Legge regionale 01 aprile 2020 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Modificato il titolo della legge da art. 1, comma 1, L. R. 7/2022

Art. 1

(Proroga termini per emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19, tutti i termini stabiliti dalla normativa regionale, o dai conseguenti bandi o provvedimenti amministrativi, anche per gli adempimenti a carico dei beneficiari attinenti alla concessione di incentivi, comunque denominati con scadenza dal 23 febbraio 2020, sono prorogati al 30 giugno 2020.

2. I termini di presentazione delle domande di incentivo per l'accesso ai finanziamenti regionali di cui al comma 1 in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 30 giugno 2020.

3. I termini di utilizzo, di ammissione delle spese e di rendicontazione di incentivi regionali, comunque denominati, stabiliti ai sensi delle discipline di settore con scadenza dal 23 febbraio al 30 giugno 2020, sono prorogati al 30 novembre 2020 e possono essere ulteriormente prorogati, con provvedimento amministrativo dell'autorità concedente, su istanza motivata del beneficiario.

3 bis. I termini di utilizzo, di ammissione delle spese e di rendicontazione di incentivi regionali, comunque denominati, con scadenza entro il 30 giugno 2021 sono prorogati al 31 dicembre 2021, ferma restando la possibilità di ulteriore proroga con provvedimento della struttura concedente.

(1)

4. È fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e dalla relativa disciplina di attuazione, nonché da ulteriori disposizioni legislative regionali disposte per la medesima emergenza.

Note:

Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 6/2021

Art. 2

(Erogazioni in via anticipata degli incentivi regionali)

(2)

1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e a quelle contenute nelle discipline regionali di settore, salvo che non siano più favorevoli, l'Amministrazione regionale, gli enti, agenzie e società regionali e i soggetti che gestiscono fondi regionali in avvalimento o con funzioni delegate sono autorizzati a disporre, su richiesta dei beneficiari e senza la presentazione di garanzie, l'erogazione in via anticipata, fino al 90 per cento, degli incentivi concessi e impegnati fino al 30 settembre 2021, con esclusione degli incentivi finanziati con risorse disponibili sugli esercizi successivi al 2021.

2. Il comma 1 si applica alle richieste dei beneficiari presentate entro il termine perentorio del 31 ottobre 2021.

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 6/2021

Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 13/2021

Art. 3

(Anticipo del contributo agli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero)

1. Per il sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un'anticipazione pari al 50 per cento del contributo erogato nell'anno 2019.

Art. 4

(Sospensione termini ed effetti degli atti amministrativi in scadenza per emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, trova applicazione l'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e successive disposizioni statali in materia adottate per la medesima emergenza.

2. Ferma restando la sospensione di cui all'articolo 103 del decreto legge 18/2020, convertito dalla legge 27/2020, i titoli abilitativi, nonché gli altri atti abilitativi edilizi, comunque denominati, di cui alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), in corso di efficacia nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e fino alla cessazione dichiarata dell'emergenza da COVID-19, conservano automaticamente la loro efficacia per due anni rispetto alle scadenze previste dal titolo edilizio o dall'atto comunque denominato ovvero rispetto alle scadenze disposte dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale 19/2009, senza necessità di alcun adempimento, comunicazione o richiesta da parte dei soggetti interessati.

(1)

Note:

Comma 2 sostituito da art. 43, comma 1, L. R. 13/2020

Art. 5

(Deroga in materia di benefici per persone con disabilità)

1. In deroga alla vigente normativa regolamentare in materia di percorsi di socializzazione e integrazione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 14 ter della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), gli incentivi motivazionali ivi previsti ai commi 3 e 4, in ragione della loro finalità assistenziale, sono comunque corrisposti per tutto il periodo di sospensione dei relativi percorsi dovuto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

1 bis. In deroga alla vigente normativa in materia di percorsi personalizzati di integrazione lavorativa di cui all'articolo 36, comma 3 bis, lettera c), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), i premi di incentivazione previsti al punto 4.2 degli "Indirizzi in materia di definizione e attivazione delle tipologie dei percorsi personalizzati di integrazione lavorativa, ai sensi dell'articolo 36, comma 3 bis, lett. c) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)" adottati con deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2015, n. 2429, sono comunque corrisposti per tutto il periodo di sospensione dei relativi percorsi dovuto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, indipendentemente dall'effettiva frequenza.

(1)

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 6/2020

Art. 6

(Deroga alla disciplina del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine)

1. In deroga alla vigente normativa regolamentare del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (FAP) di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), al fine di sostenere le persone non autosufficienti e le loro famiglie nelle difficoltà conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 e per l’anno 2021, nonché per l’anno 2022:

a) l'assegno per l'autonomia (APA) è corrisposto anche in assenza di rendicontazione delle spese effettuate

b) i contributi per l'aiuto familiare (CAF), in relazione al venir meno della prestazione da parte degli addetti all'assistenza familiare, sono convertiti in assegno per l'autonomia (APA);

c) le misure di sostegno ai progetti di vita indipendente e ad altre forme di emancipazione e di inserimento sociale sono riconosciute anche in carenza dello svolgimento delle attività previste e indipendentemente dalla rendicontazione.

(1)(2)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 18, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Art. 7

(Prescrizioni per le residenze per anziani e contenimento contagio da COVID-19)

1. Fino a sei mesi dalla cessazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire e ridurre il rischio di contagio nelle residenze per anziani e al contempo di garantire la necessaria continuità assistenziale, gli enti del Servizio sanitario sono autorizzati, limitatamente alle residenze nelle quali sia accertata o sospettata la presenza di ospiti o operatori affetti da COVID-19 o nelle quali siano emerse situazioni di criticità legate alla gestione dell’emergenza epidemiologica derivanti anche dal minor tasso di occupazione dei posti letto autorizzati, a concedere deroghe con riguardo alle prescrizioni del Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 144, a condizione che sia garantita l'erogazione dei servizi essenziali e il rispetto delle prescritte misure di sicurezza.

(1)

2.

( ABROGATO )

(2)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 2, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

Comma 2 abrogato da art. 8, comma 18, L. R. 13/2021 , a decorrere dall'1/10/2021.

Art. 8

(Rinnovo degli organi comunali in scadenza nel 2020 e altre disposizioni in materia di elezioni comunali)

1. In deroga a quanto previsto dall' articolo 5, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), le elezioni degli organi dei comuni il cui mandato scade nel 2020 si svolgono in una domenica compresa tra il 6 settembre e il 13 dicembre 2020.

(1)

2. In deroga a quanto previsto dall' articolo 5, comma 2, della legge regionale 19/2013 , qualora gli organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 18 luglio 2020, le elezioni si svolgono in una domenica compresa nello stesso periodo di cui al comma 1.

(2)

3.

( ABROGATO )

(5)

4. Il comma 3 bis dell'articolo 5 bis della legge regionale 19/2013 è abrogato.

4 bis. Nell'anno 2020, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con il referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019, trova applicazione, relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione, la normativa statale che disciplina la contemporaneità.

(3)

4 ter. Limitatamente alle elezioni comunali dell'anno 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 19/2013, nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle candidature nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. Negli altri comuni la dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere sottoscritta da un numero di elettori:

a) non inferiore a 10 e non superiore a 30 nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti;

b) non inferiore a 20 e non superiore a 60 nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

c) non inferiore a 33 e non superiore a 100 nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

(4)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020

Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020

Comma 4 bis aggiunto da art. 20, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020

Comma 4 ter aggiunto da art. 20, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020

Comma 3 abrogato da art. 9, comma 17, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Art. 9

(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 22/2009)

1. Al comma 14 ter dell'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione), il periodo <<Il Piano di governo del territorio entra in vigore due anni dopo l'approvazione del Piano paesaggistico regionale, avvenuta con decreto del Presidente della Regione 24 aprile 2018, n. 0111/Pres. ( Decreto legislativo 42/2004.Legge regionale 5/2007, articolo 57, comma 10. Approvazione del Piano paesaggistico regionale).>> è sostituito dal seguente: <<L'entrata in vigore del PGT è sospesa fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'approvazione della prima variante, la cui procedura viene definita con apposita disciplina di settore.>>.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 3/2020)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dopo le parole <<settori ricettivo, turistico, commercio>> è inserita la seguente: <<, artigianato>>.

2. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 dopo le parole <<connessi a tali settori,>> è inserita la seguente: <<anche>>.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020, sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. In considerazione della situazione emergenziale e della necessità di attuare con assoluta urgenza gli interventi di cui al comma 1, al fine di garantire la tempestività nel procedimento, i contributi sono concessi e contestualmente erogati sulla base della sola presentazione della domanda e relativi allegati, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 7/2000.

1 ter. Sono delegate, anche parzialmente, al CATA e al CATT FVG le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui al comma 1.

1 quater. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le risorse da assegnare in relazione alle deleghe di cui al comma 1 bis sulla base delle domande pervenute.>>.

4. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020, come modificato dai commi 1 e 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e sostenibilità) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

5. Per le finalità di cui al comma 1 ter dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020, come inserito dal comma 3, si provvede a valere sugli stanziamenti della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

Art. 11

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 3/2020)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 3/2020 le parole <<dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 27/Pres.>> sono sostituite dalle seguenti: <<dai regolamenti di attuazione>>.

Art. 12

(Interventi urgenti per il settore agricolo e agroalimentare)

1. La Regione attiva un programma di interventi straordinari denominato "Programma Anticrisi COVID-19" per sostenere le esigenze di liquidità corrente del sistema produttivo agricolo e agroalimentare nella situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza epidemiologica.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua le misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) e successive modifiche e integrazioni, anche con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

(2)(7)

2 bis. La Regione, a seguito della congiuntura geopolitica internazionale originatasi dall'invasione dell'Ucraina e delle sue conseguenze sui sistemi finanziari, economici e produttivi, attiva altresì un programma di sostegno del comparto agricolo e agroalimentare, denominato "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino".

(8)

2 ter. Per le finalità di cui al comma 2 bis e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua le misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 24 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina), e successive modifiche e integrazioni.

(9)

3. Nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19, di cui al comma 1, e del “Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino”, di cui al comma 2 bis, il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), di seguito Fondo, attiva specifiche tipologie di finanziamenti agevolati nel rispetto delle condizioni e dei limiti delle Comunicazioni di cui ai commi 2 e 2 ter.

(10)(11)

4. I finanziamenti sono erogati a imprese che svolgono in regione le seguenti attività:

a) produzione di prodotti agricoli;

b) trasformazione, commercializzazione e certificazione di prodotti agricoli;

c) trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli;

d) gestione forestale;

e) pesca e acquacoltura.

(6)(12)

5. I finanziamenti sono erogati per:

a) gli interventi oggetto delle misure di aiuto individuate ai sensi dei commi 2 e 2 ter con riferimento al Fondo;

b) l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale e del fabbisogno di liquidità aziendale relativo agli investimenti.

(5)(13)

6. La Giunta regionale con propria deliberazione:

a) definisce i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti e degli aiuti di cui ai commi 2 e 2 ter;

b) individua le tipologie di finanziamento a cui applicare le disposizioni delle Comunicazioni di cui ai commi 2 e 2 ter per la conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse sotto forma di finanziamento;

c) definisce i criteri e le modalità per la conversione di cui alla lettera b).

(1)(3)(14)(15)

6 bis. La conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse sotto forma di finanziamento da parte del Fondo, nell'ambito del "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino" di cui al comma 2 bis, può essere realizzata fino all'importo complessivo massimo di 20 milioni di euro.

(16)

7. Per l'attuazione del Programma Anticrisi COVID-19, di cui al comma 1, con legge regionale possono essere concesse al Fondo anticipazioni finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

8. Per preservare l'ordine sociale nel contesto emergenziale di straordinaria difficoltà economica che pone a rischio la continuità stessa delle attività di impresa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere le anticipazioni di cui al comma 7, disponendo l'accertamento dei rientri delle anticipazioni, seppure esigibile negli esercizi successivi, nello stesso esercizio di concessione delle medesime. Le anticipazioni sono utilizzate dal Fondo in coerenza alle previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale 80/1982 che attribuisce i rischi di ciascuna operazione di finanziamento, esclusivamente a carico delle banche.

9. In attuazione del comma 1 e del comma 2 bis, la Giunta regionale impartisce all'Amministratore del Fondo specifici indirizzi per la sottoscrizione di un accordo con le banche convenzionate finalizzato a far sì che:

a) le banche concedano alle imprese beneficiarie la sospensione delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati con le disponibilità del Fondo e la traslazione dei corrispondenti piani di ammortamento per un periodo corrispondente a quello della sospensione;

b) le banche versino al Fondo le quote di ammortamento dei finanziamenti oggetto della sospensione nel rispetto dei termini previsti dalle convenzioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 80/1982 pur in assenza del relativo incasso.

b bis) una parte della disponibilità del Fondo, dell'importo massimo di 5 milioni di euro, sia impiegata per l'erogazione delle tipologie di finanziamenti di cui al comma 3 in deroga all'articolo 7, quarto comma, della legge regionale 80/1982, secondo cui i rischi di ciascuna operazione creditizia sono esclusivamente a carico delle banche.

(4)(17)

10. Gli indirizzi di cui al comma 9 definiscono la durata massima della sospensione e le modalità di negoziazione del compenso spettante alle banche per le operazioni di sospensione.

11. In sede di prima attuazione del Programma Anticrisi COVID-19, di cui al comma 1, vengono utilizzate le risorse già disponibili sul Fondo.

Note:

Parole aggiunte al comma 6 da art. 4, comma 25, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

Parole aggiunte al comma 2 da art. 93, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021

Comma 6 sostituito da art. 93, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021

Lettera b bis) del comma 9 aggiunta da art. 93, comma 1, lettera c), L. R. 3/2021

Parole aggiunte alla lettera b) del comma 5 da art. 10, comma 1, L. R. 6/2021

Parole sostituite alla lettera b) del comma 4 da art. 3, comma 3, L. R. 13/2021

Parole soppresse al comma 2 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 7/2022

Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 7/2022

Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 7/2022

10  Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 7/2022

11  Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 7/2022

12  Parole soppresse al comma 4 da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 7/2022

13  Parole sostituite alla lettera a) del comma 5 da art. 2, comma 1, lettera e), L. R. 7/2022

14  Parole sostituite alla lettera a) del comma 6 da art. 2, comma 1, lettera f), L. R. 7/2022

15  Parole sostituite alla lettera b) del comma 6 da art. 2, comma 1, lettera g), L. R. 7/2022

16  Comma 6 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera h), L. R. 7/2022

17  Parole aggiunte al comma 9 da art. 31, comma 1, L. R. 10/2023

Art. 13

(Conferma di contributi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i finanziamenti di cui all'articolo 57, comma 5, della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), anche per la realizzazione degli interventi non conclusi entro il 31 dicembre 2019, purché alla data di entrata in vigore della presente legge regionale sia approvato il relativo progetto definitivo esecutivo e i medesimi interventi siano ultimati entro il termine del 31 dicembre 2020.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i Comuni interessati presentano alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma del finanziamento concesso e il cronoprogramma dei lavori aggiornato.

3. Con decreto della struttura regionale competente sono stabiliti i termini per la conclusione dell'intervento e per la presentazione della rendicontazione della spesa.

Art. 14

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 23/2019)

1. All'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, dopo la parola <<rendicontazione>>, sono inserite le seguenti: <<relativa ai progetti di cui ai commi 6 e 8>>;

b) al comma 8 le parole <<la Regione è autorizzata, purché il PISUS sia concluso e rendicontato nei termini previsti dal relativo bando, a rimborsare a valere su fondi regionali anche le spese sostenute dai beneficiari dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<il termine di ammissibilità delle spese sostenute dal beneficiario è prorogato al 30 giugno 2021 e il termine di conclusione e di trasmissione della rendicontazione alla Struttura regionale attuatrice è prorogato al 31 dicembre 2021>>.

Art. 15

(Aiuti di Stato)

1. Al fine di sostenere l'economia regionale nell'attuale situazione di emergenza COVID-19, ai regimi di aiuto regionali può essere dato un temporaneo nuovo inquadramento con apposito atto amministrativo, anche in deroga alla normativa regionale di riferimento, indicante il periodo di applicazione, la nuova disciplina europea applicata e le relative condizioni di compatibilità previste o autorizzate dalla Commissione europea.

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.