Legge regionale 14 febbraio 2020 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 05/03/2020

Disposizioni concernenti la realizzazione di nuovi locali della Questura di Trieste.

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nel perseguimento del principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni, collabora con le istituzioni dello Stato e del territorio, al fine di assicurare alla collettività la continuità delle funzioni svolte dalla Questura di Trieste.

2. Per dare esecuzione a quanto previsto dal comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere con le istituzioni coinvolte un accordo operativo finalizzato alla realizzazione, in un'area logisticamente adeguata, anche eventualmente messa a disposizione dall'Agenzia del demanio, di nuovi locali della Questura di Trieste da destinare all'Ufficio immigrazione di Trieste.

Art. 2

(Accordo operativo)

1. L'accordo operativo di cui all'articolo 1 definisce i criteri e le modalità di partecipazione dei soggetti firmatari alla realizzazione dell'intervento prevedendo, tra l'altro, che la Regione possa svolgere il ruolo di stazione appaltante.

Art. 3

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste all'articolo 2 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede per l'anno 2020 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. Detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2019 e accantonata, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011, è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Art. 4

(Abrogazioni)

1. I commi 13 e 14 dell'articolo 4 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), sono abrogati.