Legge regionale 08 febbraio 2021, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2021

Ulteriori misure urgenti per il sostegno dei settori produttivi.
Art. 3
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso ed erogato con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1 bis, della legge regionale 3/2020, a fronte di specifica domanda da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di turismo unitamente alla documentazione prevista dal comma 4.
3. In considerazione dell'attività svolta dai Consorzi e dalle reti d'impresa turistiche a favore delle imprese turistiche del territorio e della necessità di garantire la continuità dei servizi anche in assenza di svolgimento dell'attività da parte dei Consorzi stessi e dei loro consorziati e delle reti d'impresa turistiche, il contributo massimo concedibile per ogni soggetto è determinato in 50.000 euro per i Consorzi e in 20.000 euro per le reti d'impresa turistiche, tenendo conto della riduzione di fatturato intervenuta nel periodo compreso tra febbraio 2020 e gennaio 2021 rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.
4. Le domande di contributo dovranno essere conformi al modello approvato con decreto del Direttore del Servizio Turismo, da pubblicarsi sul sito internet istituzionale e, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante, dovranno includere un prospetto riassuntivo dei fatturati mensili realizzati nel periodo febbraio 2020 - gennaio 2021 e nel corrispondente periodo dell'anno precedente, oltre all'ulteriore documentazione prevista nel modello approvato.
5. Al contributo di cui al comma 1 si applica la disciplina del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche ed integrazioni.
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 2, comma 17, lettera a), L. R. 13/2021
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 17, lettera b), L. R. 13/2021
Art. 4
 (Conferma dei finanziamenti per gli interventi a valere sul bando PISUS)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i finanziamenti di cui all'articolo 57, comma 5, della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), previa istanza del beneficiario, e fissa il termine di ultimazione degli interventi al 31 dicembre 2021, fermo restando quanto disposto dall'articolo 13 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), in ordine all'approvazione del relativo progetto definitivo esecutivo alla data di entrata in vigore della stessa.
Art. 6
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa di 21.396.432,78 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
2. Per le finalità previste dall'articolo 3, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
4. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011, è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.