Legge regionale 30 dicembre 2020 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2021

Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023.

Art. 1

1. Per l'esercizio finanziario 2021 sono rispettivamente previste entrate per 7.250.911.184,68 euro e autorizzate spese per 7.250.911.184,68 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2022 sono rispettivamente previste entrate per 6.636.383.023,18 euro e autorizzate spese per 6.636.383.023,18 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2023 sono rispettivamente previste entrate per 6.379.982.875,55 euro e autorizzate spese per 6.379.982.875,55 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

4. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

b) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli);

f) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

g) il prospetto sintetico esplicativo del risultato presunto di amministrazione e i prospetti esplicativi delle singole quote del risultato presunto accantonate, vincolate o destinate agli investimenti;

h) il prospetto concernente il Fondo pluriennale vincolato;

i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

j) il prospetto concernente il rispetto del limite di indebitamento;

k) l'elenco dei capitoli delle spese obbligatorie;

l) l'elenco delle spese finanziabili con fondo spese impreviste;

m) la nota integrativa con i relativi allegati.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2021.