Legge regionale 14 maggio 2020 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Contributi per interventi per la manutenzione delle reti stradali comunali.

Art. 1

(Finalità e obiettivi)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia finanzia gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale al fine di migliorare la sicurezza stradale, di mantenere la qualità delle infrastrutture viarie comunali adeguata alle funzioni svolte, nonché di consentire una manutenzione programmata delle stesse finalizzata alla tutela del demanio comunale, al decoro e alla bellezza del territorio attraversato, al mantenimento del presidio delle frazioni e dei luoghi minori connessi dalla viabilità comunale.

2. Gli interventi finanziati con la presente legge hanno l'obiettivo di rendere omogenei i livelli di manutenzione delle pavimentazioni stradali, delle pertinenze, dei dispositivi associati all'esercizio lungo tutte le reti stradali, privilegiando la sistemazione dei tratti degradati e dissestati.

Art. 2

(Interventi oggetto di finanziamento)

1. Sono finanziati con la presente legge esclusivamente gli interventi sulle strade comunali o strade private a uso pubblico e loro strette pertinenze funzionali all'esercizio in sicurezza della circolazione, di manutenzione ordinaria ovvero straordinaria che non modifichino le caratteristiche geometriche e funzionali dell'infrastruttura.

(1)

2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano:

a) lavori per favorire la sicurezza dei pedoni e delle altre utenze deboli, quali in particolare:

1) sistemazioni del piano viabile;

2) sistemazione dei marciapiedi;

3) attraversamenti pedonali;

4) illuminazione;

b) manutenzione straordinaria della piattaforma stradale;

c) sistemazione e sostituzione della segnaletica verticale, sistemazione di parcheggi e sistemazione delle pertinenze stradali.

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 62, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Art. 3

(Finanziamenti)

1. La Regione finanzia gli interventi di cui all'articolo 2 tramite il bando di cui al comma 3 e previa richiesta da parte dell'ente, dando priorità ai Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti e ai Comuni montani.

2. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel termine di centottanta giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande con procedimento valutativo a graduatoria. I Comuni presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici e viabilità e ogni Comune può ricevere al massimo un finanziamento ogni due anni e, comunque, non prima della conclusione dei lavori relativi al finanziamento precedentemente ottenuto con la presente legge.

3. Di norma annualmente con bando adottato con deliberazione della Giunta regionale da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, sono stabiliti le tipologie di Comuni beneficiari e di intervento finanziabili, i criteri di assegnazione dei punteggi, la misura dell'importo massimo del contributo in relazione agli interventi oggetto di finanziamento e i termini e le modalità di presentazione delle domande.

Art. 4

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 2, relativamente alle spese di parte corrente, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, la spesa complessiva 1.400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2020, di 200.000 euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2020, relativamente alle spese di parte corrente, mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, si provvede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 mediante rimodulazione di pari importo per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

Art. 5

(Abrogazioni)

1. I commi 28 e 29 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono abrogati.

Art. 6

(Disposizione transitoria)

1. Ai procedimenti in corso continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.