Legge regionale 01 aprile 2020, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/04/2020 al 13/05/2020

Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Art. 2
 (Erogazioni in via anticipata degli incentivi regionali)
1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e a quelle contenute nelle discipline regionali di settore, l'Amministrazione regionale, gli enti, agenzie e società regionali e i soggetti che gestiscono fondi regionali in avvalimento o con funzioni delegate sono autorizzati a disporre l'erogazione, fino al 90 per cento, degli incentivi già concessi e impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione degli incentivi finanziati con risorse disponibili sugli esercizi successivi al 2020, entro trenta giorni dalla richiesta del beneficiario e senza la presentazione di garanzie.
Art. 3
 (Anticipo del contributo agli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero)
1. Per il sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un'anticipazione pari al 50 per cento del contributo erogato nell'anno 2019.
Art. 4
 (Sospensione termini ed effetti degli atti amministrativi in scadenza per emergenza epidemiologica COVID-19)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, trova applicazione l'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e successive disposizioni statali in materia adottate per la medesima emergenza.
2. Ferme restando le diverse discipline autorizzative e le relative scadenze, i titoli abilitativi nonché gli altri atti abilitativi edilizi, comunque denominati, di cui alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), in corso di efficacia nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e fino alla cessazione dichiarata dell'emergenza da COVID-19, conservano automaticamente la loro efficacia per ulteriori sei mesi rispetto alle scadenze ordinarie, senza necessità di alcun adempimento, comunicazione o richiesta da parte dei soggetti interessati.
Art. 5
 (Deroga in materia di benefici per persone con disabilità)
1. In deroga alla vigente normativa regolamentare in materia di percorsi di socializzazione e integrazione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 14 ter della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), gli incentivi motivazionali ivi previsti ai commi 3 e 4, in ragione della loro finalità assistenziale, sono comunque corrisposti per tutto il periodo di sospensione dei relativi percorsi dovuto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Art. 8
 (Rinnovo degli organi comunali in scadenza nel 2020 e altre disposizioni in materia di elezioni comunali)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), le elezioni degli organi dei comuni il cui mandato scade nel 2020 si svolgono in una domenica compresa tra il 4 ottobre e il 13 dicembre 2020.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 19/2013, qualora gli organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 4 agosto 2020, le elezioni si svolgono in una domenica compresa nello stesso periodo di cui al comma 1.
3. In tutti i casi in cui le elezioni degli organi dei comuni sono avvenute in un turno elettorale successivo a quello ordinario previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 19/2013, il rinnovo degli organi ha luogo nell'anno successivo a quello di scadenza del mandato, nel medesimo turno elettorale ordinario previsto dallo stesso articolo 5, comma 1.
Art. 10
 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 3/2020)
4. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020, come modificato dai commi 1 e 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e sostenibilità) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
5. Per le finalità di cui al comma 1 ter dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020, come inserito dal comma 3, si provvede a valere sugli stanziamenti della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
Art. 12
 (Interventi urgenti per il settore agricolo e agroalimentare)
1. La Regione attiva un programma di interventi straordinari denominato "Programma Anticrisi COVID-19" per sostenere le esigenze di liquidità corrente del sistema produttivo agricolo e agroalimentare nella situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza epidemiologica.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua le misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), di seguito Comunicazione, anche con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19, di cui al comma 1, il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), di seguito Fondo, attiva specifiche tipologie di finanziamenti agevolati nel rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione.
6. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti.
7. Per l'attuazione del Programma Anticrisi COVID-19, di cui al comma 1, con legge regionale possono essere concesse al Fondo anticipazioni finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
10. Gli indirizzi di cui al comma 9 definiscono la durata massima della sospensione e le modalità di negoziazione del compenso spettante alle banche per le operazioni di sospensione.
11. In sede di prima attuazione del Programma Anticrisi COVID-19, di cui al comma 1, vengono utilizzate le risorse già disponibili sul Fondo.
Art. 13
 (Conferma di contributi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i finanziamenti di cui all'articolo 57, comma 5, della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), anche per la realizzazione degli interventi non conclusi entro il 31 dicembre 2019, purché alla data di entrata in vigore della presente legge regionale sia approvato il relativo progetto definitivo esecutivo e i medesimi interventi siano ultimati entro il termine del 31 dicembre 2020.
2. Per le finalità di cui al comma 1 i Comuni interessati presentano alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma del finanziamento concesso e il cronoprogramma dei lavori aggiornato.
3. Con decreto della struttura regionale competente sono stabiliti i termini per la conclusione dell'intervento e per la presentazione della rendicontazione della spesa.