Legge regionale 12 marzo 2020, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2021

Interventi volti alla conoscenza, alla diffusione e al ricordo del dramma delle foibe e dell'esodo istriano-fiumano-dalmata. Norme urgenti in materia di cultura.
Capo I
 Interventi volti alla conoscenza, alla diffusione e al ricordo del dramma delle foibe e dell'esodo istriano-fiumano-dalmata
Art. 3
 (Concorso regionale delle scuole del Friuli Venezia Giulia e "Giorno del Ricordo")
4. L'incarico dei componenti della commissione è a titolo gratuito. Ai componenti designati dalle associazioni di cui al comma 2 e dalla Direzione scolastica regionale spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti regionali.
6. Al fine della valutazione dei progetti sono individuate tre categorie, in base ai gradi di istruzione, per ognuna delle quali sono designati due progetti vincitori.
7. Gli studenti proclamati vincitori del concorso, in numero non superiore a sei, e i loro accompagnatori, uno a persona, sono premiati con un viaggio, a spese della Regione Friuli Venezia Giulia, nelle terre della Venezia Giulia, Istria, Fiume e della Dalmazia, secondo itinerari predisposti annualmente e con visite alle Foibe di Basovizza e Monrupino, al Museo Centro Raccolta Profughi di Padriciano e al Magazzino 18, nonché agli altri luoghi simbolo della tragedia giuliano-dalmata di volta in volta individuati e accessibili.
8. Il "Giorno del Ricordo" di ogni anno si commemora con manifestazione ufficiale nell'Aula consiliare, organizzata anche con il patrocinio dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. In concomitanza con la manifestazione ufficiale avviene la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso.
9. Il regolamento del concorso è adottato con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 51, lettera a), L. R. 13/2021
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 51, lettera b), L. R. 13/2021
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 7, comma 51, lettera c), L. R. 13/2021
Art. 4
 (Incentivo regionale per la valorizzazione della memoria storica)
1. Nelle more della revisione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 110 (Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), per l'anno 2020, il termine per la presentazione della domanda di incentivo ivi previsto dall'articolo 6, comma 3, è differito al 30 aprile 2020.
Art. 6
 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 7.500 euro, suddivisa in ragione di 2.500 euro per l'anno 2020, di 2.500 euro per l'anno 2021 e di 2.500 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 1 (Organi istituzionali) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
2. Per le finalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 7, è autorizzata la spesa complessiva di 52.500 euro, suddivisa in ragione di 17.500 euro per l'anno 2020, di 17.500 euro per l'anno 2021 e di 17.500 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
3. Per le finalità previste dall'articolo 5 è autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per l'anno 2020, di 30.000 euro per l'anno 2021 e di 30.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1, 2, e 3 si provvede mediante prelievo di pari importo per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
5. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
Capo II
 Norme urgenti in materia di cultura
Art. 7
 (Conferma di contributi)
1. Sono confermati i finanziamenti concessi per il triennio 2017-2019, a valere sull'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39 (Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), nonché i finanziamenti concessi a valere sull'Avviso pubblico per iniziative progettuali realizzate da Centri di divulgazione della cultura umanistica, approvato con deliberazione della Giunta regionale 13 ottobre 2017 n. 1962, ancorché concessi in deroga al requisito della personalità giuridica e dell'autonomia patrimoniale di cui all'articolo 26, comma 1 ter, della legge regionale 16/2014, all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Regione 39/2017 e all'articolo 2, comma 1, lettera b), dell'Avviso pubblico per iniziative progettuali realizzate da Centri di divulgazione della cultura umanistica.