Legge regionale 14 febbraio 2020, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Semplifica FVG 2020.
Capo I
 Strumenti di semplificazione
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 166, comma 1, L. R. 5/2026
Art. 4
 (Legge di semplificazione annuale)
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 168, comma 1, lettera a), L. R. 5/2026
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 168, comma 1, lettera b), L. R. 5/2026 . Per l'anno 2026 il disegno di legge di semplificazione è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 30 settembre 2026.
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 168, comma 1, lettera c), L. R. 5/2026
Art. 5
 (Riordino e miglioramento della qualità della legislazione)
1. Il Consiglio regionale esamina il rapporto annuale sulla legislazione regionale, curato dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione secondo le modalità previste dal regolamento interno del Consiglio. Il rapporto valuta la qualità della produzione legislativa in termini di omogeneità, semplicità, chiarezza, proprietà della formulazione e di efficacia ai fini della semplificazione e del riordino normativo, e può contenere indirizzi e criteri per il miglioramento della qualità della legislazione tra i quali l'individuazione di settori di normazione per i quali risulti prioritario intervenire con leggi di riordino normativo. Il rapporto è trasmesso alla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, anche sulla base degli indirizzi del rapporto di cui al comma 1, elabora progetti di legge di riordino normativo che riunificano, coordinano, aggiornano e razionalizzano tutte le disposizioni vigenti nella stessa materia, provvedendo alla contestuale abrogazione espressa di tutte le disposizioni obsolete e di quelle che vengono trasfuse, con o senza modifiche, nel nuovo testo. A tal fine la Giunta, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, può costituire gruppi di lavoro composti da funzionari dell'Amministrazione regionale e della Segreteria generale del Consiglio, esperti in tecniche legislative e nei settori interessati, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione verifica i risultati delle attività di cui al comma 2.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 1 del presente articolo le parole «settori di formazione» devono correttamente intendersi come «settori di normazione».
Capo II
 Banche dati
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 170, comma 1, L. R. 5/2026