Legge regionale 15 ottobre 2020 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 22/10/2020

Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Promozione dell’invecchiamento attivo e modifiche all’articolo 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione sociale)), concernenti gli interventi per il contrasto alla solitudine.

Art. 1

(Sostituzione del titolo della legge regionale 22/2014)

1. Il titolo della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione sociale)), è sostituito dal seguente: <<Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo>>.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 22/2014)

1. Prima del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 22/2014 è inserito il seguente:

<<01. La Regione affronta e contrasta il fenomeno della solitudine, intendendo con tale termine ogni fenomeno di esclusione, disconnessione e marginalizzazione sociale e civile per origini o cause collegate alla condizione personale anagrafica, socio-sanitaria, economica o culturale e promuove la stesura di progetti e la valorizzazione di esperienze volte a comprendere e a prevenire l'emergere di tali fenomeni.>>.

2. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 22/2014 è sostituito dal seguente:

<<3. La Regione contrasta tutti i fenomeni di esclusione, di pregiudizio, di stigma e di discriminazione, che generano il fenomeno della solitudine e contrastano l'invecchiamento attivo, sostenendo azioni e interventi che facilitano la piena inclusione sociale nella comunità.>>.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 22/2014 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. La Regione favorisce altresì la creazione di reti di comunità e di cittadinanza attiva, supporta le azioni di sussidiarietà orizzontale promosse dal volontariato sociale e persegue il benessere negli stili relazionali e di vita.>>.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 22/2014)

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22/2014 sono inserite le seguenti:

<<a bis) persona adulta: la persona di età compresa tra i diciannove e i sessantacinque anni;

a ter) persona adolescente: la persona di età compresa tra i dodici anni e il compimento dei diciannove;

a quater) solitudine: il fenomeno, descritto come l'angoscia derivante dalle differenze tra le relazioni sociali ideali e quelle percepite, in correlazione con lo stato di salute fisica e mentale, il benessere delle persone, nonché l'ambiente in cui vivono;>>.

Art. 4

(Inserimento dell'articolo 2 bis nella legge regionale 22/2014)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 22/2014 è inserito il seguente:

<<Art. 2 bis

(Destinatari)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti all'intera popolazione del territorio regionale e in particolare ai soggetti maggiormente esposti al rischio di esclusione, autoesclusione o marginalizzazione, con un'attenzione agli ultra sessantacinquenni, agli adulti e agli adolescenti.>>.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 22/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22/2014 dopo le parole <<interventi coordinati e integrati a favore>> sono inserite le seguenti: <<delle persone in stato di solitudine e>> e dopo le parole <<dell'impegno civile e del volontariato>> sono aggiunte le seguenti: <<, al fine di promuovere una nuova cultura delle relazioni umane e di comunità, che favoriscano la resilienza individuale e collettiva>>.

2. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 22/2014 le parole <<in collaborazione con i Comuni singoli o aggregati, con le Aziende sanitarie, nonché con i soggetti, enti e associazioni che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4, nonché con i soggetti che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge>>.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 22/2014 sono aggiunti i seguenti:

<<5 bis. La Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali, ottenuto il parere del tavolo di lavoro di cui al comma 5 e sentita la Commissione consiliare competente, emana le linee guida atte a esplicitare gli strumenti da porre in essere per contrastare il fenomeno della solitudine e per promuovere l'invecchiamento attivo.

5 ter. L'Assessore competente in materia di tutela della salute e politiche sociali relaziona annualmente alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente sull'attività svolta e i risultati conseguiti con riferimento al piano di cui al comma 5.>>.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 22/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22/2014 dopo le parole <<promuove la partecipazione>> sono inserite le seguenti: <<delle persone in stato di solitudine e>>.

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22/2014 è sostituta dalla seguente:

<<c) le Istituzioni scolastiche, le Università, gli Enti di ricerca e di formazione;>>.

3. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22/2014 è sostituta dalla seguente:

<<d) le forze sociali e le associazioni di rappresentanza delle persone anziane ivi comprese le Università delle LiberEtà e della Terza Età;>>.

4. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22/2014 le parole <<non aventi scopo di lucro>> sono sostituite dalle seguenti: <<del Terzo settore>>.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 22/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 22/2014 dopo le parole <<fondamentale nelle politiche>> sono inserite le seguenti: <<di contrasto alla solitudine e>> e dopo le parole <<responsabilità familiari nei confronti>> sono inserite le seguenti: <<delle persone che soffrono la solitudine e>>.

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 22/2014 è aggiunta la seguente:

<<c bis) riconosce e promuove il ruolo di supporto alle persone e le azioni di contrasto alla solitudine che vengono esercitate dalle reti amicali e dalla comunità locale, aumentandone la resilienza.>>.

Art. 8

(Inserimento di articoli dopo l'articolo 5 della legge regionale 22/2014)

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 22/2014 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 5 bis

(Contrasto alla solitudine negli ambienti di lavoro)

1. La Regione riconosce l'ambiente di lavoro in quanto luogo ove l'adulto trascorre una parte significativa della propria esistenza e dove poter intervenire, previo accordo con le Rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, con protocolli operativi per la realizzazione di progetti che prevedano azioni di rilevazione e monitoraggio del fenomeno della solitudine e per la diffusione della conoscenza delle iniziative per il suo contrasto.

Art. 5 ter

(Contrasto alla solitudine negli ambienti scolastici e universitari)

1. La Regione promuove e sostiene protocolli operativi con le Istituzioni scolastiche e universitarie regionali per la rilevazione e monitoraggio del fenomeno della solitudine nonché per la realizzazione di progetti volti al suo contrasto.

Art. 5 quater

(Terzo settore)

1. La Regione riconosce e sostiene gli enti del Terzo settore, in quanto soggetti in grado di intervenire con iniziative di contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo. Il sostegno della Regione agli enti è subordinato alla creazione di reti territoriali di collaborazione e coprogettazione di servizi, in coerenza con la programmazione regionale o di settore.

Art. 5 quinquies

(Enti pubblici)

1. Gli enti pubblici di cui all'articolo 4 svolgono la loro attività di contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo mediante azioni di rilevazione e monitoraggio del fenomeno, collaborazione con altri enti pubblici e del Terzo settore, promozione di reti territoriali e resilienza delle comunità di riferimento.

Art. 5 sexies

(Benessere)

1. Al fine di prevenire processi di isolamento, la Regione:

a) sostiene, in una prospettiva intergenerazionale e culturale, la diffusione di interventi di prossimità, di spazi e luoghi d'incontro, di socializzazione e partecipazione;

b) promuove l'adozione di strumenti volti a favorire il coordinamento dell'offerta e a garantire una capillare informazione alla popolazione.

Art. 5 septies

(Utilizzo delle tecnologie informatiche)

1. La Regione, al fine di favorire la massima partecipazione e diffusione alle iniziative di contrasto alla solitudine, in particolare tra gli adolescenti e gli adulti, promuove, tramite il programma di cui all'articolo 3, comma 3, l'utilizzo consapevole di sistemi e tecnologie di informazione mediante:

a) l'apertura di sportelli virtuali per l'assistenza psicologica;

b) la creazione di spazi condivisi (forum on line), anche anonimi, vigilati e moderati da psicologi;

c) la creazione di luoghi di incontro virtuali (chat) vigilati;

d) bacheche virtuali vigilate ove inserire proposte di iniziative di socializzazione;

e) iscrizione ad aggiornamenti informativi periodici (newsletter).

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono garantite da accessi informatici sicuri, quali l'utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o di supporti materiali (tessera sanitaria, carta nazionale dei servizi, carta d'identità digitale), o l'ingresso tramite il portale regionale dei servizi on line ai cittadini.>>.

Art. 9

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 22/2014)

1. Dopo la lettera f) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 22/2014 è aggiunta la seguente:

<<f bis) sostenere percorsi di formazione delle persone anziane per l'acquisizione di competenze informatiche di base al fine di favorirne l'inserimento a distanza in contesti sociali e ridurne lo stato di solitudine.>>.

Art. 10

(Modifica all'articolo 13 della legge regionale 22/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 22/2014 le parole <<interventi a sostegno>> sono sostituite dalle seguenti: <<interventi di contrasto alla solitudine e sostegno>>.

Art. 11

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, come modificati dai commi 1 e 2 dell'articolo 5, in combinato disposto con l'articolo 3, comma 3, della legge regionale 22/2014, si provvede a valere sulle risorse della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.