Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022.
Art. 1
6. In considerazione dell'imminente scadenza, prevista per il 31 dicembre 2020, del contratto per la gestione del servizio di tesoreria regionale, in un'ottica di economicità dell'azione amministrativa della pratica di rinnovo del suddetto contratto prevista dal vigente contratto di tesoreria, e in virtù di una condivisione dell'interesse a una verifica circa la disponibilità dell'istituto di credito tesoriere di riferimento a proseguire nel rapporto originariamente instaurato, è data facoltà, al fine di procedere unitariamente al rinnovo del suddetto contratto, di formulare delega espressa in favore dell'Amministrazione regionale, secondo le modalità e nei termini comunicati dalla Direzione centrale finanze, ai seguenti enti:
a) il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia - Trieste;
7. Per le finalità di cui al comma 6 gli enti ivi individuati sono autorizzati a delegare all'Amministrazione regionale la funzione di rinnovo del contratto di cui al medesimo comma 6.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 8 da art. 11, comma 1, L. R. 22/2020
2 Con riferimento ai commi 6 e 8 del presente articolo, ai sensi dell'art. 48, c. 1 della L.R. 24/2020, a decorrere dall'1/1/2021, ovunque ricorrano le espressioni "Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS)" e "ARDISS" queste sono sostituite con "Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS)" e "ARDIS".
Art. 2
 (Attività produttive)
1. Il contributo in forma di credito d'imposta concesso ai sensi dell'articolo 2, comma 35, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), può essere usufruito in via anticipata per un importo fino al 100 per cento dell'ammontare del contributo concesso, in assenza di fideiussione bancaria o polizza assicurativa in deroga all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. Le domande presentate nel corso dell'anno solare ai sensi dell'articolo 2, comma 35 della legge regionale 29/2018, per le quali non è stato possibile adottare il decreto di concessione a causa di indisponibilità di risorse finanziarie, ovvero a causa delle operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario, sono finanziate con fondi stanziati nell'esercizio finanziario successivo, con priorità rispetto alle domande presentate successivamente.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate anche alle domande presentate nel corso dell'anno 2019.
4. Al fine di mantenere, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), lo svolgimento e la gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale in ciascuna area territoriale regionale con offerta turistica omogenea, PromoTurismoFVG è autorizzata ad acquistare le quote, nella misura massima del 3 per cento, della società Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa - Lignano Sabbiadoro, che si rendono disponibili in seguito a cessione da parte degli enti locali partecipanti.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore del Comune di Caneva il contributo già concesso a PromoTurismoFVG con decreto del Direttore del Servizio turismo n. 3972/PROTUR di data 29 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), per interventi di completamento funzionale dell'opera già realizzata nell'ambito della valorizzazione turistica dei siti culturali e naturali del Friuli Venezia Giulia iscritti nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO.
11. Il contributo di cui al comma 10 viene concesso a seguito di apposita domanda del Comune di Caneva, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di turismo, corredata di una relazione illustrativa e di prospetto inerente al suo utilizzo.
13. I finanziamenti agevolati di cui all'articolo 2, comma 13, lettera c), della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), possono essere concessi per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine delle imprese che anticipano il contributo previsto per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico ai sensi dell'articolo 14, comma 3.1, e 16, comma 1 octies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. A tal fine l'importo dei finanziamenti agevolati è calcolato con riferimento al valore del credito d'imposta vantato dall'impresa fornitrice in relazione ai contributi che l'impresa medesima ha anticipato sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico.
15. Relativamente al contributo prorogato con decreto 20 novembre 2018, n. 4315/PROTUR per l'intervento "Riqualificazione del rifugio alpino Losa", il nuovo termine per ultimazione lavori è fissato il 30 settembre 2021 e quello per la rendicontazione della spesa sostenuta è fissato il 30 novembre 2021.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 7 da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 5/2020
2 Parole sostituite al comma 8 da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 5/2020
3 Parole sostituite al comma 6 da art. 2, comma 49, lettera a), L. R. 13/2021
4 Parole sostituite al comma 7 da art. 2, comma 49, lettera b), L. R. 13/2021
5 Parole sostituite al comma 8 da art. 2, comma 49, lettera c), L. R. 13/2021
6 Parole sostituite al comma 6 da art. 27, comma 1, L. R. 8/2022
7 Comma 9 abrogato da art. 46, comma 1, lettera t), L. R. 11/2022
8 Parole sostituite al comma 6 da art. 2, comma 19, lettera a), L. R. 15/2022
9 Comma 6 bis aggiunto da art. 2, comma 19, lettera b), L. R. 15/2022
10 Parole sostituite al comma 7 da art. 2, comma 19, lettera c), L. R. 15/2022
Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali e ittiche)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in comodato d'uso gratuito ai Comuni compresi nelle zone montane i mezzi di proprietà utilizzati per la gestione in amministrazione diretta del patrimonio silvo - pastorale della Regione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, due o più Comuni possono segnalare alla Direzione centrale competente in materia di risorse forestali le straordinarie esigenze per cui richiedono l'utilizzo dei mezzi, allegando la documentazione comprovante l'impegno a gestirli in maniera congiunta. La Direzione centrale valuta la segnalazione tenendo conto della necessità di impiegare i mezzi per le proprie finalità istituzionali, dell'adeguatezza dei medesimi alle esigenze rappresentate dai Comuni e dell'estensione del territorio in cui i Comuni intendono impiegare i mezzi.
3. Gli oneri relativi all'assicurazione e all'utilizzo dei mezzi sono integralmente a carico dei comodatari per tutta la durata del comodato. Le modalità e le condizioni d'uso dei mezzi di cui al comma 1 da parte dei Comuni e la ripartizione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria sono previste nel contratto di comodato, tenuto conto della durata del comodato stesso.
4.
Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), le parole <<termine perentorio del>> sono soppresse.

7.
Al comma 1 dell'articolo 18 bis della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), le parole <<due anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<tre anni>>.

8.
L'articolo 5 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), è sostituito dal seguente:
<<Art. 5
 (Piani generali di bonifica)
1. Per ciascun comprensorio classificato di bonifica, l'attività di bonifica e di irrigazione è svolta secondo le previsioni del Piano generale di bonifica.
3. L'Amministrazione regionale si avvale, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva, dei Consorzi di bonifica per la predisposizione e l'aggiornamento dei Piani generali di bonifica secondo gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1. La delegazione amministrativa intersoggettiva comprende anche le attività e la redazione dei documenti finalizzate alla valutazione ambientale strategica.
4. I Piani generali di bonifica sono sottoposti alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) che viene avviata dall'Amministrazione regionale a seguito della presentazione, da parte dei Consorzi di bonifica delegatari, del Rapporto preliminare e di tutta la documentazione necessaria. A conclusione della procedura di VAS, i Piani generali di bonifica sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.
5. I Piani generali di bonifica possono essere aggiornati ogni qualvolta l'Amministrazione regionale lo ritenga opportuno: in ogni caso, con cadenza quinquennale, viene effettuata una verifica sull'esigenza di procedere all'aggiornamento e i relativi esiti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.
6. Con deliberazione della Giunta regionale può essere autorizzata la realizzazione, in deroga, di interventi non previsti nel Piano generale di bonifica.
7. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di bonifica, può essere autorizzata la realizzazione, in deroga, di interventi non previsti nel Piano generale di bonifica che si rendono necessari in conseguenza di calamità naturali e di eventi imprevedibili, per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione o per evitare danni alle medesime, a persone e a immobili.
9. La Regione può finanziare l'esecuzione di opere di bonifica e irrigazione nelle more dell'approvazione dei Piani generali di bonifica.>>.

10. L'articolo 10, comma 1, della legge regionale 6/2008, come modificato dal comma 9, si applica ai procedimenti di indennizzo per i danni verificatisi a partire dall'1 gennaio 2020.
11. Gli indennizzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 6/2008 per i danni verificatisi nell'anno 2019 sono liquidati entro novanta giorni decorrenti dalla deliberazione della Giunta regionale con cui è determinata la percentuale di indennizzo ovvero dalla ricezione, da parte del Servizio competente, della documentazione necessaria alla liquidazione se successiva alla deliberazione medesima.
12.
L'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), è abrogato.

13.
Il comma 20 dell'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), è abrogato.

17. In via di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 32, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), il contributo concesso all'Associazione Slow Food Friuli Venezia Giulia deve intendersi riferito all'Associazione Slow Food Italia.
Note:
1 Comma 16 abrogato da art. 3, comma 37, L. R. 22/2022 , con effetto dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione dell'art. 2, commi da 8 a 11, L.R. 29/2018.
Art. 4
 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
8. L'articolo 4, comma 11, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), si interpreta nel senso che, qualora gli interventi finanziati siano finalizzati all'allacciamento di utenze private o alla cessione, a titolo oneroso, dell'energia prodotta, i contributi sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
15. Le disposizioni di cui all'articolo 9 bis, comma 5, della legge regionale 43/1990, di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 43/1990, e di cui all'articolo 22 della legge regionale 43/1990, come modificati rispettivamente dai commi 12, 13 e 14, si applicano ai procedimenti previsti dagli articoli 19, 23 e 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, il proponente abbia trasmesso all'autorità competente lo studio preliminare ambientale o l'istanza di VIA o l'istanza di proroga del provvedimento di VIA.
18. Ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, per gli scarichi di acque reflue soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, che recapitano in mare o in zone di foce, con riferimento ai parametri boro per il quale è fissato un limite di 10 mg/l, solfati e cloruri, non trovano applicazione i valori limite di emissione di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006.
20. Le compensazioni disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 4, della legge regionale 11/2015, si applicano anche ai progetti degli interventi di manutenzione degli alvei mediante l'asporto di materiale litoide di cui all'articolo 21, comma 4, lettera c), della legge regionale 11/2015, per i quali siano stati presentati lo studio preliminare ambientale ai fini della verifica dell'assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o l'istanza di valutazione di impatto ambientale, in data anteriore all'entrata in vigore della legge regionale 11/2015 e abbiano ottenuto la concessione per l'esecuzione degli interventi, successivamente a tale data.
22.
Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, energia, di infrastrutture e di contabilità), la parola <<due>> è sostituita dalla seguente: <<tre>>.

Note:
1 Comma 9 abrogato da art. 7, comma 3, L. R. 6/2020
2 Comma 17 abrogato da art. 86, comma 1, L. R. 13/2020
3 Comma 12 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
4 Comma 13 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
5 Comma 14 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
6 Comma 6 abrogato da art. 4, comma 24, L. R. 16/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, commi 15 e 17, L.R. 29/2018, a decorrere dall'1/1/2025.
Art. 5
 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Mereto di Tomba il contributo già concesso con decreto n. 5040, del 24 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 4, commi 55 e seguenti, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), e interamente erogato a seguito della conversione operata ai sensi della legge regionale 7 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 19/2013 concernenti gli enti locali), con decreto n. 4035, del 15 giugno 2017, per i lavori di costruzione di una pista ciclabile che colleghi gli abitati di San Marco e di Tomba verso il condiviso cimitero, a completamento di un più ampio contesto progettuale di area vasta che si andrà a realizzare.
3. Per le finalità di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Mereto di Tomba inoltra istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione dell'incentivo.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare alla Camera di commercio di Pordenone Udine il contributo già concesso alla Camera di commercio di Udine con decreto n. 3472, del 26 luglio 2018, ai sensi dell'articolo 5, commi da 14 a 16, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, (Legge di stabilità 2018), con riferimento a consulenze di marketing strategico, spese tecniche e progettazione finalizzate alla riqualificazione e valorizzazione del territorio del Comune di Udine.
5. Per le finalità di cui al comma 4, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente beneficiario inoltra istanza corredata di un quadro economico. Con il provvedimento di conferma è fissato il nuovo termine di rendicontazione dell'incentivo.
7. In considerazione dell'esigenza di perseguire la valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà pubblica in condizioni di degrado, le risorse già concesse al Comune di Trieste con i decreti del Direttore del servizio edilizia n. 3954, dell'1 dicembre 2015, e n. 8570 del 15 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, commi 16 e 19 bis, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono confermate in forma di contributi in conto capitale per la riqualificazione diretta dell'immobile, come individuato nei provvedimenti di concessione, a sostegno di finalità pubbliche di interesse sociale nel settore dell'edilizia residenziale.
9. Per le finalità di cui ai commi 7 e 8, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Trieste presenta alla Direzione centrale competente in materia di edilizia residenziale un'istanza di conferma dei finanziamenti concessi, corredata dell'evidenza delle spese già sostenute preliminarmente all'avvio dell'iniziativa originariamente prevista e di una relazione tecnica con preventivo di spesa e cronoprogramma riferiti al quadro aggiornato dell'intervento da realizzare.
12. Le risorse finanziarie statali trasferite alla Regione a fronte del riparto nazionale per l'anno 2019 per il sostegno nel pagamento dei canoni di locazione previsti dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti a uso abitativo), sono ripartiti tra i Comuni sulla base del fabbisogno rappresentato per l'anno 2019 con le modalità vigenti alla data del trasferimento statale e per importi per singolo Comune non inferiori a 50 euro ciascuno.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare in via definitiva il finanziamento già concesso con il decreto n. 3381, del 19 luglio 2018, e interamente erogato, in attuazione dell'articolo 5, commi dal 29 al 31, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e delle successive variazioni tabellari disposte con legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), e con legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), per i lavori di messa in sicurezza della struttura ricreativa e di aggregazione giovanile nella frazione di Rizzolo del Comune di Reana del Rojale, comprensivi delle opere di completamento resesi necessarie nel corso dell'esecuzione di lavori principali, a causa dell'inadeguatezza delle fondazioni esistenti.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare alla parrocchia di San Pietro Apostolo di Cordenons il contributo già concesso con decreto n. 3388, del 20 luglio 2018, per lavori di miglioramento sismico della scuola materna ai sensi dell'articolo 4, commi da 95 a 97, della legge regionale 1/2005, per procedere invece con i lavori di ristrutturazione con adeguamento a norma e abbattimento delle barriere architettoniche dei locali di proprietà della parrocchia, insistenti nello stesso edificio, da destinare a centro di aggregazione giovanile.
15. Per le finalità di cui al comma 14, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la parrocchia di San Pietro Apostolo di Cordenons inoltra alla Direzione competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione dell'incentivo.
16. Il contributo già concesso ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), e confermato con decreto n. 7648/TERINF, del 20 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), può essere utilizzato anche per l'acquisto di arredi e attrezzature strettamente connessi e funzionali alla messa in esercizio del fabbricato oggetto di ristrutturazione. Ad avvenuta realizzazione dell'opera, ed entro dodici mesi dal termine di ultimazione dei lavori, il beneficiario del contributo presenta il rendiconto della spesa sostenuta ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, anche con riguardo alle spese per arredi e attrezzature sopra indicati.
Art. 6
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
4.
I commi 21 e 22 dell'articolo 7 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), sono abrogati.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai sensi del Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi, approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2017, n. 1628.
9. Per le finalità di cui al comma 8 i Comuni presentano alla struttura competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza volta a ottenere la conferma del contributo.
10. Ai sensi del comma 8 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva conferma i contributi e fissa un nuovo termine per la trasmissione della determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori principali.
11. Per le finalità di cui all'articolo 13, commi da 25 a 26, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le attività connesse all'organizzazione dell'evento denominato "EYOF FVG 2023" Festival Olimpico della Gioventù Europeo, possono essere realizzate dal Comitato organizzatore di EYOF FVG 2023 anche nel corso del 2020 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2019.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai sensi della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 (Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale), a favore di Comuni per il sostegno di interventi di conservazione, manutenzione e restauro di beni immobili e di siti legati alla prima guerra mondiale.
14. Per le finalità di cui al comma 13 i Comuni beneficiari presentano al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza di conferma corredata di una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia.
15. Il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di cui al comma 14 e la completezza della documentazione prodotta, provvede alla conferma dei contributi e all'erogazione dei saldi eventualmente spettanti.
17. La disposizione di cui al comma 2.1 dell'articolo 12 della legge regionale 16/2014, come introdotto dal comma 16, trova applicazione anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nelle more dell'adeguamento del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 0199/Pres. (Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri regionali di ospitalità e di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell' articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)).
18. Per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), le attività connesse alla candidatura di cui all'articolo 18, comma 8, della medesima legge, possono essere realizzate anche nel corso del 2020 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2019.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 100.000 euro concesso, ai sensi dell'articolo 7, commi 57, 58, 59, 59 bis, 61, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), al Comune di Medea per l'intervento denominato "Lavori urgenti di messa in sicurezza del complesso monumentale dell'Ara Pacis Mundi di Medea, al fine di garantirne la riapertura al pubblico".
20. Per le finalità di cui al comma 19 il Comune di Medea presenta istanza di conferma del contributo al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
21. Ai sensi del comma 19 il Servizio competente in materia di beni culturali conferma il contributo e fissa i nuovi termini di attivazione delle procedure di affidamento dei lavori principali, di conclusione dei lavori e di rendicontazione del contributo.
23. Per le finalità di cui all'articolo 17 bis, comma 3, della legge regionale 16/2014, l'attività istituzionale e di interesse pubblico dell'associazione Istituzione sinfonica del Friuli Venezia Giulia può essere realizzata dall'associazione medesima anche nel corso del 2020 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2019.
24.
Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 10 (Istituzione della "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont" e del riconoscimento "Memoria del Vajont"), è aggiunto il seguente:

26.
Il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 13/2019 è sostituito dal seguente:
<<5. Al fine di favorire l'avvio del MESS, in sede di prima applicazione i finanziamenti di cui all'articolo 12 bis, comma 5, della legge regionale 23/2015, come inserito dal comma 4, relativi all'anno 2019, sono concessi dall'ERPAC sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale, previo trasferimento delle relative risorse all'ente medesimo; l'ERPAC può altresì utilizzare direttamente le risorse trasferitegli per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 12 bis, comma 5, medesimo.>>.

27. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 5, della legge regionale 13/2019, come modificato dal comma 26, gli interventi possono essere realizzati dai musei che fanno parte del MESS e dall'ERPAC anche nel corso del 2020 a valere sulle risorse finanziarie trasferite all'ERPAC nel 2019.
28. Per le finalità di cui all'articolo 7, commi 19 e 20, della legge regionale 29/2018 le attività del Cluster regionale cultura e creatività possono essere realizzate dal soggetto gestore individuato con il Bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2019, n. 1128 anche nel corso del 2020 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2019.
29. Per le finalità di cui all'articolo 7, commi da 9 a 11, della legge regionale 29/2018, le iniziative concorsuali e i progetti atti a preparare e sostenere la candidatura congiunta delle città di Nova Gorica e di Gorizia a "Capitale europea della cultura 2025" possono essere realizzati dal Comune di Gorizia anche nel corso del 2020 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2019.
30. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sull'Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo, le manifestazioni cinematografiche, le manifestazioni espositive, la divulgazione della cultura umanistica e scientifica sul tema "2200° anniversario della fondazione della città romana di Aquileia", approvato con deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2018, n. 1976, possono essere rendicontate fino al termine del 30 settembre 2020.
31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 24.976 euro annui concesso ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), al Comune di Paularo con decreto n. 4573/CULT del 5 dicembre 2008 per l'intervento "Edificio Palucjan e Fontana Villafuori: acquisizione e restauro" e confermato con decreto n. 1152/CULT del 3 giugno 2011 per l'intervento "Recupero parziale della ex sede della scuola elementare del capoluogo e restauro della fontana Villafuori", confermato con decreto 361/CULT del 28 gennaio 2018 e convertito con decreto n. 2437/CULT del 23 settembre 2019 in un contributo una tantum in conto capitale per l'ammontare delle rate non ancora erogate.
32. Per le finalità di cui al comma 31 il Comune di Paularo presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato dell'intervento.
33. Ai sensi del comma 31 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi per la realizzazione di progetti di investimento per l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro o la valorizzazione di immobili e relative pertinenze destinati a sede di biblioteca o di museo.
36. Per le finalità di cui al comma 35 i beneficiari dei contributi presentano alla struttura competente in materia beni culturali, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di conferma del contributo corredata di un cronoprogramma aggiornato dell'intervento.
37. Il Servizio competente in materia di beni culturali provvede alla conferma del contributo e alla fissazione di nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori e di rendicontazione del contributo.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi, ai sensi del Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2018, n. 244, ai Comuni di Claut, Gradisca d'Isonzo, Santa Maria la Longa e San Giorgio di Nogaro, nonché a confermare il contributo concesso a favore del Comune di San Vito al Tagliamento, in relazione alle mutate esigenze rappresentate dal Comune medesimo, ai sensi del Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2017, n. 1628, per un diverso intervento da eseguirsi presso l'area sportiva di Ligugnana di San Vito al Tagliamento.
40. Ai sensi del comma 38 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, in relazione al Bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 244/2018, conferma i contributi e fissa un nuovo termine per la trasmissione della determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori principali, nonché a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione. In relazione al Bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1628/2017 il Servizio conferma il contributo e fissa i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione.
41. L'Amministrazione regionale, in relazione alle mutate esigenze del Comune di Remanzacco in ambito infrastrutturale sportivo, è autorizzata a confermare al Comune medesimo il contributo oggetto del decreto n. 403/CULT del 4 febbraio 2019, a favore di un diverso intervento da eseguirsi presso il Campo sportivo di Orzano.
43. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 42, a confermare il contributo di cui al comma 41 e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 10/2020
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 10/2020
3 Comma 12 abrogato da art. 6, comma 28, lettera b), L. R. 13/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, c. 25, L.R. 13/2019.
Art. 7
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1 bis e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le istituzioni scolastiche sono autorizzate a presentare i rendiconti relativi all'anno scolastico 2018-2019 entro la data del 31 gennaio 2020.
8. In sede di prima applicazione, l'avviso di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 22/2007, come sostituito dal comma 7, è approvato entro il 28 febbraio 2020.
9. Nell'ambito di un progetto di riorganizzazione degli enti gestori dei parchi scientifici regionali di cui all'articolo 7, commi 17 e 17 bis, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), il Consorzio Innova FVG, costituito ai sensi dell'articolo 7, comma 72, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è soppresso. La data di decorrenza della soppressione è eventualmente fissata con deliberazione della Giunta regionale. L'amministratore in carica cura, se del caso, ogni adempimento si renda necessario o utile fino alla definitiva estinzione dell'ente.
13. Il contributo già concesso dalla Regione per la riqualificazione dell'immobile ai sensi dell'articolo 6, commi da 21 a 23, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), è confermato in favore del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo. Ai fini di cui al primo periodo, il Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo presenta apposita istanza alla Direzione centrale della Regione competente in materia di lavori pubblici, corredata del rendiconto delle spese già sostenute con l'utilizzo di quota parte del contributo regionale. Il vincolo di destinazione dell'immobile di cui all'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per la quota parte dell'incentivo già utilizzato dal precedente soggetto beneficiario è a carico del nuovo soggetto proprietario, che sarà definito a seguito delle operazioni di cui ai commi 10 e 11. La porzione dell'immobile oggetto di cessione del ramo di azienda di cui al comma 10 a favore di Friuli Innovazione società consortile a responsabilità limitata, può essere oggetto di intervento di riqualificazione con il contributo in oggetto, previa stipula di apposita convenzione tra il Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo e Friuli Innovazione società consortile a responsabilità limitata.
19. I contributi previsti per la realizzazione di attività in materia di istruzione aventi rilevanza sovracomunale di cui all'articolo 8, comma 26, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono erogati, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 3 marzo 2017, n. 344, anche per le attività che si sono concluse entro l'1 dicembre 2019.
Note:
1 Comma 9 sostituito da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 9/2020
2 Comma 10 sostituito da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 9/2020
3 Comma 11 sostituito da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 9/2020
4 Comma 12 sostituito da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 9/2020
5 Comma 13 sostituito da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 9/2020
6 Comma 14 sostituito da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 9/2020
7 Comma 15 sostituito da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 9/2020
8 Comma 16 sostituito da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 9/2020
9 Comma 16 bis aggiunto da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 9/2020
10 Comma 2 abrogato da art. 21, comma 1, lettera i), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
Art. 8
 (Salute e politiche sociali)
2. A seguito della cessazione dell'efficacia dell'iscrizione agli albi di servizio civile regionale e nelle more dell'adeguamento della legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 (Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale), i progetti di servizio civile solidale possono essere presentati dagli enti iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), e successive modifiche e integrazioni e dagli enti che erano iscritti per l'anno 2019 all'albo regionale degli enti di servizio civile, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 11/2007 e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0265/2008 e hanno mantenuto i requisiti e le condizioni per l'iscrizione.
4.
Dopo il comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), è inserito il seguente:
<<7 bis. Il termine di adeguamento dei requisiti strutturali di cui al comma 4 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 19 ottobre 2017, n. 0241/Pres. Regolamento ai sensi della legge regionale 20/12 <<Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione>> recante requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all'adozione; requisiti delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali; termini per l'adeguamento dei requisiti), è prorogato al 31 dicembre 2021. Per le strutture, eventualmente beneficiarie entro il 31 dicembre 2021 di un contributo per le medesime finalità di adeguamento dei requisiti strutturali, il termine è di trentasei mesi dalla data del decreto di concessione.>>.

7.
La lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati), è sostituita dalla seguente:

11. In ragione del differimento dei termini di cui al comma 9, per l'anno 2020 sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute a partire dall'1 gennaio, ancorché sostenute antecedentemente alla presentazione della domanda, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
12.
Al comma 4 dell'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), le parole: <<, per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'intervento concesso,>> sono soppresse.

14. Il rinnovo è subordinato alla messa a disposizione, da parte degli enti gestori delle strutture, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un sistema di rilevazione delle presenze che consenta alle aziende l'accertamento, in tempo reale, degli operatori presenti nella struttura.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale il contributo già concesso con decreto n. 1911/SPS del 29 novembre 2018 all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", ai sensi dell'articolo 9, commi da 28 a 30, della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), interamente già erogato, per l'acquisizione e l'adeguamento di immobili da adibire ad attività dell'azienda sanitaria per garantire la continuità dell'assistenza alla comunità locale di Tolmezzo in relazione all'eccezionalità della situazione determinata dall'avvio della ristrutturazione dell'ospedale di Tolmezzo.
17. Per le finalità di cui al comma 16, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale inoltra istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e cronoprogramma. Con il provvedimento di conferma è fissato il termine di rendicontazione del contributo.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 13 da art. 8, comma 6, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2 Parole aggiunte al comma 13 da art. 8, comma 5, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3 Parole sostituite al comma 13 da art. 8, comma 5, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4 Parole sostituite al comma 13 da art. 8, comma 5, lettera c), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
5 Parole sostituite al comma 13 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
6 Parole sostituite al comma 13 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
7 Parole sostituite al comma 13 da art. 8, comma 5, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
8 Parole sostituite al comma 13 da art. 8, comma 5, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
9 Parole aggiunte al comma 13 da art. 8, comma 5, lettera c), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
10 Parole soppresse al comma 13 da art. 8, comma 5, lettera d), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 9
 (Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)
2. In attuazione della legge regionale 21/2019, è consentito il collocamento del personale assunto dalle Unioni territoriali intercomunali nelle costituende Comunità e nei Comuni e l'invarianza di spesa è assicurata a livello di sistema regionale integrato.
3. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 7 novembre 2019, n. 19 (Recepimento dei principi fondamentali del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia, di cui all'Accordo tra Stato e Regione in materia di finanza pubblica del 25 febbraio 2019. Modifiche alla legge regionale 18/2015), con modifica organica della legge regionale 18/2015 in materia di finanza locale sono previsti gli obblighi posti a carico degli enti locali, ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, aventi natura di concorso finanziario nonché relativi alla sostenibilità del debito e della spesa di personale, oltre all'equilibrio di bilancio previsto e disciplinato dalla normativa statale.
6. Le operazioni degli Uffici stralcio relativi alle Comunità montane devono concludersi entro il 31 dicembre 2020.
7.
In attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 "Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative", alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 "La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali", e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"), sono modificati gli oggetti degli interventi concertati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015 a valere sulle risorse regionali 2017 e 2018-2020 come di seguito indicato:

a) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Canal del Ferro - Valcanale denominato "Realizzazione di reti elettriche per il trasporto di energia nelle malghe prive di corrente elettrica", previsto dalla tabella Q riferita all'articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), a valere sulle risorse regionali 2017 e nel relativo patto territoriale, è sostituito dal seguente: "Realizzazione di reti elettriche per il trasporto di energia e di interventi di miglioramento funzionale nelle malghe di proprietà comunale"; l'intervento riguarderà l'impianto fotovoltaico in malga Poccet (Pontebba), il miglioramento del fabbricato di malga Glazzat (Pontebba), la realizzazione di reti elettriche a favore delle malghe in Comune di Malborghetto Valbruna;
b) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Canal del Ferro - Valcanale denominato "Realizzazione di reti elettriche per il trasporto di energia nelle malghe prive di corrente elettrica", individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: "Realizzazione di reti elettriche per il trasporto di energia e di interventi di miglioramento funzionale nelle malghe di proprietà comunale"; l'intervento riguarderà, congiuntamente alle risorse della concertazione 2017 per l'identico oggetto, l'impianto fotovoltaico in malga Poccet (Pontebba), il miglioramento del fabbricato di malga Glazzat (Pontebba), la realizzazione di reti elettriche a favore delle malghe in Comune di Malborghetto Valbruna;
c) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello denominato "Riqualificazione della ex centrale PEEP con finalità associativa (Comune di Fontanafredda)" individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: "Comune di Fontanafredda: manutenzione e miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti e demolizione dell'ex centrale PEEP";
d) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Sile e Meduna denominato "Realizzazione di nuovo percorso ciclabile tra il Comune di Chions e il Comune di Azzano Decimo attraverso via Galilea S.P. n. 6 del Sile" individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: "Realizzazione di percorsi ciclabili nei territori di Azzano Decimo e di Chions";
e) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Gemonese denominato "Interventi di riqualificazione energetica in edifici pubblici dei Comuni aderenti all'Unione. Montenars: rifacimento impianto di riscaldamento/condizionamento ex albergo Alpi di proprietà comunale", individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: "Interventi di riqualificazione energetica in edifici pubblici dei Comuni aderenti all'Unione. Montenars: esecuzione cappotto ex albergo Alpi di proprietà comunale";
g) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Friuli centrale denominato "Accordo di programma e successivo recupero della caserma Piave" individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: "Demolizioni ex Caserma Piave";
8. Con riferimento alla variazione di oggetto degli interventi cui alle lettere a) e b) del comma 7, l'ente locale beneficiario adempie al rispetto delle disposizioni attuative, ivi comprese quelle relative alla normativa degli aiuti di Stato.
11. L'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Gemonese denominato "Interventi a servizio del volo libero in Comune di Bordano" previsto dalla Tabella Q riferita all'articolo 12 della legge regionale 31/2017, a valere sulle risorse regionali 2017 e nel relativo patto territoriale, si intende riferito, oltre alla redazione del progetto definitivo-esecutivo, anche alle spese tecniche complementari e successive.
14. In seguito all'entrata in vigore della legge regionale 21/2019 gli istituti contrattuali, previsti dai contratti collettivi regionali di lavoro per le forme associative, si applicano alle forme associative disciplinate dalla medesima legge.
15. Tra gli accadimenti di cui all'articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015, sono ricompresi gli interventi urgenti volti a garantire il regolare svolgimento dell'attività scolastica conseguenti alla condizione di inagibilità per vulnerabilità sismica degli edifici scolastici comunali.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 9, comma 3, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 10
 (Funzione pubblica)
1.
Al secondo comma dell'articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia), le parole: <<e all'Ufficio stampa e pubbliche relazioni>> sono soppresse.

3. All'articolo 254 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
5. All'articolo 15 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), sono apportate le seguenti modifiche:
c)
il comma 20 è sostituito dal seguente:
<<20. Rimangono fermi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e dall'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).>>;

8.
Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 5 (Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale), è abrogato.

9. Alla legge regionale 20 novembre 2018, n. 26 (Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
11.
Al comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), le parole <<e 2018>> sono sostituite dalle seguenti: <<, 2018 e 2019>>.

14. In relazione al permanere delle esigenze di cui all'articolo 78, comma 3, della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), il comma medesimo si applica anche ai concorsi banditi nel corso dell'anno 2020.
15. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 31 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le iniziative formative previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), possono essere realizzate dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI Friuli Venezia Giulia anche nel corso del 2020 a valere sulle risorse finanziarie già assegnate nel 2019.
16. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 57, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e di cui all'articolo 10, commi da 52 a 54, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le iniziative di supporto operativo e consulenziale nei processi di accompagnamento della pubblica amministrazione locale del Friuli Venezia Giulia possono essere realizzate dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI Friuli Venezia Giulia anche nel corso del 2020 a valere sulle risorse finanziarie già assegnate nel 2019.
17. Nelle more della definizione del sistema integrato di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), al fine di dare applicazione al contratto collettivo di comparto del personale non dirigente - triennio normativo ed economico 2016-2018, del 15 ottobre 2018, sottoscritto a seguito di apposita certificazione, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto non sconta nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016.
Art. 11
 (Patrimonio, demanio, affari generali e sistemi informativi)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 3 settembre 1996, n. 38 (Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Se i beni acquisiti al demanio comunale, ai sensi dei commi 1 e 2, e ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 34/1993, perdono la loro destinazione a bene pubblico, possono essere riclassificati al patrimonio disponibile del Comune.>>.

3. Alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
il comma 2 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:
<<2. La Centrale unica di committenza regionale svolge nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 43 e ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), funzioni di consulenza e supporto nelle fasi di programmazione, di svolgimento delle procedure di appalto, nonché nella successiva fase di esecuzione del contratto e anche con riferimento alla facoltà di procedere ad acquisti autonomi pur in presenza di un obbligo di approvvigionamento.>>.

4. Al fine di favorire la conclusione della procedura di liquidazione della società EXE SpA, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere gratuitamente alla medesima Società, gli spazi dalla stessa attualmente occupati presso Palazzo Antonini Belgrado di Udine, fino a intervenuta chiusura della procedura liquidatoria.