri interventi in materia di sicurezza)

1. La Regione può dotare i Comuni singoli e associati di risorse finanziarie per la concessione di contributi, in misura non inferiore al 60 per cento della spesa, anche sulle spese già sostenute, finalizzati all'acquisto, installazione, potenziamento e attivazione di sistemi di sicurezza presso:

a) immobili adibiti ad abitazione di persone fisiche residenti da almeno cinque anni in via continuativa nella Regione Friuli Venezia Giulia;

b) condomini per le parti comuni;

c) immobili religiosi, di culto e di ministero pastorale;

d) immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali;

e) edifici scolastici e impianti sportivi non di proprietà degli enti locali.

2. Con regolamento regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono definiti i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso al finanziamento, i criteri e le modalità di riparto, concessione e gestione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 e i termini e le modalità per la rendicontazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 8

(Collaborazione con soggetti addetti alla sicurezza sussidiaria)

1. La Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia, sostiene la collaborazione tra la polizia locale e gli operatori della sicurezza sussidiaria.

2. La Regione, nel rispetto della normativa statale, riconosce agli enti locali la possibilità di avvalersi:

a) del personale degli istituti di vigilanza privata, per la salvaguardia di beni e lo svolgimento dei servizi previsti dall’ articolo 256 bis del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), e dal decreto del Ministro dell’interno 1 dicembre 2010, n. 269 (Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256 bis e 257 bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito degli stessi istituti);

b) degli addetti di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), attraverso intese con i gestori di attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, volte a incrementarne l'impiego.

(1)(2)(3)

3. Il personale di cui al comma 2, lettera a), fatti salvi i presupposti e i limiti individuati dalla normativa statale, svolge attività sussidiaria aggiuntiva e non sostitutiva a quella ordinariamente svolte dalla polizia locale, finalizzata al miglioramento della percezione di sicurezza della cittadinanza, attivando i soggetti a vario titolo competenti nei casi di emergenza.

(4)

4.

( ABROGATO )

(5)

5. La Giunta regionale, al fine di assicurare l’uniformità sul territorio regionale, adotta, su proposta dell’Assessore competente in materia, linee di indirizzo per gli enti locali relative all’utilizzo delle risorse a loro destinate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera l), per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

(6)

Note:

Parole soppresse al comma 2 da art. 9, comma 6, lettera a), L. R. 16/2021

Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 9, comma 6, lettera b), L. R. 16/2021

Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 9, comma 6, lettera c), L. R. 16/2021

Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 6, lettera d), L. R. 16/2021

Comma 4 abrogato da art. 9, comma 6, lettera e), L. R. 16/2021

Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 6, lettera f), L. R. 16/2021

Capo III

Sicurezza partecipata

Art. 9

(Soggetti della sicurezza partecipata)

1. La Regione riconosce il ruolo delle comunità locali per la sicurezza del territorio e a tal fine sostiene nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere k) e l), iniziative di partecipazione realizzate tramite i volontari per la sicurezza di cui all'articolo 10, i gruppi di vicinato e i gruppi di cittadinanza attiva comunque denominati di cui all'articolo 11, con l'obiettivo di promuovere il rispetto della legalità e l'educazione civica.

2. In nessun caso dette attività possono essere realizzate in sostituzione dei compiti e delle potestà delle Forze di polizia statali e dell’attività di vigilanza o presidio di competenza della polizia locale.

(1)

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 6, lettera g), L. R. 16/2021

Art. 10

(Volontari per la sicurezza)

1. Al fine di favorire il rispetto della legalità e migliorare la qualità della convivenza civile, la Regione promuove l’impiego delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, ivi comprese le associazioni costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell’ordine e alle Forze armate, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, commi da 40 a 44, della legge 94/2009 , dal decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2009 (Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio e modalità di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell’articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94), e dalle altre leggi statali e regionali in materia.

(1)

2. La Regione individua nel 5 dicembre, Giornata internazionale del volontariato, la data per celebrare, a cura delle Amministrazioni locali, la "Giornata regionale dei Volontari per la Sicurezza", quale occasione per la valorizzazione e la promozione delle attività di cui al comma 1.

3. I volontari, organizzati in forma non associativa secondo la disciplina di cui al comma 5, assicurano una presenza attiva sul territorio, finalizzata a fornire assistenza alla cittadinanza, anche in occasione di eventi civili, religiosi e ludico sportivi, con specifico riferimento all'informazione, all'educazione e al supporto per la sicurezza stradale.

(2)

4. Il comandante del Corpo o responsabile del Servizio di polizia locale predispone giornalmente, in caso di impiego, il piano delle attività, con i nomi dei volontari, i compiti e luoghi d'impiego, e lo tiene a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza per almeno un anno.

5. Al fine di assicurare uniformità sul territorio regionale, la Regione, nel rispetto delle leggi dello Stato, individua con regolamento i requisiti di onorabilità e i compiti demandati ai volontari, specificando:

a) le modalità esecutive del servizio svolto;

b) le dotazioni obbligatorie e i dispositivi di protezione individuale di cui il personale volontario è fornito;

c) la formazione necessaria per l'acquisizione delle competenze individuali o delle abilitazioni richieste;

d) la copertura assicurativa da garantire per l'esercizio delle attività.

(3)

6. I volontari che superano i corsi formativi organizzati dagli enti locali sono iscritti in un elenco regionale articolato su sezioni comunali, tenuto presso la struttura regionale competente in materia di polizia locale. Con lo stesso regolamento di cui al comma 5 sono disciplinate le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco dei volontari per la sicurezza, nonché le procedure di iscrizione e le cause e modalità di cancellazione.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al volontariato di protezione civile di cui alla legge regionale 64/1986.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 6, lettera h), L. R. 16/2021

Comma 3 sostituito da art. 9, comma 6, lettera i), L. R. 16/2021

Parole aggiunte al comma 5 da art. 9, comma 6, lettera j), L. R. 16/2021

Art. 11

(Forme di cittadinanza attiva e controllo di vicinato)

1. La Regione riconosce la funzione sociale delle forme di cittadinanza attiva comunque denominate e, in particolare, del controllo di vicinato, come strumenti finalizzati al miglioramento del senso civico, della solidarietà collettiva, dell'attività di prevenzione delle criticità territoriali, della vivibilità degli spazi pubblici, delle relazioni tra popolazione, servizi comunali e polizia locale.

TITOLO III

ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 12

(Esercizio delle funzioni di polizia locale)

1. I Comuni sono titolari delle funzioni di polizia locale.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale i Comuni organizzano, in forma singola o associata, i Corpi o i Servizi di polizia locale, in modo da assicurare l'assolvimento dei compiti a essi demandati dalle leggi e dai regolamenti.

3. I Corpi e i Servizi di cui al comma 2 svolgono, nell’ambito delle competenze istituzionali e dell’autonomia organizzativa dell’ente locale di cui fanno parte, le seguenti funzioni:

a) vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorità, la cui adozione o esecuzione sia di competenza degli enti locali da cui dipendono;

b) vigilano sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico dell'ente locale;

c) prestano servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta;

d) collaborano alle operazioni di protezione civile ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 64/1986;

e) svolgono incarichi di informazione, accertamento e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali degli enti locali;

f) collaborano, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio;

g) esercitano le funzioni di controllo in materia di tutela dell'ambiente e in materia urbanistico-edilizia;

h) esercitano le funzioni di polizia amministrativa;

i) esercitano le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi della normativa statale;

j) esercitano le funzioni di polizia stradale ai sensi della normativa statale;

k) forniscono supporto all'attività di controllo relativa ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;

l) svolgono servizio di rappresentanza e di scorta del gonfalone.

(1)

4. Al sindaco o all'assessore da lui delegato, ovvero al Presidente delle Comunità di cui all'articolo 18, comma 2, ovvero al sindaco o all'assessore da lui delegato individuato ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), competono la vigilanza sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale e il potere di impartire le direttive al comandante del Corpo o responsabile del Servizio di polizia locale, per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.

5. Nello svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria, i comandanti dei Corpi e i responsabili dei Servizi di polizia locale assicurano lo scambio informativo e la collaborazione con altri comandi di polizia locale, con il Corpo forestale regionale e con le Forze di polizia dello Stato nel rispetto del codice di procedura penale.

Note:

Parole soppresse al comma 3 da art. 9, comma 6, lettera k), L. R. 16/2021

Art. 13

(Ambito territoriale di riferimento dei Corpi di polizia locale)

1. Il funzionamento e l'organizzazione dei Corpi di polizia locale sono improntati a principi di efficienza, efficacia e continuità operativa in considerazione delle condizioni demografiche, morfologiche, economiche e sociali del territorio di appartenenza, ivi compresa la sua eventuale inclusione nelle aree di applicazione delle norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute.

2. Sono denominati Distretti gli ambiti territoriali dei Corpi di polizia locale di cui all'articolo 14, comma 2, dei Comuni singoli o associati.

3. I Corpi di polizia locale di cui al comma 2 assumono la denominazione di Corpo del Distretto di polizia locale.

4. Nei Distretti costituiti dalle forme collaborative di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), possono essere individuate zone omogenee, denominate Presidi, il cui ambito territoriale corrisponde a uno o più enti locali del medesimo Distretto, quali unità di decentramento operativo del Distretto medesimo.

5. I Comuni singoli e le forme collaborative di cui alla legge regionale 21/2019 dotati di Corpi di polizia locale in Distretti contermini possono stipulare convenzioni per l'esercizio associato di funzioni di polizia locale in ambiti denominati Area interdistrettuale di polizia locale, fermo restando che ogni Distretto esercita le specifiche funzioni nell'ambito territoriale di competenza.

Art. 14

(Principi organizzativi)

1. Per l'esercizio delle funzioni di polizia locale, i Comuni istituiscono i Corpi di polizia locale, in forma singola o associata, secondo gli standard qualitativi fissati dal presente articolo e ne regolamentano l'organizzazione e il funzionamento in modo da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa.

2. Per Corpo di polizia locale si intende una struttura complessa, anche a carattere intercomunale, a cui siano addetti almeno dodici operatori, ridotti a otto qualora il Comune di riferimento sia montano oppure qualora la maggioranza dei Comuni associati sia montana, nonché che assicuri lo svolgimento dei servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana, compresa la rilevazione di incidenti stradali, con garanzia di reperibilità su almeno due turni di servizio.

3. Nei Comuni nei quali non è istituito il Corpo di cui al comma 2, le funzioni di polizia locale sono svolte dai Servizi di polizia locale, la cui figura apicale è il responsabile del Servizio.

4. I Comuni disciplinano l'organizzazione e il funzionamento del Corpo di polizia locale, tenendo conto dei seguenti criteri tesi ad assicurare requisiti minimi di omogeneità e migliore servizio alla comunità:

a) previsione di almeno una unità operativa ogni 1.000 residenti, calcolati, nel caso di svolgimento del servizio in forma associata, sul totale degli abitanti degli enti aderenti, intendendosi che le unità di organico si arrotondano, a conclusione del conteggio, secondo il criterio dell'unità di riferimento più vicina;

b) svolgimento delle attività di polizia locale, in ogni giorno dell'anno, assicurando la copertura delle seguenti fasce giornaliere minime di orario:

1) Corpi di polizia locale con organico compreso tra 8 e 40 unità: almeno dodici ore articolate su due turni di servizio;

2) Corpi di polizia locale con organico compreso tra 41 e 100 unità: almeno diciotto ore articolate su tre turni di servizio;

3) Corpi di polizia locale con organico superiore alle 100 unità: ventiquattro ore articolate su quattro turni di servizio.

5. Le attività di polizia locale sono svolte in uniforme, salvo i casi di espressa autorizzazione del comandante all'utilizzo dell'abito civile.

6. Al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di polizia locale e migliorare le condizioni di sicurezza urbana, l'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), concernente l'esclusione del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale militare, per quello delle Forze di polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applica anche al personale di polizia locale, salvo che sia diversamente stabilito nei regolamenti dei rispettivi enti locali per esigenze di carattere stagionale.

7. Nelle unità operative di cui al comma 4 si computano le figure professionali assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, considerando anche i rapporti di lavoro a tempo parziale per esigenze di carattere stagionale di cui al comma 6.

Art. 15

(Funzioni della Regione)

1. La Regione, al fine di assicurare l'unitarietà delle funzioni ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, esercita in materia di polizia amministrativa locale funzioni di coordinamento, indirizzo, raccomandazione tecnica, nonché di sostegno all'attività operativa, alla formazione e all'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottati atti di indirizzo e standard organizzativi relativi all'attività della polizia locale e sono definiti i criteri integrativi dei requisiti minimi di omogeneità della dotazione organica dei Corpi di polizia locale in relazione alla densità della popolazione residente, all'estensione territoriale e alla rete viaria, all'intensità dei flussi di circolazione, di pendolarismo e turistici, al patrimonio ambientale, allo sviluppo edilizio, industriale e commerciale e ad ogni altro parametro socio-economico pertinente.

3. La Regione attua il coordinamento dell'organizzazione della polizia locale anche mediante l'adozione dei regolamenti previsti dall'articolo 31.

4. La Regione definisce le procedure operative da seguire nell'espletamento del servizio di polizia locale e promuove l'adozione sul territorio regionale di una modulistica unica in versioni plurilingui nei territori di insediamento delle minoranze linguistiche riconosciute e di programmi gestionali unici. A tal fine, attraverso la struttura regionale competente in materia di polizia locale sente le altre Direzioni regionali competenti per materia o altri soggetti istituzionali, per orientare e indirizzare lo svolgimento delle funzioni di polizia locale sul territorio regionale.

5. La Regione favorisce l'adeguamento tecnologico delle centrali operative e della strumentazione accessoria della polizia locale, al fine di garantire un efficace scambio di informazioni e un rapido intervento operativo sul territorio, assicurando il raccordo telematico tra i comandi della polizia locale e degli stessi con la Regione.

Art. 16

(Coordinamento regionale della polizia locale)

1. La Regione, avvalendosi degli Uffici del Comune capoluogo, attua il coordinamento tra i servizi di polizia locale per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) attivare gli interventi operativi di nuclei specialistici di polizia locale;

b) coordinare le unità di polizia locale attivate per finalità di prevenzione, pronto intervento e soccorso in situazioni di emergenza in ordine a eventi che, per estensione o gravità, pregiudichino la salute e l’incolumità dei cittadini, la tutela dell’ambiente e del territorio, collaborando con i Vigili del Fuoco e con gli altri soggetti competenti in base alla disciplina nazionale, con il Corpo forestale regionale e con la Protezione civile nell’ambito delle previsioni della legge regionale 64/1986 e dei relativi protocolli di attuazione;

c) favorire l'impiego di operatori di polizia locale per esigenze temporanee di enti diversi da quelli di appartenenza su tutto il territorio regionale.

(1)

2. Per il coordinamento di cui al presente articolo, è istituito presso la struttura regionale competente in materia di polizia locale un elenco del personale operativo volontario, nonché delle dotazioni strumentali messe a disposizione da parte dei singoli enti, suddiviso per gli interventi di cui al comma 1 e per ambiti di specializzazione con particolare riferimento ai nuclei specialistici.

3. Il personale di polizia locale impiegato ai sensi del presente articolo opera alle dirette dipendenze del comandante o responsabile di polizia locale dell'ente competente per territorio secondo le direttive impartite dal sindaco o assessore delegato.

4. Con regolamento regionale sono definiti:

a) le modalità di composizione dei nuclei specialistici di cui al comma 1, lettera a), e i relativi ambiti di specializzazione;

b) gli ambiti di intervento del personale sul territorio regionale ai sensi del presente articolo;

c) le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2, le procedure di iscrizione, le cause e le modalità di cancellazione;

d) le modalità e la procedura di messa a disposizione e fruizione di personale e strumentazioni da parte dei singoli enti;

e) i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 5.

5. La Regione entro il 31 gennaio assegna d'ufficio e in unica soluzione al Comune capoluogo le risorse per il coordinamento e le attività di cui al comma 1.

6. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comune capoluogo presenta una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.

7. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, sono stabiliti le risorse, i criteri e le modalità con cui la Regione incentiva gli enti che mettono a disposizione proprio personale e strumentazioni.

Note:

Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 9, comma 6, lettera l), L. R. 16/2021

Art. 17

(Competenza territoriale)

1. Il personale di polizia locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza ovvero dell'insieme degli enti facenti parte della gestione associata.

2. In conformità alla normativa statale, il personale di polizia locale può compiere fuori dal territorio di competenza:

a) missioni autorizzate per fini di collegamento e di rappresentanza;

b) operazioni di polizia in caso di flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;

c) attività delegate dall'autorità giudiziaria;

d) attività svolte in attuazione dell'articolo 16, nonché ai sensi dell'articolo 23.

Art. 18

(Gestione associata delle funzioni di polizia locale)

1. La Regione promuove la gestione associata delle funzioni di polizia locale, attraverso le Comunità, le Comunità di montagna e le convenzioni di cui alla legge regionale 21/2019.

2. Nel caso di gestione associata mediante Comunità o Comunità di montagna di cui al comma 1, il Presidente svolge le funzioni di cui all'articolo 12, comma 4, nel territorio dei Comuni appartenenti alle Comunità stesse.

3. Nel caso di gestione associata mediante convenzione, gli enti locali definiscono in particolare:

a) l'ente da cui dipende, ai fini organizzativi e di coordinamento, il servizio associato;

b) le modalità di gestione di ciascun ente;

c) i criteri di ripartizione delle entrate e delle spese relative al servizio associato;

d) gli apporti finanziari, di mezzi e di personale degli enti aderenti e le modalità di utilizzo delle relative risorse nel territorio di ciascun ente;

e) i casi e le modalità di armamento del personale, nell'ambito territoriale degli enti convenzionati, nell'osservanza delle previsioni contenute nei singoli regolamenti;

f) le modalità di recesso dalla convenzione da parte degli enti partecipanti e di suddivisione delle risorse apportate in caso di scioglimento della gestione associata.

4. La gestione associata delle funzioni di polizia locale mediante convenzione è consentita esclusivamente tra Comuni contermini.

5. Nell'ambito del territorio della gestione associata è istituita una centrale operativa unica al fine di assicurare il coordinamento operativo e l'interoperabilità nella gestione delle funzioni di polizia locale.

Art. 19

(Servizi per conto di terzi)

1. Gli enti locali, per eventi riconducibili ad attività imprenditoriali, comunque afferenti al pubblico interesse, possono prevedere l'utilizzo, straordinario o esclusivo oltre il normale impiego istituzionale, di personale e mezzi della polizia locale, per attività conformi all'articolo 12.

2. Per le suddette attività, da svolgersi a domanda, gli enti locali definiscono specifiche tariffe e possono esentare dal pagamento le attività richieste da enti pubblici.

Art. 20

(Personale di polizia locale)

1. Il personale della polizia locale si suddivide nelle categorie previste dal contratto collettivo di lavoro. Al fine dell'attribuzione dei gradi, il personale non dirigenziale si suddivide in agenti, ispettori e commissari.

2. I gradi hanno valore gerarchico. In caso di parità di grado, assume valore gerarchico, secondo l'ordine indicato:

a) l'attribuzione dell'incarico di comandante o di coordinamento e controllo;

b) l'anzianità di servizio nel grado rivestito;

c) l'anzianità di servizio nella polizia locale.

3. Qualora al comandante non sia già attribuito il grado più elevato nell'ambito del Corpo, al medesimo è comunque attribuito, per la durata dell'incarico, il grado pari a quello più elevato attribuito al personale del Corpo.

4. Il personale di polizia locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.

5. Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni operative sul territorio, le attività amministrative connesse allo svolgimento dei compiti di polizia locale sono svolte dal personale amministrativo degli enti locali, salvo che, eccezionalmente, ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) le attività siano immediatamente correlate alle violazioni accertate;

b) le attività riguardino l'acquisizione di dotazioni strumentali dello stesso personale di vigilanza finalizzate allo svolgimento del servizio.

6. Il Corpo di polizia locale non può costituire struttura intermedia di settori più ampi, né essere posto alle dipendenze di un diverso settore amministrativo.

Art. 21

(Comandante del Corpo di polizia locale)

1. Il comando del Corpo è affidato, anche in via temporanea, a personale di comprovata professionalità, appartenente alla polizia locale e con esperienza maturata all’interno della stessa, con riferimento ai compiti attribuiti alla struttura e alla sua complessità. Nel caso di incarico dirigenziale, fermi restando i requisiti di esperienza maturata, il comando del Corpo può essere affidato anche a personale appartenente alle Forze di polizia di cui all’ articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza).

(1)

2. Il comando del Corpo è conferito a chi è inquadrato nella categoria superiore fra il personale appartenente alla rispettiva amministrazione.

3. Il comandante del Corpo di polizia locale, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e operativa, cura l'impiego tecnico-operativo e la formazione del personale, nonché l'attuazione delle direttive ricevute ai sensi dell'articolo 12, comma 4.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 6, lettera m), L. R. 16/2021

Art. 22

(Elenco dei comandanti e responsabili di polizia locale)

1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di polizia locale l'elenco dei comandanti e responsabili di polizia locale che abbiano maturato almeno due anni di anzianità nel ruolo, con indicazione del percorso formativo e professionale di ciascuno.

2. Gli enti locali possono servirsi dell'elenco di cui al comma 1 per l'individuazione di soggetti in possesso delle professionalità utili allo svolgimento delle attività di comando presso le proprie strutture di polizia locale.

3. L'elenco è adottato e aggiornato periodicamente con provvedimento del direttore della struttura competente di cui al comma 1, su istanza dei comandanti e responsabili interessati presentata alla medesima struttura e corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 23

(Comandi e distacchi)

1. I regolamenti degli enti singoli o associati prevedono che i comandi e i distacchi del personale di polizia locale ad altro ente siano consentiti solo per l'assolvimento di compiti inerenti alle funzioni di polizia locale.

2. Nei casi di cui al comma 1, il personale di polizia locale opera alle dipendenze funzionali del comandante del Corpo di polizia locale dell'ente che ne ha fatto richiesta, mantenendo il rapporto di lavoro subordinato con l'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

3. I comandi e i distacchi presso strutture di polizia locale per le esigenze di cui all'articolo 16 sono ammessi previa attivazione della procedura di cui all'articolo 16, comma 4, lettera d).

Art. 24

(Armamento e strumenti di autotutela)

1. Il personale di polizia locale è dotato di armamento secondo quanto previsto dalla normativa statale.

2. Il personale di polizia locale può, altresì, essere dotato di strumenti di autotutela, individuati con regolamento regionale, la cui adozione è prevista nel regolamento del Corpo di polizia locale. L'addestramento, l'assegnazione in uso e le modalità di impiego degli strumenti di autotutela sono demandati al comandante del Corpo di polizia locale.

3. Qualora nel regolamento del Corpo di polizia locale di cui al comma 2 non risulti determinata o determinabile l'indicazione dei compiti per i quali il personale di polizia locale espleta servizio con strumenti di autotutela, essa si intende prevista per i servizi di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza.

Art. 25

(Accesso ai ruoli)

1. L'accesso ai ruoli di agente, ispettore e commissario avviene mediante corso-concorso pubblico bandito a livello regionale dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Per l'accesso ai ruoli di ispettore e commissario l'Amministrazione regionale può prevedere una riserva, non superiore al trenta per cento dei posti messi a concorso, in favore rispettivamente degli agenti e degli ispettori in servizio presso le Amministrazioni comunali.

2. I candidati ammessi al corso-concorso per il ruolo di agente devono preventivamente sottoporsi ad una prova selettiva di cultura generale e psico-attitudinale finalizzata all'ammissione e partecipazione al concorso organizzato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera a).

3. I vincitori dei concorsi frequentano un corso di formazione di base per agenti o di qualificazione professionale se ispettori o commissari, anche a carattere residenziale, organizzato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a) e b).

4. Coloro che hanno prestato servizio nelle Forze di polizia dello Stato, in possesso dei titoli richiesti nel bando, accedono direttamente al corso-concorso pubblico di cui al comma 1. I vincitori del concorso, prima di accedere al ruolo, frequentano un corso di aggiornamento da svolgersi ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera c).

5. Al fine di promuovere l'accesso omogeneo e qualificato ai ruoli di polizia locale, la Regione stabilisce con regolamento i criteri e le modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi e individua i requisiti fisici, psico-attitudinali e i titoli per l'ammissione e la partecipazione.

Art. 26

(Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia)

1. La Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia cura le attività di formazione e aggiornamento professionale permanente degli operatori di polizia locale, avvalendosi del personale e dei mezzi della struttura regionale competente in materia di polizia locale.

2. La Scuola provvede, valutati i fabbisogni formativi, all'organizzazione delle seguenti attività:

a) corsi-concorso e corsi di formazione di base;

b) corsi di qualificazione professionale per ispettore e commissario e di formazione specifica per comandanti e responsabili di polizia locale;

c) corsi di aggiornamento per tutto il personale di polizia locale.

3. Per la realizzazione delle attività formative la Scuola può avvalersi dei servizi forniti dal Centro servizi per le foreste e le attività della montagna - CeSFAM, sentita la direzione regionale competente in materia, del Nucleo Istruttori di Tiro del Corpo forestale regionale per la formazione e l'addestramento all'uso delle armi in dotazione, nonché della collaborazione delle Università regionali e di altre realtà formative e didattiche previa stipulazione di convenzioni.

4. Per la realizzazione delle attività formative le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale possono mettere a disposizione della Scuola proprio personale e proprie strutture. Le modalità della collaborazione e i relativi oneri sono definiti con convenzioni, ovvero tramite scambio di corrispondenza con l'amministrazione interessata, qualora la messa a disposizione di persone e strutture sia meramente occasionale.

5. La Scuola, d'intesa con le amministrazioni di appartenenza, promuove altresì la realizzazione di programmi di formazione integrata tra le Forze di polizia dello Stato dislocate sul territorio regionale, il Corpo forestale regionale e la polizia locale.

6. La Giunta regionale provvede annualmente alla definizione dei contenuti generali del programma di formazione, fissando gli indirizzi per la realizzazione delle attività formative.

7. Il direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale è responsabile dell'attuazione del programma formativo.

8. La partecipazione alle attività formative è obbligatoria per tutto il personale di polizia locale. Il superamento delle relative prove finali costituisce titolo valutabile ai fini delle progressioni di carriera, secondo le modalità definite dalla contrattazione collettiva.

Art. 27

(Area contrattuale della polizia locale)

1. In forza delle peculiarità di funzioni e compiti svolti dal personale della polizia locale, tramite appositi accordi tra le Delegazioni trattanti pubbliche di Comparto e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, è riconosciuta una specifica area contrattuale denominata <<Area della polizia locale>> nell’ambito del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.

(1)

2. Nell'area contrattuale di cui al comma 1 sono definite:

a) la posizione giuridica e la declaratoria delle funzioni per ciascuna categoria di cui all'articolo 20, comma 1;

b) l'articolazione in posizioni economiche all'interno di ciascuna categoria.

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 6, lettera n), L. R. 16/2021

Art. 28

(Comitato tecnico regionale per la polizia locale)

1. Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale è composto:

a) dal direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale, che lo presiede;

b) dal comandante del Corpo di polizia locale comprendente il Comune capoluogo di Regione, con funzioni di vicepresidente;

c) dai comandanti dei Corpi comprendenti i Comuni ex capoluogo di provincia;

d) dai comandanti dei Corpi dei Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti;

e) dai comandanti dei Corpi comprendenti Comuni ad alto flusso turistico, con popolazione superiore a cinquemila abitanti;

f) da quattro comandanti o responsabili designati dal Consiglio delle autonomie locali.

2. Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale è nominato con decreto dell'assessore regionale competente in materia di polizia locale e resta in carica per la durata della legislatura regionale; qualora il Consiglio delle autonomie locali non provveda alle designazioni entro trenta giorni dalla richiesta, l'assessore provvede direttamente alla nomina.

3. Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale collabora attivamente con la struttura regionale competente in materia di polizia locale e svolge funzioni di:

a) studio e consulenza tecnica in materia di coordinamento della polizia locale;

b) sviluppo dell'uniformità operativa anche mediante la predisposizione di programmi formativi e di modulistica e programmi gestionali unici;

c) riconoscimento, valorizzazione e diffusione di buone pratiche.

4. Una specifica seduta viene riservata annualmente alla partecipazione dei rappresentanti regionali delle Associazioni Professionali di Polizia Locale maggiormente rappresentative sul territorio nazionale che ne facciano richiesta. In tale occasione i citati rappresentanti, nel massimo di due per ogni Associazione, di cui almeno uno prescelto tra il personale con grado di ispettore o agente, possono proporre all'ordine del giorno tematiche di particolare interesse sui temi di cui al comma 3.

5. La partecipazione alle riunioni e alle attività del Comitato da parte dei componenti è considerata attività di servizio. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti o loro delegati. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della struttura regionale competente in materia di polizia locale.

Art. 29

(Giornata della polizia locale)

1. Una manifestazione regionale denominata Giornata della polizia locale è organizzata il 20 gennaio di ogni anno, in occasione della celebrazione del patrono, san Sebastiano.

2. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 28, in relazione alle candidature presentate annualmente dai Comuni della Regione, individua la sede della manifestazione e ne cura l'organizzazione.

3. In occasione della manifestazione sono consegnate benemerenze regionali agli operatori ovvero ai Corpi o Servizi di polizia locale che nel corso dell'anno precedente si sono particolarmente distinti nell'attività di servizio.

4. Le benemerenze consistono nell'encomio solenne e in quello semplice del Presidente della Regione e sono conferite con decreto dell'assessore regionale competente in materia di polizia locale.

5. La Regione concede contributi per la realizzazione della manifestazione regionale al Comune individuato secondo le modalità previste al comma 2.

6. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 5.

Art. 30

(Banca dati regionale delle polizie locali)

1. È istituita e gestita presso la struttura regionale competente in materia di polizia locale la banca dati regionale delle polizie locali.

2. I Corpi e i Servizi di polizia locale aggiornano sistematicamente la struttura regionale competente in materia in merito alle attività svolte, nonché in merito ai dati e alle informazioni inerenti alla propria struttura.

Art. 31

(Regolamenti)

1. Al fine di garantire la sicurezza del personale di polizia locale, la funzionalità e l'omogeneità del servizio su tutto il territorio regionale, sono determinati con regolamento:

a) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione;

b) le caratteristiche delle divise con gli elementi identificativi dell'ente di appartenenza e con lo stemma della Regione, nonché le caratteristiche delle tessere di riconoscimento personale;

c) i gradi, i criteri di attribuzione degli stessi e le caratteristiche dei distintivi di grado.

2. La scheda tecnica, la rappresentazione grafica e l'immagine esemplificativa dei capi d'abbigliamento delle divise del personale di polizia locale, nonché la rappresentazione grafica delle decorazioni concesse per le benemerenze e dei distintivi di specialità sono definite con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale, su proposta del Comitato tecnico della polizia locale.

Art. 32

(Fondo per gli infortuni degli operatori di polizia locale)

1. È istituito un fondo in favore degli operatori di polizia locale e dei loro familiari per il riconoscimento di un contributo, a titolo di indennizzo, nei casi di decesso o danni permanenti, derivanti da infortunio, subiti dagli stessi operatori nello svolgimento del servizio.

2. Gli importi erogati mediante l'accesso al fondo di cui al comma 1 sono cumulabili con provvidenze di analoga natura previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni.

3. La domanda di accesso al fondo è presentata dai soggetti di cui al comma 1, entro un anno dal decesso o dal riconoscimento dell'invalidità permanente dell'operatore di polizia locale.

4. La Giunta regionale determina gli importi da erogare mediante il fondo di cui al comma 1, tenuto conto, nei casi di invalidità permanente, della percentuale di invalidità riconosciuta. La Giunta regionale determina, altresì, le modalità, i termini e le condizioni per l'erogazione dell'importo, nonché le procedure per la gestione operativa del fondo di cui al presente articolo.

Art. 33

(Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale)

1. È istituito un fondo per il finanziamento degli oneri di difesa che gli enti locali assumono nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale, per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri d'ufficio, nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi disciplinanti la materia.

2. Le somme ricevute ai sensi del presente articolo sono restituite senza interessi entro cinque anni dall'erogazione.

3. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di presentazione delle domande, i criteri di accesso al fondo, le modalità di erogazione e di rimborso.

TITOLO IV

CLAUSOLA VALUTATIVA E NORME FINALI

Capo I

Clausola valutativa

Art. 34

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati da essa ottenuti in termini di tutela della sicurezza urbana e territoriale. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che documenta tra i vari aspetti:

a) le attività di analisi e valutazione svolte dall'Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana e sull'attuazione delle politiche integrate di sicurezza di cui all'articolo 3;

b) lo stato di avanzamento degli interventi attivati dal Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza integrata previsto all'articolo 6, con particolare riferimento agli esiti conseguiti dagli accordi, dai patti e dalla progettazione di cui all'articolo 5;

c) la distribuzione e le modalità di impiego dei volontari per la sicurezza previsti dall'articolo 10 e la durata e i contenuti dei percorsi formativi a essi dedicati; le attività svolte nell'ambito delle forme di cittadinanza attiva e dei controlli di vicinato previsti dall'articolo 11;

d) l'organizzazione e le dotazioni dei Corpi di polizia istituiti dai Comuni e le modalità di gestione associata delle funzioni di polizia locale attivate ai sensi dell'articolo 18, verificando il rispetto degli standard minimi previsti in termini di unità operativa per abitante e la capacità di coordinare gli interventi di controllo del territorio.

2. La relazione prevista al comma 1 e gli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

3. In sede di prima applicazione la relazione di cui al comma 1 è presentata entro il 31 dicembre 2022.

Capo II

Norme finali

Art. 35

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale);

b) i commi 36, 37 e 39 dell'articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);

c) l'articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

d) il comma 57 dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)).

e) il comma 87 dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);

f) il comma 71 dell'articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012));

g) gli articoli 43 e 44 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali);

h) l'articolo 56 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali);

i) il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);

j) l'articolo 29 della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda);

k) gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 56 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012);

l) gli articoli 17 e 18 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016);

m) gli articoli 5 e 6 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture);

n) i commi 39, 40, 41 e 42 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020);

o) il comma 93 dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018);

p) il comma 8 dell'articolo 10 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);

q) i commi 20 e 22 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021);

r) i commi 72, 73 e 74 dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019);

s) il comma 5 dell'articolo 6 e l'articolo 7 della legge regionale 8 marzo 2019, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 19/2013, concernenti le elezioni comunali, alla legge regionale 18/2015, concernenti le indennità degli amministratori locali, alle leggi regionali 18/2015, 37/2017, 20/2018, 29/2018 e 9/2009, concernenti la sicurezza urbana e la polizia locale, alla legge regionale 29/2018, concernenti interventi di investimento degli enti locali e i corregionali all'estero, alla legge regionale 41/1996, concernenti i servizi per le persone con disabilità, nonché disposizioni concernenti il controllo sugli organi delle Unioni territoriali intercomunali);

t) i commi 84, 85, 86, 87, 88 e 89 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021);

u) l'articolo 21 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale)).

Art. 36

(Norme transitorie)

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 2, continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2019, n. 127 (Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, ai sensi dell'articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell'articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)).

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, commi 5 e 6, continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 95 (Regolamento recante norme sui volontari per la sicurezza, in attuazione dell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)).

4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 24, comma 2, continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2011, n. 12 (Regolamento recante norme di disciplina degli strumenti di autotutela in dotazione alla Polizia locale, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)).

5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 29, comma 6, continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2011, n. 235 (Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione della manifestazione regionale Giornata della polizia locale ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)).

6. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 10 gennaio 2018, n. 1 (Regolamento concernente le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi, in dotazione ai Corpi di Polizia locale, in attuazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)).

7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c), continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 4 marzo 2016, n. 41 (Regolamento recante la disciplina dei gradi e le caratteristiche dei distintivi di grado del personale di polizia locale della regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 25, comma 1, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)).

8. Per l'anno 2021, le risorse di cui al all'articolo 16, comma 5, sono assegnate d'ufficio e in un'unica soluzione al Comune capoluogo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 16, comma 4.

9. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano funzioni di comandante o responsabile di polizia locale sono iscritti, su istanza, nell'elenco di cui all'articolo 22, comma 1, anche in deroga al requisito di anzianità previsto dal medesimo articolo.

10. Nelle more dell'attivazione del primo corso-concorso regionale di cui all'articolo 25, comma 1, sono fatte salve, sino al relativo esaurimento, tutte le procedure concorsuali volte all'assunzione di personale da parte dei singoli enti locali, già avviate al momento dell'entrata in vigore della presente legge ovvero avviate successivamente all'entrata in vigore della stessa.

11. Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale di cui all'articolo 28 è nominato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 37

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 45.000 euro suddivisa in ragione di 15.000 euro per l'anno 2021, di 15.000 euro per l'anno 2022 e 15.000 euro per l'anno 2023 a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Per le finalità di cui agli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 16, comma 7, e 18, comma 1, si provvede, relativamente alla spesa di parte corrente, a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

4. Per le finalità di cui agli articoli 6, 10 e 15, comma 5, si provvede, relativamente alla spesa di parte capitale, a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

5. Per le finalità di cui all'articolo 7 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

6. Per le finalità di cui all'articolo 16, commi da 1 a 5, è autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per l'anno 2021, di 30.000 euro per l'anno 2022 e 30.000 euro per l'anno 2023 a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

8. Per le finalità di cui all'articolo 26 si provvede, a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 1 (Polizia locale e amministrativa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

9. Per le finalità di cui all'articolo 29 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 1 (Polizia locale e amministrativa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

10. Per le finalità di cui all'articolo 32 è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2021, di 50.000 euro per l'anno 2022 e 50.000 euro per l'anno 2023 a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante storno di pari importo per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 dalla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

12. Per le finalità di cui all'articolo 33 è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro per l'anno 2021, a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 1 (Polizia locale e amministrativa) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 si provvede mediante storno per la spesa complessiva di 50.000 euro per l'anno 2021, a valere sullo stanziamento della Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

14. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 33, comma 2, verranno accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie), Tipologia 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.

15. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

16. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 15, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3 e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).