<<Art. 5 bis
(Contrasto alla solitudine negli ambienti di lavoro)
1. La Regione riconosce l'ambiente di lavoro in quanto luogo ove l'adulto trascorre una parte significativa della propria esistenza e dove poter intervenire, previo accordo con le Rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, con protocolli operativi per la realizzazione di progetti che prevedano azioni di rilevazione e monitoraggio del fenomeno della solitudine e per la diffusione della conoscenza delle iniziative per il suo contrasto.
Art. 5 ter
(Contrasto alla solitudine negli ambienti scolastici e universitari)
1. La Regione promuove e sostiene protocolli operativi con le Istituzioni scolastiche e universitarie regionali per la rilevazione e monitoraggio del fenomeno della solitudine nonché per la realizzazione di progetti volti al suo contrasto.
Art. 5 quater
(Terzo settore)
1. La Regione riconosce e sostiene gli enti del Terzo settore, in quanto soggetti in grado di intervenire con iniziative di contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo. Il sostegno della Regione agli enti è subordinato alla creazione di reti territoriali di collaborazione e coprogettazione di servizi, in coerenza con la programmazione regionale o di settore.
Art. 5 quinquies
(Enti pubblici)
1. Gli enti pubblici di cui all'articolo 4 svolgono la loro attività di contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo mediante azioni di rilevazione e monitoraggio del fenomeno, collaborazione con altri enti pubblici e del Terzo settore, promozione di reti territoriali e resilienza delle comunità di riferimento.
Art. 5 sexies
(Benessere)
1. Al fine di prevenire processi di isolamento, la Regione:a) sostiene, in una prospettiva intergenerazionale e culturale, la diffusione di interventi di prossimità, di spazi e luoghi d'incontro, di socializzazione e partecipazione;
b) promuove l'adozione di strumenti volti a favorire il coordinamento dell'offerta e a garantire una capillare informazione alla popolazione.
Art. 5 septies
(Utilizzo delle tecnologie informatiche)
1. La Regione, al fine di favorire la massima partecipazione e diffusione alle iniziative di contrasto alla solitudine, in particolare tra gli adolescenti e gli adulti, promuove, tramite il programma di cui all'articolo 3, comma 3, l'utilizzo consapevole di sistemi e tecnologie di informazione mediante:a) l'apertura di sportelli virtuali per l'assistenza psicologica;
b) la creazione di spazi condivisi (forum on line), anche anonimi, vigilati e moderati da psicologi;
c) la creazione di luoghi di incontro virtuali (chat) vigilati;
d) bacheche virtuali vigilate ove inserire proposte di iniziative di socializzazione;
e) iscrizione ad aggiornamenti informativi periodici (newsletter).
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono garantite da accessi informatici sicuri, quali l'utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o di supporti materiali (tessera sanitaria, carta nazionale dei servizi, carta d'identità digitale), o l'ingresso tramite il portale regionale dei servizi on line ai cittadini.>>.