Legge regionale 06 novembre 2020, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico.
Capo I
 Disposizioni di carattere generale
Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli- Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), nonché del combinato disposto dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, disciplina, in applicazione dell'articolo 12, commi da 1 a 1 octies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico di cui all' articolo 6, comma 2, lettera a), del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).
2. La presente legge persegue l'obiettivo della valorizzazione del patrimonio idrico regionale nell'ottica dello sviluppo sostenibile e concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici di Agenda 2030 delle Nazioni unite, sottoscritta il 25 settembre 2015, e del Green Deal Europeo di cui alla Comunicazione COM (2019) 640 final, dell'11 dicembre 2019, finalizzati alla transizione verso l'energia pulita e accessibile.
Art. 2
 (Regime delle opere e dei beni)
2. Le opere di cui al comma 1 entrano a far parte del demanio idrico della Regione e sono destinate a essere utilizzate ai fini della concessione di una derivazione d'acqua in base alle determinazioni assunte con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5.
6. Al fine di garantire la continuità della produzione elettrica, nonché il regolare stato di funzionamento, la normale conduzione e l'esercizio delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 1775/1933, e dei beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto 1775/1933, acquisiti in proprietà dalla Regione, tali opere e beni restano nel possesso e in custodia del concessionario uscente fino al subentro del nuovo titolare della concessione. L'eventuale necessità di sottoporre le opere e i beni a interventi di manutenzione è previamente autorizzata dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
Art. 3
 (Rapporto di fine concessione)
1. Il concessionario di una grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, tre anni prima della scadenza della concessione, è tenuto a presentare alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche un rapporto di fine concessione relativo alle opere, ai beni e ai rapporti giuridici afferenti l'esercizio della concessione.
2. Nei casi di decadenza o di revoca della concessione o di rinuncia alla concessione il concessionario uscente presenta il rapporto di fine concessione di cui al comma 1 entro il termine fissato dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
3. Il rapporto di fine concessione contiene:
c) una relazione analitica, sottoscritta da uno o più tecnici abilitati in base alle competenze necessarie; la relazione contiene la descrizione della funzionalità, dello stato di fatto, delle caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali, nonché dello stato di efficienza e di funzionamento delle opere e dei beni di cui alle lettere a) e b); la relazione contiene, altresì, informazioni in merito allo stato di interrimento degli invasi e delle opere a servizio della derivazione, corredate di idonei rilievi, nonché il programma per il mantenimento e per il recupero del volume utile dell'invaso e per la conservazione della funzionalità degli organi di manovra e scarico, fino alla scadenza della concessione;
d) lo stato di consistenza attuale delle opere e dei beni di cui alle lettere a) e b), sottoscritto da uno o più tecnici abilitati in base alle competenze necessarie; lo stato di consistenza è costituito da: disegni, tavole, relazioni tecniche illustrative, schemi impiantistici ed elaborati tecnici, riferimenti e descrizione di archivi tecnici e amministrativi presso il concessionario; lo stato di consistenza è corredato dell'elenco dei dati identificativi catastali delle opere, dei beni e degli impianti e dei relativi manuali di uso e manutenzione, nonché dei documenti progettuali delle opere e dei beni esistenti che, qualora non disponibili, sono sostituiti da idonea documentazione sottoscritta da uno o più tecnici abilitati a seconda delle competenze necessarie, attestante le caratteristiche strutturali e progettuali di tali opere e beni;
f) l'elenco delle eventuali obbligazioni giuridiche a favore di terzi, nonché i pesi e i gravami che interessano le opere e i beni di cui alle lettere a) e b);
g) i dati disponibili della produzione oraria elettrica immessa in rete negli ultimi quindici anni e i dati orari dei consumi di energia utilizzata per il pompaggio a monte relativi agli impianti con accumulo dotati di stazioni di pompaggio;
h) i servizi obbligatori determinati dal gestore della rete elettrica nazionale, nonché le eventuali prescrizioni sulla gestione della risorsa idrica e sulla produzione di energia;
i) gli elementi desumibili dagli atti contabili del concessionario uscente che consentano, per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1 ter, lettera n), del decreto legislativo 79/1999, di determinare il prezzo dei beni di cui alla lettera b); nel caso in cui tali elementi non siano reperibili dagli atti contabili, il concessionario uscente è tenuto a presentare una perizia asseverata recante la ricostruzione del valore residuo dei beni.
4. Il rapporto di fine concessione è redatto su supporto informatico e i contenuti sono organizzati secondo ordinate logiche di catalogazione in modo da facilitare la reperibilità dei dati e il contradditorio di cui al comma 8.
5. Qualora il rapporto di fine concessione necessiti di integrazioni o di rettifiche dei dati inseriti, la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche assegna al concessionario un termine perentorio per provvedere.
6. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche può acquisire informazioni e dati anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi e tramite incarico a soggetti terzi, con costi a carico del concessionario.
7. I concessionari uscenti hanno l'obbligo di consentire l'accesso alle opere e ai fabbricati, oggetto della concessione, nonché di rendere disponibili le informazioni al personale della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
9. Il rapporto di fine concessione di cui al comma 1, nonché la documentazione tecnica afferente alla ricognizione dei beni e delle opere, sono resi pubblici e disponibili nell'ambito della procedura di assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, fatta salva la facoltà del concessionario, ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), di presentare alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, una richiesta motivata di non rendere pubblica una parte di tali documenti per ragioni di segreto industriale. La struttura regionale competente accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni.
Art. 5
 (Valutazione dell'uso idroelettrico)
1. Ai fini dell'indizione della procedura a evidenza pubblica per l'assegnazione di una concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, la Regione valuta l'eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico a un uso diverso delle acque incompatibile, in tutto o in parte, con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico.
2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, previa acquisizione dei pareri del Ministero della transizione ecologica, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti i Comuni e le Comunità di montagna territorialmente interessati dalla derivazione:
b) in considerazione degli obiettivi di copertura dei consumi finali lordi di energia da fonti energetiche rinnovabili previsti nel Piano energetico regionale;
c) in base a valutazioni in ordine a utilizzi diversi delle acque che comportino maggiori benefici complessivi di carattere ambientale e socio-economico, anche a seguito delle variazioni di disponibilità conseguenti al cambiamento climatico;
d) sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nel rapporto di fine concessione di cui all'articolo 3.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 146, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 6
 (Modalità di assegnazione delle concessioni)
1. Le concessioni di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico possono essere assegnate, secondo le seguenti modalità, in base alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10:
a) a operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedura a evidenza pubblica;
b) a società a capitale misto pubblico privato, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico sulle società a partecipazione pubblica), mediante l'espletamento di un'unica gara con procedura a evidenza pubblica avente ad oggetto la scelta del socio privato e l'affidamento della concessione;
c) mediante forme di partenariato pubblico privato, ai sensi dell'articolo 179 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), che prevedano la scelta dell'operatore economico con procedure a evidenza pubblica anche mediante dialogo competitivo, in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.
Capo II
 Procedura di assegnazione delle concessioni
Art. 9
 (Procedura di assegnazione)
1. La procedura di assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, a esclusione del caso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), si articola nelle seguenti fasi:
a) indizione della procedura di assegnazione ai sensi dell'articolo 10;
b) pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 11;
c) presentazione delle istanze di concessione, della documentazione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria prescritta;
d) valutazione di ammissibilità delle istanze di concessione di cui alla lettera c);
e) valutazione dei requisiti di ammissione dei soggetti istanti di cui all'articolo 19;
f) procedimento unico di selezione dei progetti nell'ambito del quale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 ter, lettera m), del decreto legislativo 79/1999, hanno luogo:
3) l'adeguamento dei progetti alle prescrizioni adottate in esito alla fase di cui al numero 1);
4) la presentazione dell'offerta economica;
5) la valutazione delle istanze e dei progetti secondo i criteri stabiliti dal bando di gara in base all'articolo 12;
6) l'aggiudicazione e l'assegnazione della concessione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
g) emissione del provvedimento di concessione e sottoscrizione del relativo disciplinare di cui all'articolo 20.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 147, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 10
 (Indizione della procedura di assegnazione)
2. La procedura di assegnazione può essere indetta per una singola concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico o per più concessioni insistenti su un medesimo bacino idrografico o su bacini idrografici interconnessi nei casi in cui ne sia stata valutata la convenienza per gli aspetti socio-economici, di tutela dell'ambiente e di valorizzazione del territorio.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 148, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 11
 (Bando di gara)
1. Il bando di gara per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico contiene:
a) la descrizione dello stato di consistenza delle opere e dei beni di cui all'articolo 2;
b) l'indennizzo, posto a carico del concessionario subentrante, ai sensi dell'articolo 2, comma 3;
c) il prezzo dei beni di cui all'articolo 2, comma 4;
e) il canone di concessione annuo di cui all'articolo 21;
f) le attività e i servizi funzionali all'esercizio, alla manutenzione e alla custodia delle opere e dei beni;
g) gli interventi da eseguire per lo sviluppo delle opere e dei beni;
h) la modalità di assegnazione della concessione di cui all'articolo 6;
i) la durata della concessione ai sensi dell'articolo 8;
j) l'indicazione della singola concessione o dell'accorpamento di più concessioni, oggetto della procedura di assegnazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 2;
k) le modalità e i termini per la presentazione dell’istanza di ammissione alla gara e della relativa documentazione tecnica progettuale, nonché per la presentazione dell’offerta economica; l’istanza di ammissione contiene gli elementi essenziali di cui all’articolo 3, comma 3;
l) le modalità di svolgimento della procedura di assegnazione di cui all'articolo 9;
m) i criteri di valutazione di cui all'articolo 12 specificando gli obiettivi minimi, le classi di punteggio e il loro valore ponderale;
n) gli obblighi e le limitazioni gestionali di cui all'articolo 13;
o) i miglioramenti energetici di cui all'articolo 14;
p) il miglioramento e il risanamento ambientale di cui all'articolo 15;
q) le misure di compensazione di cui all'articolo 16;
r) le clausole sociali di cui all'articolo 17;
s) l'ammontare di energia elettrica, espressa in kWh per anno, che deve essere fornita gratuitamente alla Regione o la sua monetizzazione, ai sensi dell'articolo 18;
u) le garanzie finanziarie da presentare a corredo dell'offerta di cui all'articolo 22.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera k) del comma 1 da art. 149, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 149, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
3 Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 90, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 12
 (Criteri di valutazione)
1. I criteri di valutazione dei progetti presentati ai fini dell'assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico sono i seguenti:
a) l’entità dell’offerta economica relativa all’incremento del canone di cui all’articolo 21, posto a base di gara, con riferimento sia alla parte variabile sia a quella fissa;
b) gli interventi e gli investimenti di cui all'articolo 14 per l'efficientamento della capacità produttiva degli impianti, finalizzati all'aumento dell'energia prodotta o della potenza degli impianti o all'aumento del grado tecnologico e di automazione dell'impianto idroelettrico, che conseguano un incremento dei valori previsti dal bando di gara;
c) gli interventi di miglioramento e di risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza di cui all'articolo 15, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e del territorio e alla mitigazione degli impatti, che prevedano di incrementare i livelli di tutela previsti dal bando di gara;
d) le misure di compensazione territoriale e ambientale di cui all'articolo 16;
e) le modalità di uso plurimo sostenibile delle acque;
g) la disponibilità di risorse umane adeguate, organizzative e tecnologiche, idonee a garantire la continuità gestionale e la sicurezza del territorio e degli impianti, l'uso sostenibile dell'acqua e l'adempimento degli obblighi posti a carico del concessionario;
j) l'aumento di livelli occupazionali qualificati.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 150, comma 1, L. R. 6/2021
2 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 91, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 13
 (Obblighi e limitazioni gestionali)
1. Gli obblighi e le limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di utilizzo delle opere e delle acque, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 ter, lettera g), del decreto legislativo 79/1999, si riferiscono in particolare:
c) agli obblighi riguardanti la cessione di acque in presenza di situazioni straordinarie quali la prevenzione di calamità e di incendi o per necessità di protezione civile;
d) al recupero o al mantenimento della capacità utile di invaso anche attraverso un'adeguata gestione dei sedimenti;
e) al miglioramento delle modalità gestionali, con particolare riguardo alla modulazione dei rilasci, al fine di ridurre gli effetti delle variazioni di portata e di garantire adeguati deflussi ecologici.
Art. 14
 (Miglioramenti energetici)
1. In conformità agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e di fonti energetiche rinnovabili e agli indirizzi dettati dal Piano energetico regionale e dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), nonché nel rispetto delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture idriche, gli obiettivi minimi di miglioramento in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità, da conseguire mediante interventi di manutenzione straordinaria e di modifica degli impianti di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 ter, lettera h), del decreto legislativo 79/1999, sono riferiti in particolare ai seguenti elementi:
a) l'incremento della producibilità o della potenza di generazione, a parità di risorsa idrica utilizzata, attraverso interventi di efficientamento o di sviluppo del complesso degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica o di integrazione con altre fonti energetiche rinnovabili;
b) l’incremento della potenza nominale, anche conseguente a una più efficiente modulazione e combinazione della risorsa idrica impiegata nel complesso delle opere di derivazione, adduzione e regolazione, anche aumentando il salto utile nel rispetto delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture idriche;
c) l'incremento della capacità di regolazione e modulazione della produzione degli impianti, anche attraverso la realizzazione di sistemi di accumulo con finalità di adattamento ai cambiamenti climatici, di gestione degli eventi di piena e di regolazione del sistema elettrico.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 151, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
2 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 151, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
Art. 17
 (Clausole sociali)
1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1 ter, lettera o), del decreto legislativo 79/1999, e dell'articolo 50 del decreto legislativo 50/2016, nonché nel rispetto dei principi dell'Unione europea, nelle procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico, fermo restando quanto previsto dal codice civile, trovano applicazione le clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.
3. Il concessionario subentrante assume l'obbligazione al rispetto delle presenti clausole di salvaguardia sociale con l'atto di concessione.
Art. 19
 (Requisiti di ammissione)
2. Ai fini della dimostrazione di adeguate capacità organizzative e tecniche il partecipante deve attestare di aver gestito, per un periodo di almeno cinque anni continuativi, uno o più impianti idroelettrici, aventi ciascuno una potenza nominale media di concessione pari ad almeno 3 MW.
3. Ai fini della dimostrazione di adeguata capacità patrimoniale e finanziaria il partecipante deve produrre la referenza di due istituti di credito o di società di servizi, iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari, che attestino la possibilità di accedere al credito per un importo, almeno pari a quello del progetto proposto, degli interventi e degli investimenti indicati nel bando di gara, comprese le somme da corrispondere a titolo di indennizzo al concessionario uscente, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, nonché per il prezzo dei beni di cui all'articolo 2, comma 5, dei quali sia previsto l'utilizzo.
4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 sono stabiliti in relazione all'oggetto e alle caratteristiche della concessione, nonché al livello di complessità degli interventi necessari in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico, di incremento della potenza di generazione e della producibilità, volti ad assicurare il migliore utilizzo degli impianti produttivi, degli sbarramenti, degli invasi e, in generale, delle opere al servizio della derivazione, in condizioni di sicurezza.
Note:
1 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 152, comma 1, L. R. 6/2021
Capo III
 Disciplina delle concessioni
Art. 20
 (Provvedimento di concessione)
1. Entro novanta giorni dall'aggiudicazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche emette il provvedimento di concessione di grande derivazione d'acqua.
2. Entro dieci giorni dall'emissione del provvedimento di concessione di cui al comma 1 la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche lo trasmette all'aggiudicatario e alle amministrazioni coinvolte nel procedimento unico unitamente allo schema del disciplinare.
4. Il provvedimento di concessione di cui al comma 1 assume efficacia dalla data di ricezione da parte della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche del disciplinare sottoscritto per accettazione dal concessionario entro il termine fissato nel provvedimento stesso; decorso inutilmente tale termine è dichiarata la decadenza dalla concessione.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 5 da art. 153, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 21
 (Canone di concessione)
1. A decorrere dal 2021, ai sensi dell’articolo 12, comma 1 quinquies, del decreto legislativo 79/1999, i concessionari di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico corrispondono alla Regione un canone annuale, versato in due rate semestrali, costituito da una componente fissa, rapportata alla potenza nominale media di concessione, e da una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati sulla base del rapporto tra la produzione dell’impianto al netto dell’energia fornita a titolo gratuito e il prezzo zonale dell’energia elettrica. I dati relativi all’energia elettrica immessa in rete per ciascun impianto idroelettrico su base annua sono trasmessi dal gestore della Rete elettrica di trasmissione nazionale (RTN), alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, con modalità telematica indicata dalla Regione. Il canone di concessione comprende il canone dovuto dal concessionario ai sensi della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), per l’utilizzo delle opere di cui all’articolo 25, primo comma, del regio decreto 1775/1933.
3. La componente fissa del canone di cui al comma 1 è aggiornata annualmente in ragione delle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 154, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 154, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
3 Lettera b bis) del comma 2 aggiunta da art. 154, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
4 Lettera b ter) del comma 2 aggiunta da art. 154, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
5 Parole aggiunte al comma 1 da art. 92, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 22
 (Garanzie finanziarie)
1. Il soggetto aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera b), effettua il deposito cauzionale o presta la garanzia mediante polizza assicurativa o mediante fidejussione bancaria, di importo almeno pari a cinque volte l'ammontare del canone di cui all'articolo 21, a garanzia del rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico e dal relativo disciplinare, compresi gli interventi di messa in sicurezza e di ripristino dello stato dei luoghi conseguenti all'eventuale rimozione delle opere.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono prestate a favore della Regione con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), e secondo la disciplina stabilita dall'articolo 93, commi 3 e 4, del decreto legislativo 50/2016.
3. È fatto obbligo al soggetto concessionario di adeguare la garanzia ogni due anni, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT, inviandone contestualmente copia alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
4. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata alla scadenza della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico. Nel caso in cui sia prevista l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza e di ripristino dello stato dei luoghi, conseguenti all'eventuale rimozione delle opere, la garanzia è svincolata a seguito della verifica da parte della struttura regionale competente in materia di gestione di risorse idriche dell'attuazione di tali interventi.
Capo IV
 Clausola valutativa
Art. 23
 (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge al fine di valutare l'efficacia delle politiche poste in essere.
3. La relazione e i rapporti di cui al comma 2 e gli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
Capo V
 Norme transitorie, finanziarie e finali
Art. 25
 (Norme transitorie)
1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1 sexies, del decreto legislativo 79/1999, i concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico già scadute alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza in data anteriore al 31 luglio 2024 proseguono, per conto della Regione, l'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione della concessione stessa, nel rispetto del disciplinare in base al quale è esercitata la derivazione, nonché delle ulteriori modalità e condizioni eventualmente stabilite con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
2. Ai sensi dell’articolo 12, comma 1 septies, del decreto legislativo 79/1999, a decorrere dall’annualità 2021, i concessionari di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico scadute, fino al completamento delle procedure di assegnazione delle concessioni scadute, sono tenuti a versare, oltre al canone di concessione determinato ai sensi dell’articolo 21, anche un canone aggiuntivo pari a 40 euro per kW per l’esercizio degli impianti.
3. Il canone di cui al comma 2 è destinato nella misura del 100 per cento alle Comunità di montagna e ai Comuni i cui territori sono interessati dalle grandi derivazioni. Con regolamento regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare, sono determinati i criteri di riparto del canone aggiuntivo tra i soggetti destinatari.
6. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge la concessione sia scaduta, il concessionario uscente presenta il rapporto di fine concessione di cui all'articolo 3 entro il termine fissato dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
7. Per le concessioni di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico scadute alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza entro il 31 luglio 2024, la relativa procedura di assegnazione è indetta ai sensi dell'articolo 9 entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 93, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 8/2022
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 93, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 8/2022
3 Comma 4 sostituito da art. 93, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
4 Comma 4 bis aggiunto da art. 93, comma 1, lettera c), L. R. 8/2022