Legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Art. 5 bis
1. Al fine di consentire la continuitą dei finanziamenti previsti dall'articolo 8, commi da 69 a 73, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), a favore delle societą di gestione degli alberghi diffusi, alle domande di finanziamento per l'anno 2020 gią presentate o che saranno presentate il 20 novembre 2020, si applicano le modalitą previste dal Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2015, n. 0189/Pres (Regolamento di esecuzione dell' articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalitą di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle societą di gestione degli alberghi diffusi).
2. In deroga a quanto previsto dal Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0189/2015 per le domande di cui al comma 1 sono considerate ammissibili le spese sostenute per il personale dipendente e per prestatori di servizi di gestione della reception e di pulizia degli alloggi nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 11/2020
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 17, L. R. 22/2020