Legge regionale 06 agosto 2019, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario)
1. In base ai risultati accertati a seguito del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2018 l'avanzo di amministrazione è determinato in complessivi 743.265.190,01 euro di cui, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), e degli articoli 42 e 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono iscritti con la presente legge 94.162.093,05 euro.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni alle Missioni e ai Programmi di cui alla annessa Tabella A1 relativa alle spese con vincolo di destinazione.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni alle Missioni e ai Programmi di cui alla annessa Tabella A2 relativa alle spese derivate da ripristino e riassegnazione di somme già previste da disposizioni regionali o derivate da bilanci delle Province.
4. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di cui alla annessa Tabella A3 relativa alle entrate regionali.
5. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni e ai Programmi di cui alla annessa Tabella A4 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate.
6. Con rifermento all'articolo 1, comma 11, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), al fine di contabilizzare le operazioni del conguaglio del gettito relativo alle compartecipazioni erariali previste dall'articolo 1, comma 819, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), per i restanti mesi del 2019 nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella A5.
7. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa di cui alla annessa Tabella A6 relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.
Art. 2
 (Attività produttive)
1. Le disponibilità relative alle annualità 2019, 2020 e 2021 derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui all'articolo 2, commi da 21 a 26, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), sono assegnate al Consorzio di sviluppo economico locale di Gorizia, secondo il seguente prospetto riepilogativo:

DENOMINAZIONE CONSORZIOIMPORTO DISPONIBILITÀ ANNUALITÀ 2019IMPORTO DISPONIBILITÀ ANNUALITÀ 2020IMPORTO DISPONIBILITÀ ANNUALITÀ 2021
COSEG - Consorzio di sviluppo economico locale di Gorizia32.015,1426.589,3226.589,32


2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono trasferite al Consorzio di sviluppo economico locale di Gorizia per le finalità di cui all'articolo 85 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), previa presentazione di un dettagliato programma degli interventi da realizzare.
3. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 è destinata la spesa complessiva di 85.193,78 euro suddivisa in ragione di 32.015,14 euro per l'anno 2019 e 26.589,32 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 33.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a liquidare le somme relative a contributi già concessi nell'ambito del POR FESR 2007-2013 e non liquidate prima della chiusura del programma comunitario a causa della sospensione dei relativi procedimenti nelle more della definizione di procedimenti giudiziari a carico dei beneficiari.
5. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 282.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 3.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, in osservanza delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", le domande di contributo presentate nell'anno 2018 ai sensi della legge regionale 14 novembre 2014, n. 23 (Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale), rimaste inevase, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 4, e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016, n. 036/Pres. Regolamento recante disposizioni attuative in materia di commercio equo e solidale ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 23 (Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale)).
7. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 7.800 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione ed associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui comma 33.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore del Centro di assistenza alle imprese del terziario (CATT FVG) un ulteriore rimborso forfetario per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 84 bis, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), svolte nel 2018, a fronte dei costi sostenuti per i canoni di locazione immobiliare delle sedi e delle unità locali, i premi delle polizze assicurative per la responsabilità patrimoniale e professionale e le consulenze continuative connesse all'attività amministrativa.
9. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 33.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Camere di commercio, per un importo pari alle risorse già attribuite alle Camere stesse per la concessione di contributi previsti all'articolo 24 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), che alla data del 15 settembre 2019 risultino non impegnabili a favore di soggetti richiedenti, risorse per il finanziamento degli interventi di incentivazione delle imprese di cui all'articolo 24 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica e integrazione degli strumenti di intervento), secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta regionale.
11. Ai fini dell'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 10, le Camere di commercio comunicano alla Regione entro il 30 settembre 2019 l'importo delle risorse non impegnabili di cui al comma 10.
12. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa di 1.512.140,62 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 33.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Camere di commercio, per un importo pari alle risorse già attribuite alle Camere stesse per la concessione di contributi previsti all'articolo 30 della legge regionale 3/2015 che alla data del 15 settembre 2019 risultino non impegnabili a favore di soggetti richiedenti, risorse per il finanziamento degli interventi di incentivazione delle imprese di cui all'articolo 20 della legge regionale 3/2015, secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta regionale.
14. Ai fini dell'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 13, le Camere di commercio comunicano all'Amministrazione regionale entro il 30 settembre 2019 l'importo delle risorse non impegnabili di cui al comma 13.
15. Per le finalità previste dal comma 13 è destinata la spesa di 1.817.306,10 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 33.
18. Al fine della realizzazione coordinata degli interventi necessari all'adeguamento delle strutture e degli impianti del complesso termale di proprietà del Comune di Arta Terme alle normative in materia di antincendio, è autorizzata la devoluzione al Comune di Arta Terme dei contributi già concessi anche per tale finalità con i decreti di concessione n. 2581/PRODRAF del 29 novembre 2013, n. 5596/PRODRAF del 18 dicembre 2014 e n. 4860/PRODRAF dell'11 dicembre 2015 del Direttore del Servizio turismo, per la parte non ancora erogata per la realizzazione di un progetto unitario e organico di completamento degli interventi di adeguamento dello stabilimento termale medesimo alla normativa vigente per la prevenzione incendi, a copertura degli oneri da sostenere o già sostenuti.
19. Il Comune di Arta Terme presenta domanda di devoluzione dei contributi di cui al comma 18 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di turismo, corredata di relazione illustrativa, quadro economico e cronoprogramma aggiornato degli interventi oggetto di finanziamento.
20. Con il decreto di devoluzione sono fissati i nuovi termini di ultimazione dei lavori e stabilite le modalità di rendicontazione e di erogazione dei contributi.
22. L'ente pubblico economico PromoTurismoFVG è autorizzato a utilizzare le somme concesse nell'anno 2018 ai sensi dell'articolo 5 octies della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento non coperte dalle entrate derivanti dalla gestione caratteristica, per la parte non utilizzata nel corso dell'anno 2018, a parziale copertura delle analoghe spese sostenute e da sostenersi nell'anno 2019.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tarvisio un contributo finalizzato allo sviluppo del turismo sportivo invernale e della pratica sportiva dello sci nei territori montani, con particolare riferimento agli interventi infrastrutturali diretti al miglioramento degli immobili destinati alle attività di insegnamento delle tecniche sciistiche.
24. La domanda di contributo di cui al comma 23 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma relativi all'intervento. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
25. Per le finalità previste dal comma 23 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 33.
27. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge regionale 26/2005, come modificato dal comma 26, è destinata la spesa complessiva di 24.000 euro suddivisa in ragione di 8.000 euro per ciascuno degli anni 2019-2021, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 33.
29. Qualora nel caso di rifinanziamento degli interventi previsti dal decreto del Presidente della Regione 6 luglio 2007, n. 0209/Pres. , successivi all'1 gennaio di ciascun anno, il termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 4 del regolamento medesimo è fissato a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale che ne dispone il rifinanziamento.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a PromoTurismoFVG per attuare, in collaborazione con i Comuni interessati, un progetto denominato "L'arte e la cultura nella rete dei cammini religiosi del Friuli Venezia Giulia" con l'obiettivo di valorizzare il rapporto tra chi frequenta gli itinerari con l'arte e la cultura che ogni territorio può offrire attraverso le proprie particolari e peculiari tradizioni culturali. Il progetto prevede la valorizzazione delle realtà ospitanti integrandolo con la rete devozionale internazionale legata ai cammini Religiosi Europei. La realizzazione di interventi è finalizzata alla valorizzazione artistica in chiave turistica dei borghi.
31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 30 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di turismo corredata di una relazione illustrativa, dell'elenco degli interventi da attuarsi in collaborazione con i Comuni interessati e dell'elenco delle spese da sostenersi. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione e le modalità di concessione di anticipi su richiesta del beneficiario.
32. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2019 e di 50.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 33.
33. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella B.
Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia un contributo per l'acquisto di un'apparecchiatura per le analisi sulla qualità del latte.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.
3. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, corredata del preventivo di spesa. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda; il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
4. Per le finalità previste al comma 1 è destinata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.
5. Le domande di aiuto e di liquidazione di cui all'articolo 2, commi 45 e 47, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), possono essere riproposte entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al fine di adeguare l'importo da richiedere nel limite massimo previsto.
6. Per le finalità previste dal comma 5 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.
7. Per fronteggiare le gravi perdite registrate a carico delle coltivazioni di actinidia nell'anno 2018, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un aiuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013, per sostenere il reddito delle imprese agricole aventi unità tecnico economica situata sul territorio regionale che producono actinidia e che conferiscono il prodotto a imprese aventi come oggetto sociale la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione della produzione in forma associata.
9. L'aiuto è concesso al netto di eventuali altri aiuti o altri indennizzi ricevuti per le medesime perdite e non può essere maggiore del valore delle perdite previste alla data di presentazione della domanda.
10. L'aiuto è concesso e contestualmente liquidato entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, l'aiuto è proporzionalmente ridotto.
11. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.
12. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2015, n. 0189/Pres. (Regolamento di esecuzione dell' articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi), le domande di contributo a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi sono presentate, per l'anno in corso, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
14. La domanda per il finanziamento di cui al comma 13 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, corredata del preventivo di spesa.
15. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
16. Per le finalità previste al comma 13 è destinata la spesa di 23.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.
17. La Regione sostiene le imprese agricole frutticole in situazioni di difficoltà finanziaria, di liquidità e di accesso al credito per la conduzione aziendale conseguenti alla perdita della produzione, alla riduzione dei ricavi annuali e all'aumento dei costi produttivi derivanti dai danni causati dalla cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys).
19. I finanziamenti di cui al comma 18 sono concessi per la fornitura dei capitali di anticipazione necessari a sostenere le spese connesse ai cicli produttivi sino alla raccolta e alla vendita dei prodotti agricoli e sono erogati nell'importo massimo individuato applicando, alla superficie aziendale condotta in regione da ciascuna impresa, i valori a ettaro stabiliti con deliberazione della Giunta regionale con riguardo alle diverse colture e ai diversi livelli di infestazione rilevati in ogni Comune.
22. Al fine di garantire la sopravvivenza delle popolazioni di api alla luce delle condizioni climatiche avverse del periodo primaverile che hanno determinato una produzione di miele insufficiente per il loro nutrimento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per il rimborso delle spese sostenute nel periodo dall'1 marzo al 30 giugno 2019 per l'acquisto di prodotti adeguati all'alimentazione di soccorso delle api agli apicoltori iscritti all'Anagrafe apistica nazionale in possesso di partita IVA agricola.
23.
Gli aiuti di cui al comma 22 sono concessi in conformità al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione, del 21 febbraio 2019, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti " de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

24. Gli aiuti di cui al comma 22 sono erogati per il tramite degli Organismi associativi tra apicoltori di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), di seguito Consorzi, anche a favore degli apicoltori non iscritti ai medesimi.
26. Con decreto del Direttore del Servizio competente, entro sessanta giorni dalla scadenza di cui al comma 25, sono ripartite le risorse disponibili fra i beneficiari in misura proporzionale al contributo da ciascuno richiesto ed è disposta l'erogazione del contributo concesso a ciascun beneficiario per il tramite del Consorzio di riferimento.
27. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.
28. Il taglio o l'asporto di biomassa vegetale per la manutenzione delle aree in gestione alla Direzione centrale competente in materia di aree protette, biodiversità e risorse forestali sono consentiti a titolo gratuito, previa comunicazione ai Servizi competenti ai fini della verifica della compatibilità con i principi di tutela delle aree medesime. Nel caso di taglio o asporto di materiale legnoso l'entità massima consentita è inferiore a 5 metri cubi ovvero a 50 quintali. Il Servizio rispettivamente competente in materia di biodiversità o di risorse forestali, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, può vietare l'attività o dettare eventuali prescrizioni da rispettare. Trascorso tale termine l'attività può essere svolta.
29. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 28 è consentito il transito con mezzi a motore finalizzato esclusivamente alle suddette attività.
33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; alla domanda è allegata la relazione contenente la descrizione dei presidi, l'illustrazione dell'attività necessaria per la creazione dei medesimi e il relativo preventivo di spesa.
34. Il contributo è concesso a titolo di aiuto "de minimis" in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di esecuzione dell'iniziativa e di rendicontazione della spesa.
35. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.
37. Gli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 23/1999, come modificato dal comma 36 sono a carico del bilancio Agenzia regionale per lo sviluppo rurale.
40. In via di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 38 e 39 il Consorzio presenta la documentazione di cui al comma 39 relativa all'anno in corso entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
41. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 155.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.
42. La Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari è autorizzata a stipulare con i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 22, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), per lo svolgimento dei sopralluoghi da effettuare nell'ambito dell'istruttoria per l'accertamento dei danni causati dalla fauna selvatica di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).
43. Per le finalità previste al comma 42 è destinata la spesa complessiva di 230.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per l'anno 2019 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.
45. L'aiuto di cui al comma 44 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 190 del 28 giugno 2014.
47. L'aiuto di cui al comma 44 è concesso in misura corrispondente alle perdite economiche quantificate ai sensi del comma 46, lettera a), ridotta dell'importo corrispondente ad eventuali aiuti o indennizzi concessi per le medesime perdite. L'aiuto è concesso e contestualmente liquidato entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, l'aiuto spettante a ciascuna impresa è proporzionalmente ridotto.
48. Per le finalità previste al comma 44 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.
49. In via di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 52, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), la finalità di completamento cui è rivolto il contributo concesso all'Associazione Centro Solidarietà Giovani "Giovanni Micesio" ONLUS di Udine si intende alternativa a quella di ampliamento e comprensiva del recupero e della riqualificazione dell'immobile sito in Illegio di Tolmezzo di proprietà dell'Associazione medesima.
51. Alla legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nei territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
52. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella C.
Note:
1 Comma 32 interpretato da art. 3, comma 17, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2 Parole sostituite al comma 39 da art. 3, comma 27, L. R. 13/2021
3 Integrata la disciplina del comma 38 da art. 9, comma 7, L. R. 13/2021
Art. 4
 (Tutela dell'ambiente e energia)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento mediante le procedure previste dalla normativa di settore di servizi finalizzati ad attività di supporto relative all'attuazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile e delle misure di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2019, di 50.000 euro per l'anno 2020 e di 50.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.
5. L'assegnazione di cui al comma 3 non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
6. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alla società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. finalizzato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nell'Aeroporto di Trieste - Friuli Venezia Giulia, fino al 75 per cento della spesa ammissibile, in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, come modificato dal regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione, del 14 giugno 2017, per quanto riguarda, tra l'altro, gli aiuti alle infrastrutture aeroportuali.
9. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 500.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.
13. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 250.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.
14. Per le finalità di cui al comma 12, relativamente allo svolgimento delle attività rimesse alle Camere di commercio, è destinata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2020 e di 20.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.
15. Alla legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), sono apportate le seguenti modifiche:
16. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 2, della legge regionale 15/2016, come modificato dal comma 15, lettera a), si provvede, relativamente alle spese di parte corrente, a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 e, relativamente alle spese in conto capitale, a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
17. Per le finalità di cui all'articolo 19, comma 3 bis, della legge regionale 15/2016, come aggiunto dal comma 15, lettera c), si provvede, relativamente alle spese di parte corrente, a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 e, relativamente alle spese in conto capitale, a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
18. Il termine per la presentazione della domanda di contributo di cui all'articolo 3, comma 10, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), per l'anno 2019, è prorogato al 30 settembre 2019.
19. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 9, della legge regionale 14/2018, è destinata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.
21. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 5, della legge regionale 14/2018, come modificato dal comma 20, è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela e valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.
22. In attuazione dell'articolo 30 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), e fatte salve le disposizioni in merito alle riduzioni previste al numero 3.2 dell'Allegato I del medesimo decreto legislativo, le tariffe relative alle ispezioni finalizzate al controllo degli stabilimenti a rischio incidente rilevante "di soglia inferiore" di cui alla Tabella II, dell'Appendice 1 - Tariffe, dell'Allegato I ( articolo 30) del decreto legislativo 105/2015, sono ridotte del 50 per cento.
25. In caso di ritardo nel versamento della tariffa di cui al comma 22 è dovuto il pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del termine indicato nella comunicazione di cui al comma 24.
26. In attuazione degli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 105/2015, ai fini dell'effettuazione delle ispezioni negli stabilimenti di cui al comma 22, la Regione si avvale della collaborazione del Dipartimento regionale dei vigili del fuoco, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), mediante la stipula di una convenzione disciplinante il coordinamento delle attività ispettive, nonché del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia - ARPA.
27. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 24, per quanto di competenza della Regione, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 301 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A3 di cui all'articolo 1, comma 4.
28. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 25, per quanto di competenza della Regione, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 303 (Interessi attivi) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A3 di cui all'articolo 1, comma 4.
30. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 8, della legge regionale 31/2017, come sostituito dal comma 29, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.
32. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 17 bis, della legge regionale 12/2009, come modificato dal comma 31, è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela e valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.
34. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 12, della legge regionale 25/2016, come modificato dal comma 33, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
35. Al fine di individuare le criticità del Lago dei Tre Comuni e proporre le conseguenti soluzioni finalizzate a recuperare le condizioni di naturalità del lago stesso e a garantirne la fruibilità, anche ai fini turistici, in conformità al Piano regionale di tutela delle acque, è istituito presso la Direzione centrale ambiente ed energia, il tavolo tecnico denominato Laboratorio Lago dei Tre Comuni.
38. Il Laboratorio Lago dei Tre Comuni è convocato e coordinato dal Direttore della struttura regionale di cui al comma 35.
39.
Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme in materia ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità), è abrogato.

40. Per le finalità previste dal comma 35 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.
50. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d bis), e comma 2 bis, della legge regionale 11/2015, come inseriti dal comma 49, lettera b), si provvede, relativamente alle spese di parte corrente, a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 e, relativamente alle spese in conto capitale, a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
53. Con regolamento regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 51, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
54. Per le finalità previste dal comma 51 è destinata la spesa complessiva di 900.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.
55. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella D.
Note:
1 Parole sostituite al comma 11 da art. 4, comma 21, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2 Comma 11 bis aggiunto da art. 4, comma 21, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3 Parole sostituite al comma 12 da art. 4, comma 21, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 40, lettera a), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
5 Parole sostituite al comma 52 da art. 5, comma 40, lettera b), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
6 Parole sostituite al comma 24 da art. 144, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
7 Parole sostituite al comma 26 da art. 144, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
8 Comma 43 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 13/2023
9 Comma 44 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 13/2023
10 Comma 45 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 13/2023
11 Comma 46 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 13/2023
12 Comma 47 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 13/2023
13 Comma 48 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 13/2023
14 Comma 41 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 13/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, commi da 6 a 10, L.R. 25/2016.
15 Comma 42 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 13/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, commi da 6 a 10, L.R. 25/2016.
Art. 5
 (Assetto del territorio e edilizia)
1.
L'articolo 39 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), è sostituito dal seguente:

2. Per le finalità previste dall'articolo 39 della legge regionale 13/2014, come sostituito dal comma 1, è destinata, relativamente alle spese di parte corrente, la spesa complessiva di 68.510 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2019, di 40.980 euro per l'anno 2020 e di 7.530 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 e, relativamente alle spese in conto capitale, la spesa di 30.126 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 40.
4. In via transitoria, i titolari delle domande presentate per iniziative di acquisto e contestuale recupero di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), in data antecedente all'entrata in vigore del regolamento di attuazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), non già oggetto di archiviazione, possono modificare l'iniziativa indicata nella domanda medesima in iniziativa di acquisto, anche se già intervenuto, su specifica istanza da presentare entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il contributo per le domande interessate dalla modifica di cui al comma 4 è concesso ed erogato con le modalità e per l'importo previsto per le iniziative di solo acquisto, purché alla data di acquisizione della proprietà l'immobile possieda i requisiti di abitabilità o agibilità.
7. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 73.1, come inserito dal comma 6, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
8. All'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono apportate le seguenti modifiche:
9. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 8, della legge regionale 45/2017, come modificato dal comma 8, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di San Lorenzo martire di Forgaria nel Friuli un finanziamento per il completamento della ricostruzione del campanile della chiesa di San Nicolò distrutto dagli eventi sismici del 1976, in Forgaria nel Friuli.
12. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 11 il legale rappresentante della parrocchia interessata presenta domanda alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
13. Per l'istruttoria della domanda, la concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 11 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative alle opere di cui all'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), e successive modifiche e integrazioni.
14. Per la finalità prevista dal comma 11 è destinata la spesa di 110.680,98 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
15. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire la realizzazione di lavori pubblici, è autorizzata a confermare il finanziamento decennale costante di 80.000 euro annui e il contributo in conto capitale di 413.165,52 euro, destinati con decreto 20 ottobre 2009, n. 2130/ALP/4 ai lavori di restauro e ricomposizione della torre dell'orologio del castello di Gemona del Friuli, già concessi e interamente erogati con decreto n. 2588 del 2004, autorizzando il Comune di Gemona all'utilizzo delle economie contributive conseguite nella realizzazione dell'opera, per i lavori di valorizzazione di via Altaneto, volti a consentire una più estesa praticabilità e visitabilità del compendio del castello anche in termini di attrattività turistica.
16. Per le finalità previste dal comma 15 il Comune inoltra al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'istanza corredata di una relazione illustrativa contenente il quadro economico aggiornato riferito all'intervento originario e quello relativo all'intervento autorizzato dal comma 15, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei nuovi lavori. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento e di rendicontazione della spesa.
18. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 16, della legge regionale 20/2018, come modificato dal comma 17, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finalizzati a interventi edilizi di particolare pregio architettonico in zone A e B0 o in aree o singoli edifici alle stesse assimilate entro la misura massima dell'80 per cento del costo complessivo dell'intervento, ferma restando la disciplina in materia di aiuti di Stato.
22. Con apposito regolamento sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del finanziamento, nonché la costituzione di apposita Commissione per la valutazione degli interventi finanziabili, la cui composizione è definita con deliberazione della Giunta regionale, con la presenza necessaria di un membro designato dalla locale Soprintendenza. Il parere favorevole della Commissione ha effetto di variante rispetto alla strumentazione urbanistica comunale qualora vi sia il previo parere favorevole del Sindaco del Comune in cui ricade l'intervento proposto, su conforme determinazione del Consiglio comunale. In tale caso l'intervento opera in deroga alle eventuali prescrizioni tipologico-architettoniche o di abaco previste dal regolamento edilizio comunale.
23. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2019 e a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 40.
24. Per le finalità di cui al comma 22 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
26. Gli incentivi sono concessi mediante il procedimento a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), a seguito di emissione di avviso, approvato con decreto del Direttore centrale competente, nel quale sono indicati le modalità e i termini di presentazione delle domande, le condizioni per l'accesso e l'erogazione del finanziamento, nonché la sua misura, anche in deroga alle disposizioni contenute al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
27. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 40.
28. Al fine di assicurare la sicurezza e l'adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti di apprendimento, nonché di sostenere la continuità di funzionamento del servizio scolastico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore delle Amministrazioni comunali della Regione, contributi a sostegno di spese di investimento, per interventi urgenti da effettuare su edifici scolastici, per l'adeguamento alle prescrizioni antincendio ai sensi della normativa vigente.
31. Per l'ottenimento della sovvenzione, i beneficiari di cui al comma 29, in seguito ad avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande, presentano domanda alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata di una relazione illustrativa degli interventi manutentivi che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa.
32. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 40.
33. Al fine di consentire al Comune di Duino Aurisina di perfezionare la convenzione con il Consorzio di sviluppo industriale monfalconese per la delegazione amministrativa intersoggettiva diretta alla realizzazione di opere infrastrutturali a favore dello sviluppo produttivo, prodotti ittici, in particolare mitili, e turistico del Villaggio del Pescatore per le quali il Comune ha già ottenuto il finanziamento PO FEAMP di 450.000 euro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Duino Aurisina le risorse necessarie per provvedere alla copertura dei costi relativi alle spese proprie per le attività tecniche e di stazione appaltante non coperte all'interno del quadro economico dell'opera.
34. Ai fini di cui al comma 33 il Comune di Duino Aurisina presenta alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture e territorio, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere il contributo corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa per i costi da sostenere. Con il provvedimento di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.
35. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata la spesa di 47.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 40.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università di Udine, Dipartimento politecnico di ingegneria e architettura, un contributo per la prosecuzione delle attività di ricerca sulla resilienza ai terremoti svolta dal laboratorio SPRINT in partnership con l'Unesco.
37. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 36 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di protezione civile, corredata della descrizione delle attività da realizzare, del preventivo di spesa e della richiesta di eventuale anticipo fino all'intero importo del contributo. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini di rendicontazione e la concessione di anticipi su eventuale richiesta del beneficiario.
38. La rendicontazione è effettuata con le modalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 7/2000 esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo. Sono ammissibili a rendiconto le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno in cui è concesso il contributo.
39. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 15.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 40.
40. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella E.
Note:
1 Comma 20 abrogato da art. 3, comma 13, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2 Comma 26 bis aggiunto da art. 5, comma 6, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3 Comma 26 ter aggiunto da art. 5, comma 6, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4 Integrata la disciplina del comma 25 da art. 122, comma 1, L. R. 6/2021
5 Integrata la disciplina del comma 25 da art. 67, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
Art. 6
 (Trasporti e diritto alla mobilità)
1. Al fine di consentire la realizzazione di barriere fonoassorbenti e altre opere correlate all'intervento di realizzazione del Centro di Interscambio Modale Regionale (CIMR) di secondo livello di Cervignano del Friuli l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un ulteriore contributo al Comune di Cervignano del Friuli, integrativo delle risorse già concesse per la realizzazione della predetta infrastruttura di interscambio passeggeri.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 325.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 21.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Friuli Venezia Giulia Strade SpA un contributo finalizzato a implementare le protezioni della rete stradale regionale poste in prossimità delle curve pericolose al fine di aumentare la sicurezza stradale anche attraverso l'installazione di nuove tipologie di guardrail.
5. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 21.
6. Agli Enti locali interessati da situazioni di criticità derivanti dai trasporti eccezionali effettuati sui loro territori, l'Amministrazione regionale concede contributi per il finanziamento di opere di manutenzione o di riqualificazione delle infrastrutture per la mobilità e di opere connesse alla funzionalità delle stesse. La Giunta regionale con successiva deliberazione definisce criteri e modalità per l'assegnazione del finanziamento che può coprire l'intero costo delle opere.
7. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 21.
10. Per le finalità di cui al comma 9 l'Amministrazione regionale è autorizzata altresì alla sottoscrizione di specifici accordi con il proprietario del sedime ferroviario e con gli Enti locali interessati alla valorizzazione in chiave ciclistica dei sedimi ferroviari e delle relative pertinenze.
11. Per le finalità previste dal comma 9 è destinata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 21.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Società Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. per opere di potenziamento e miglioramento della dotazione infrastrutturale del centro intermodale, finalizzato a migliorarne la funzionalità e a incrementare il trasporto merci via ferrovia.
14. Entro il 30 settembre 2019 la Società Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio domanda di concessione del contributo corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico e di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
15. Il decreto di concessione determina i requisiti per l'erogazione del finanziamento, nonché le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
16. Il contributo di cui al comma 13 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e delle disposizioni specifiche di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento.
17. Per le finalità previste dal comma 13 è destinata la spesa complessiva di 10.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2019, di 4.500.000 euro per l'anno 2020 e di 5.500.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 21.
18. Al fine di consentire il miglioramento della viabilità di accesso e della funzionalità del Centro di Interscambio Modale Regionale (CIMR) di secondo livello di Gemona del Friuli, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Gemona del Friuli.
20. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
21. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella F.
Note:
1 Comma 12 abrogato da art. 46, comma 1, lettera s), L. R. 11/2022
Art. 7
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. Al fine di perseguire l'interesse pubblico della conservazione e valorizzazione del patrimonio fotografico di interesse regionale di cui all'articolo 25 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari al Centro di ricerca e archiviazione della fotografia (CRAF) di Spilimbergo per acquistare la proprietà e i relativi diritti di sfruttamento di raccolte, fondi e altri materiali fotografici di interesse regionale, nonché per investimenti tecnologici.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.
4.
Dopo l'articolo 12 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), è inserito il seguente:
<<Art. 12 bis
 (Museo regionale etnografico storico e sociale)
1. Al fine di garantire la più diffusa conoscenza del patrimonio etnografico storico e sociale del Friuli Venezia Giulia e per promuovere la sua conservazione, valorizzazione, piena accessibilità e massima fruibilità, la Regione favorisce la costituzione del Museo regionale etnografico storico sociale - MESS, di seguito MESS.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale definisce appositi indirizzi strategici e approva lo schema di convenzione da stipularsi tra l'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia - ERPAC e i Musei di carattere etnografico, storico o sociale aventi sede nel territorio del Friuli Venezia Giulia che intendono aderire al MESS.
3. La convenzione di cui al comma 2 delinea l'assetto organizzativo del MESS, i rapporti interni, la disciplina fondamentale per il suo funzionamento, le modalità di collaborazione e di funzionamento, nonché i servizi destinati all'utenza.
4. Qualora uno o più musei di carattere etnografico, storico o sociale intendano aderire al MESS dopo la sua costituzione, ne danno comunicazione all'ERPAC, entro il 30 giugno di ogni anno, che provvede a integrare la convenzione entro il 31 ottobre successivo alla comunicazione.
5. La Regione assicura la valorizzazione, la piena accessibilità e la massima fruibilità, anche ai fini del turismo culturale, del MESS, concedendo ai musei che ne fanno parte contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, a sostegno di progetti di investimento e di riallestimento dei musei medesimi, nonché per lavori di straordinaria manutenzione dei relativi edifici, realizzati in coerenza con il modello e gli standard definiti dalla Giunta regionale per il MESS, la cui misura è stabilita con la legge regionale di stabilità.
6. La Regione promuove altresì la costituzione della Rete museale etnografica storica e sociale del Friuli Venezia Giulia, di seguito Rete.
7. Possono far parte della Rete il MESS e gli altri Musei di carattere etnografico, storico o sociale aventi sede nel territorio del Friuli Venezia Giulia che non hanno aderito al MESS.
8. La Regione assicura la valorizzazione del MESS e della Rete anche avvalendosi dell'Agenzia PromoTurismoFVG, di cui alla legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale), che ne cura la creazione e la diffusione dell'immagine mediante la predisposizione di un logo collettivo e attua azioni mirate di sviluppo del turismo culturale.
9. Per le finalità di cui al comma 1 PromoTurismoFVG sostiene la realizzazione di iniziative promozionali dei programmi di attività del MESS e della Rete.>>.

5. Al fine di favorire l'avvio del MESS, in sede di prima applicazione i finanziamenti di cui all'articolo 12 bis, comma 5, della legge regionale 23/2015, come inserito dal comma 4, relativi all'anno 2019, sono concessi dall'ERPAC sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale, previo trasferimento delle relative risorse all'ente medesimo; l'ERPAC può altresì utilizzare direttamente le risorse trasferitegli per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 12 bis, comma 5, medesimo.
6. Alle finalità di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 12 bis della legge regionale 23/2015, come inserito dal comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
7. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 616.525,19 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.
8. Nell'ambito degli interventi finalizzati alla costituzione del Museo etnografico regionale di storia sociale - MESS e alla valorizzazione della rete museale della Carnia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 100.000 euro alla Fondazione Museo carnico delle arti popolari "Michele Gortani" a sostegno di progetti di investimento e di riallestimento del Museo carnico delle arti popolari "Michele Gortani", nonché per lavori di straordinaria manutenzione dei relativi edifici.
9. La Fondazione Museo carnico delle arti popolari "Michele Gortani", entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa dell'intervento da realizzare comprensiva delle date di inizio e di ultimazione dell'intervento medesimo, e del relativo quadro economico.
10. Sono ammissibili le spese di cui all'articolo 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nonché quelle per l'acquisto di arredi e attrezzature per il riallestimento del Museo carnico delle arti popolari "Michele Gortani" sostenute dal soggetto richiedente il contributo successivamente alla presentazione della domanda.
11. La concessione del contributo di cui al comma 8 è disposta in via definitiva, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo, sulla base della documentazione di cui al comma 9 per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base del quadro economico presentato.
12. Il contributo di cui al comma 8 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo dello stanziamento previsto.
13. Il contributo viene erogato in unica soluzione anticipata all'atto della concessione.
14. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso.
15. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.
16. L'Amministrazione regionale istituisce presso la Direzione centrale competente in materia di cultura e sport l'Albo Circolo Virtuoso FVG al fine di incrementare l'apporto dei privati che sostengono, anche attraverso sponsorizzazioni, attività ed eventi culturali, interventi di valorizzazione del patrimonio culturale, attività ed eventi sportivi, investimenti in materia di impiantistica sportiva, nonché l'acquisto di automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale sportivo, innescando un circolo virtuoso nell'ambito del territorio regionale.
17. Gli interventi di sostegno di cui al comma 16 devono essere localizzati sul territorio regionale.
18. Con regolamento regionale sono definite, in particolare, le modalità e i termini di inserimento dei privati nell'Albo Circolo Virtuoso FVG, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento del medesimo.
19. La Regione, tramite l'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia - ERPAC e l'Agenzia regionale PromoTurismoFVG, valorizza con ogni idoneo strumento i privati che sostengono gli interventi di cui al comma 16.
20. Per le finalità derivanti dal comma 19 si provvede, relativamente alle risorse da destinare all'ERPAC, a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 e, relativamente alle risorse da destinare a PromoTurismoFVG, a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
21. La Regione concede contributi nella forma di credito d'imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
24. Il regolamento di cui al comma 29 disciplina le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti di cui al comma 22.
28. Il regolamento di cui al comma 29 definisce il sistema di prenotazione del contributo basato sulla dichiarazione, da parte dei soggetti di cui al comma 22, della volontà di effettuare l'erogazione liberale, e stabilisce il termine massimo entro il quale l'erogazione liberale deve essere effettuata, decorso il quale la prenotazione del credito d'imposta decade e il relativo importo torna nuovamente disponibile per ulteriori richieste.
31. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.
32. All'articolo 13 della legge regionale 29/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
33. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 25 quater, della legge regionale 29/2018, come inserito dal comma 32, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
34. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 13, comma 25 quater, della legge regionale 29/2018, come inserito dal comma 32, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021.
35. Per le finalità di cui all'articolo 7, commi 16 e 17, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una proroga delle attività previste per l'annualità 2018 fino al 31 dicembre 2019.
37. L'Amministrazione regionale si avvale, per la valutazione dell'impatto delle politiche regionali in materia di cultura e di sport, tramite la stipula di specifiche convenzioni triennali, della collaborazione di PromoTurismoFVG nell'ottica di uno sviluppo integrato della cultura, dello sport e del sistema turistico regionale, a supporto delle attività di programmazione, progettazione, gestione e valutazione delle politiche e degli interventi di competenza regionale.
38. Con deliberazione della Giunta regionale, presentata di concerto tra gli Assessori competenti in materia di cultura e di turismo, è approvato annualmente il programma di attività, in attuazione di quanto stabilito nella convenzione triennale di riferimento.
39. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa complessiva di 460.000 euro, suddivisa in ragione di 120.000 euro per l'anno 2019 e di 170.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.
42. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.
44. Alle finalità di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 16/2014, come modificato dal comma 43, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
45. Per le finalità previste dal combinato disposto dell'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), e dell'articolo 7, commi 10 e 11, della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), al fine di procedere con lo scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2), approvata con il decreto del Direttore centrale cultura e sport n. 990/CULT del 17 aprile 2019, è destinata la spesa di 410.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare quota parte dei contributi pluriennali concessi ai Comuni in attuazione di accordi di programma approvati con decreto del Presidente della Regione per la realizzazione di nuovi interventi destinati agli impianti sportivi oggetto degli accordi di programma medesimi, fermo restando l'importo complessivamente concesso.
47. Ai fini del comma 46 la quota parte ammissibile a conferma può derivare da economie contributive ovvero da nuova valutazione degli interventi necessari alla piena fruibilità degli impianti sportivi.
49. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 48, la Giunta regionale, su proposta della Direzione centrale cultura e sport, si pronuncia sulla domanda e provvede, del caso, a quantificare la quota di contributo da confermare a favore del nuovo intervento.
53. Per le finalità di cui al comma 52, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Associazione Calcio Dilettantistico Pravisdomini presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo, corredata delle dichiarazioni ovvero attestazioni di cui al comma 52.
54. È data facoltà all'Associazione Calcio Dilettantistico Pravisdomini di trasmettere, contestualmente alla domanda di cui al comma 53, la documentazione funzionale al rendiconto del finanziamento, deducendo anche le spese derivanti dagli interessi passivi generati dal mutuo stipulato a finanziamento dell'intervento.
55. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 53, a confermare il contributo di cui al comma 52 e a fissare un nuovo termine di rendicontazione ovvero, qualora il beneficiario eserciti la facoltà di cui al comma 54, a confermare il contributo e contestualmente approvare, ricorrendone i presupposti, la documentazione dedotta a rendiconto.
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a convertire le quote non ancora erogate del contributo ventennale costante di 24.976 euro annui, concesso ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), al Comune di Paularo con decreto n. 4573/CULT del 5 dicembre 2008 e confermato con decreto 1152/CULT del 3 giugno 2011 a favore dell'intervento di "recupero parziale della ex sede della scuola elementare del capoluogo e restauro della fontana Villafuori", in un contributo in conto capitale.
58. Per le finalità previste dal comma 56 è destinata la spesa di 224.784 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.
59.
Dopo il capo VIII del titolo III della legge regionale 16/2014 è inserito il seguente:
<<CAPO VIII BIS
 CONTENITORI CULTURALI E CREATIVI
Art. 30 bis
 (Contenitori culturali e creativi)
1. In coerenza con gli orientamenti europei per il prossimo periodo di programmazione 2021-2027, che considerano la cultura e la creatività come strumenti di coesione sociale e di sviluppo integrato urbano, l'Amministrazione regionale, in un'ottica di integrazione multidisciplinare tra valorizzazione del patrimonio culturale, sostegno a sviluppo economico e innovazione e rafforzamento della formazione, supporta interventi finalizzati a promuovere i luoghi della cultura regionali, anche come ambienti idonei per nuove forme di apprendimento permanente in ambito formale e informale, nonché a rafforzare e arricchire il contesto territoriale attraverso progetti di valorizzazione ed esplorazione dello spazio urbano, anche mediante la realtà virtuale e aumentata e forme innovative di allestimento di spazi per la realizzazione di atmosfere creative, intelligenti e formative, in sinergia con le traiettorie di sviluppo della Strategia di specializzazione intelligente regionale (S3).
5. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione del contributo medesimo, i termini e le modalità di esecuzione degli interventi e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
6. Ai soggetti gestori degli spazi potrà essere richiesta l'organizzazione di eventi e progetti volti a connettere le imprese tradizionali con quelle culturali e creative.
7. I soggetti gestori degli spazi, entro il 30 ottobre di ogni anno, presentano alla Direzione centrale competente in materia di cultura l'aggiornamento dei programmi triennali con riferimento alle annualità successive, anche con la previsione di nuovi interventi.>>.

60. In sede di prima applicazione, per l'anno 2019, la domanda di contributo di cui all'articolo 30 bis, comma 3, della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 59, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
62. Per le finalità previste dall'articolo 30 bis, comma 2, lettera a), della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 59, è destinata la spesa complessiva di 2.200.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2019 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.
63. Per le finalità previste dall'articolo 30 bis, comma 2, lettera b), della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 59, è destinata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.
64. Le spese sostenute entro il 30 giugno 2019 con i contributi concessi a valere sull'avviso pubblico straordinario per iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo nei settori del teatro, della musica e della danza e a valere sull'avviso straordinario per i Comuni, approvati con deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 2018, n. 1690, possono essere rendicontate fino al termine perentorio del 30 settembre 2019.
65. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres., le domande di concessione dei contributi sono presentate al Servizio competente in materia di sport, a pena di inammissibilità, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it nella sezione dedicata allo sport, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e redatte secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web.
67. Al fine di tutelare il patrimonio culturale regionale e di evitare il deterioramento di edifici sedi di raccolte museali di alto pregio storico e culturale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento, a favore dei Comuni che ne facciano richiesta, per interventi di manutenzione straordinaria dei "Musei del Risorgimento" di loro proprietà, fino al 100 percento della spesa ritenuta ammissibile.
68. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
70. Per l'ottenimento della sovvenzione, i beneficiari di cui al comma 67, in seguito a un bando da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande, presentano domanda alla Direzione centrale cultura e sport, corredata di una relazione illustrativa degli interventi manutentivi che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa.
71. Per le finalità di cui al comma 67 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.
72. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Associazioni volontari combattenti e d'arma e ad altri enti o associazioni senza scopo di lucro che abbiano tra le proprie finalità statutarie anche la conservazione della memoria o il recupero di siti storici un contributo straordinario per le manutenzioni e la preservazione o il recupero dei siti di valore storico della Prima e/o Seconda Guerra Mondiale.
73. Per le finalità di cui al comma 72, la Regione riconosce in favore di ciascuna Associazione un contributo massimo di 5.000 euro.
74. Il contributo di cui al comma 72 è erogato con modalità a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i termini di esecuzione delle attività e le modalità di rendicontazione della spesa.
75. Per le finalità di cui al comma 72 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.
76. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella G.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 29 da art. 6, comma 25, L. R. 16/2019
2 Comma 40 sostituito da art. 6, comma 20, lettera a), L. R. 16/2019
3 Comma 41 sostituito da art. 6, comma 20, lettera b), L. R. 16/2019
4 Comma 41 bis aggiunto da art. 6, comma 20, lettera c), L. R. 16/2019
5 Comma 41 ter aggiunto da art. 6, comma 20, lettera c), L. R. 16/2019
6 Comma 41 quater aggiunto da art. 6, comma 20, lettera c), L. R. 16/2019
7 Comma 41 quinquies aggiunto da art. 6, comma 20, lettera c), L. R. 16/2019
8 Comma 41 sexies aggiunto da art. 6, comma 20, lettera c), L. R. 16/2019
9 Parole soppresse al comma 25 da art. 6, comma 12, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
10 Comma 5 sostituito da art. 6, comma 26, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
11 Comma 51 sostituito da art. 6, comma 44, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
12 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 22 da art. 6, comma 33, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020. La disposizione si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 29 del presente articolo, come previsto dall'articolo 6, comma 34, della L.R. 24/2019.
13 Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 1, L. R. 10/2020
14 Comma 27 sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 13/2020
15 Parole aggiunte al comma 22 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
16 Parole aggiunte al comma 23 da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
17 Lettera a) del comma 22 sostituita da art. 6, comma 36, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
18 Comma 22 bis aggiunto da art. 6, comma 36, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
19 Comma 23 sostituito da art. 6, comma 28, lettera a), L. R. 13/2023
20 Comma 25 abrogato da art. 6, comma 28, lettera b), L. R. 13/2023
21 Lettera 0a) del comma 29 aggiunta da art. 6, comma 28, lettera c), L. R. 13/2023
Art. 8
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
4. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 settembre 2018.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 38.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 36.
7.
Dopo il comma 24 quater dell'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), sono inseriti i seguenti:
24 sexies. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 24 quinquies è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), al Servizio competente in materia di formazione tecnica superiore, corredata del preventivo di spesa e dalla relazione contenente una descrizione degli interventi che verranno realizzati con il finanziamento. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

8. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 24 quinquies, della legge regionale 18/2011, come inserito dal comma 7, è destinata la spesa complessiva di 240.000 euro suddivisa in ragione di 205.000 euro per l'anno 2019 e di 35.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 36.
10. Per le finalità previste dall'articolo 40 bis, comma 1, della legge regionale 13/2018, come sostituito dal comma 9, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della regione contributi straordinari una tantum diretti all'acquisto di nuove attrezzature informatiche funzionali allo sviluppo di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e nuove attrezzature didattiche multimediali ai fini di un ammodernamento che consenta di stare al passo con l'innovazione tecnologica e di mantenere quindi un sistema scolastico all'avanguardia. Tali attrezzature sono destinate alle scuole primarie e secondarie di primo grado.
12. Per le finalità di cui al comma 11 l'Amministrazione regionale riconosce in favore di ciascun Comune un unico contributo massimo di 20.000 euro, con obbligo di compartecipare alle spese sostenute nella misura del 10 per cento per i Comuni fino a 3.000 abitanti, 20 per cento per i Comuni da 3.001 a 15.000 abitanti e nella misura del 25 per cento, per i Comuni con popolazione residente superiore ai 15.000 abitanti.
13. Per beneficiare del contributo di cui al comma 11, ciascun Comune può presentare unicamente una domanda, indicando l'Istituto o gli Istituti destinatari della misura contributiva, alla Struttura regionale competente in materia di lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di cui al comma 11 con modalità a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Nel decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione, liquidazione e anticipazione.
15. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 36.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Istituti statali di istruzione professionale e anche agli istituti tecnici statali con sede in regione, contributi straordinari una tantum diretti all'acquisto di nuove attrezzature di laboratorio, all'adeguamento dell'impiantistica e delle strutture laboratoriali ai fini di un ammodernamento delle attrezzature e strutture didattiche che consenta di migliorare l'aderenza della formazione professionale al mondo del lavoro.
18. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 36.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore della Diocesi di Trieste per la realizzazione di un progetto denominato "Toward T.R.I.E.S.T.E.c. - Trieste Research Institute on Ethics, Science and Theology in Ecumenical context" rivolto a esperti, al grande pubblico e alle scuole con l'obiettivo dell'approfondimento del rapporto tra scienza e fede in relazione agli sviluppi della scienza e della tecnica e al cosiddetto pluralismo culturale e religioso. Il progetto prevede l'organizzazione un convegno teologico internazionale, in collaborazione con il mondo accademico, la realizzazione di eventi formativi e informativi a più livelli e di eventi formativi per le scuole di ogni ordine e grado.
20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 19 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di formazione, corredata del preventivo di spesa. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione e la concessione di anticipi su richiesta del beneficiario. Sono ammissibili le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento.
21. Per le finalità previste al comma 19 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro per gli anni 2019-2020 suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2019 e di 100.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei bei e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 36.
22. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), il termine per la presentazione dei rendiconti relativi all'anno scolastico 2017/2018 è fissato al 31 agosto 2019.
28. Alle finalità derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, commi 11 e 12, della legge regionale 45/2017, come sostituiti dal comma 27, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
29. La Regione nel riconoscere che l'apprendimento è un processo di interesse dell'intera comunità regionale, prevede lo sviluppo di sistema integrato di apprendimento permanente attraverso il coinvolgimento di istituzioni, imprese e altri settori della società civile, e a tal fine si ispira al modello delle Learning City adottato dall'UNESCO.
31. Per le finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa di 165.000 euro, per l'anno 2019 Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 36.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare un accordo con il Tribunale Amministrativo Regionale Friuli Venezia Giulia - TAR FVG - per l'attivazione di tirocini extracurriculari formativi e di orientamento o di inserimento o reinserimento al lavoro, da realizzarsi presso la sede del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia in ambito giuridico, amministrativo e contabile.
33. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 20.000 euro a copertura dell'indennità di partecipazione e delle garanzie assicurative a favore dei tirocinanti.
34. La realizzazione dei tirocini extracurriculari di cui al comma 32 avviene nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti in materia di tirocini extracurriculari. Nell'accordo di cui al comma 32 trovano specifica disciplina le modalità attuative dei tirocini extracurriculari.
35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 36.
36. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella H.
Note:
1 Parole sostituite al comma 17 da art. 7, comma 19, L. R. 16/2019
2 Comma 23 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3 Comma 24 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
4 Comma 25 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
5 Comma 26 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
6 Comma 6 abrogato da art. 43, comma 1, lettera qq), L. R. 22/2021
Art. 9
 (Salute e politiche sociali)
1. Ad avvenuta adozione, consolidamento e approvazione degli atti relativi al controllo annuale sul bilancio di esercizio del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare, per le esigenze del Servizio sanitario regionale, le economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2018 e precedenti.
2. Le risorse di cui al comma 1, iscritte come economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2018 e precedenti nei bilanci di esercizio 2018 degli enti del Servizio sanitario regionale, sono destinate al fabbisogno degli enti del Servizio sanitario regionale fino all'importo massimo di 8.715.193 euro.
3. In relazione al disposto di cui al comma 2, relativamente alle esigenze di parte corrente degli enti del Servizio sanitario regionale relative all'anno 2019, è destinata la spesa di 8.715.193 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.
4. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1, in relazione alle economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2018 e precedenti, previste in 8.715.193 euro per l'anno 2019, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extra-tributarie) e alla Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A3 di cui all'articolo 1, comma 4.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" l'importo di 3.000 euro al fine di sostenere il Comune di Sappada/Plodn nell'ambito delle azioni a supporto delle attività che assicurano l'erogazione dell'assistenza sanitaria alla popolazione del relativo territorio.
6. Il trasferimento di cui al comma 5 è disposto in un'unica soluzione in via anticipata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.
7. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 3.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.
9. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa complessiva di 265.000 euro, suddivisa in ragione di 45.000 euro per l'anno 2019 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti), e di 20.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.
10. L'Amministrazione regionale, Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, è autorizzata a concedere alla Croce rossa italiana-Comitato regionale Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario per l'acquisto di defibrillatori da collegarsi al sistema telematico condiviso con la Centrale operativa regionale emergenza-urgenza, da collocarsi nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, nonché un contributo straordinario per la formazione all'uso delle apparecchiature.
11. I contributi di cui al comma 10 sono erogati in un'unica soluzione in via anticipata. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
12. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 380.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.
13. L'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale competente in materia di salute, può avvalersi dell'ente pubblico economico PromoTurismoFVG di cui all'articolo 5 bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), per azioni di comunicazione, promozione e integrazione del turismo sanitario nell'ambito delle politiche generali dell'offerta turistica della Regione Friuli Venezia Giulia.
14. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate, per effetto di quanto disposto al comma 13, le modalità e le attività di avvalimento degli uffici e del personale di PromoTurismoFVG, anche attraverso l'attivazione di posizioni di distacco con rimborso delle spese sostenute.
15. Per le finalità di cui ai commi 13 e 14 è destinata la spesa complessiva di 135.000 euro, suddivisa in ragione di 45.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.
17. La Commissione mista conciliativa unica è costituita con decreto dell'organo di vertice dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute. L'attività dei componenti ha carattere istituzionale.
18. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute approva lo schema base di regolamento per l'individuazione delle procedure di accoglimento e di definizione dei reclami da parte di ciascuno degli enti del Servizio sanitario regionale nonché dai soggetti privati che agiscono per conto del Servizio sanitario regionale in relazione a tale rapporto, e adotta il regolamento di funzionamento della Commissione mista conciliativa unica per il Servizio sanitario regionale.
19. L'Ufficio relazioni con il pubblico dell'ente che ha ricevuto la segnalazione del disservizio attiva e convoca la Commissione mista conciliativa unica entro sessanta giorni dalla richiesta di riesame presentata dal cittadino, il quale, per l'audizione in contraddittorio, può anche farsi assistere da un difensore.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti autorizzati di cui all' articolo 39 ter della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), un contributo annuale onnicomprensivo a sostegno delle attività svolte dagli stessi nelle fasi previste dalle "Linee Guida per l'adozione nazionale e internazionale in Friuli Venezia Giulia" di cui al Protocollo d'intesa del 23 ottobre 2018 in materia di adozione nazionale e internazionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 15 marzo 2018 e stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, le Aziende per l'assistenza sanitaria, gli Enti autorizzati di cui all'articolo 39 ter della legge 184/1983, il Tribunale per i minorenni e l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia.
24. Per accedere al contributo, i soggetti di cui al comma 23 presentano domanda alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità entro il mese di febbraio di ciascun anno, corredata di una relazione illustrativa delle attività previste. In sede di prima applicazione la domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse annualmente rese disponibili per le attività di cui al comma 23 sono ripartite tra i richiedenti in parti uguali.
25. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
26. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa complessiva di 42.000 euro, suddivisa in ragione di 14.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.
27. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2019 un contributo di 200.000 euro per l'attuazione di un progetto pilota che preveda la videoregistrazione dei colloqui o delle audizioni di minori nell'ambito di procedimenti giudiziali, stragiudiziali e amministrativi, la cui diffusione rispetta la normativa vigente con particolare riferimento a quella sulla privacy. A tal fine con deliberazione della Giunta regionale sono fissate le modalità di attuazione comprese possibili convenzioni con l'Autorità giudiziaria.
28. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.
29. Alla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)
dopo l'articolo 20 bis è inserito il seguente:
<<Art. 20 ter
 (Sostegno agli oneri di compartecipazione tariffaria)
2. Per le finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti gestori dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g), h), contributi annui per il triennio 2019-2021 da destinare a copertura della quota di cui al comma 1, con priorità per i progetti personalizzati rientranti nelle sperimentazioni autorizzate dall'Amministrazione regionale e per quelli realizzati in convenzione con le aziende sanitarie.
3. I contributi di cui al comma 2 sono ripartiti fra i soggetti gestori sulla base della popolazione di età compresa tra i 14-65 anni residente nel territorio di competenza ed erogati in via anticipata in un'unica soluzione entro novanta giorni dalla domanda da presentarsi annualmente entro il 31 gennaio. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.>>.

30. In sede di prima applicazione della disposizione di cui all'articolo 20 ter della legge regionale 41/1996, come inserito dal comma 29, lettera b), le domande di contributo sono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e i contributi per l'anno 2019 sono concessi a copertura degli oneri relativi ai progetti anche già in corso di realizzazione.
31. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 20 ter della legge regionale 41/1996, come inserito dal comma 29, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.
33. I soggetti gestori dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g), h), della legge regionale 41/1996 presentano domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, alla Direzione centrale competente in materia di disabilità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
34. Il contributo è concesso nella misura massima di 20.000 euro a ogni soggetto gestore richiedente ed è erogato in unica soluzione anticipata. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.
37. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 29, della legge regionale 29/2018, come sostituito dal comma 36, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
39.
Dopo il comma 30 dell'articolo 9 della legge regionale 29/2018 sono inseriti i seguenti:
30 ter. I contributi di cui al comma 29 sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a sportello di cui all'articolo 36, commi 1 e 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile fino a un importo massimo di 50.000 euro, fino a esaurimento delle risorse disponibili a bilancio regionale. La Direzione istruisce le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse accertandone la completezza e la regolarità formale e verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti il contributo e di quelli oggettivi dell'automezzo e la conseguente ammissibilità della spesa.>>.

40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Progettoautismo FVG - Onlus di Feletto Umberto un contributo straordinario di 350.000 euro per i lavori di completamento di un immobile da adibire a progettualità sociali e sociosanitarie.
41. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 40 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di studio di fattibilità.
43. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per i disabili) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'ANFFAS Onlus Pordenone per il completamento dei lavori di realizzazione di due condomini sociali per la vita indipendente e l'autonomia possibile per persone con disabilità intellettiva e relazionale in età post-adolescenziale e adulta e in condizione di gravità.
45. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 44 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
46. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.
48. La modalità di erogazione di cui al comma 47 si applica a partire dalla rata riferita al bimestre di luglio-agosto 2019 e per tutte le rate spettanti fino al termine della concessione, a condizione che il nucleo familiare beneficiario mantenga il requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Regione n. 216 del 2015. L'importo di ciascuna rata è pari a quello determinato per il bimestre di maggio-giugno 2019 sulla base degli esiti delle verifiche svolte da INPS come risultante dall'applicativo informatico di gestione della Misura, ovvero, in caso di indisponibilità di esiti INPS, è determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 9, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020).
49. La Regione trasferisce ai Servizi sociali dei Comuni (SSC) le risorse necessarie per il pagamento delle rate bimestrali sulla base del fabbisogno risultante dall'applicativo informatico di gestione della Misura.
50. Per le finalità di cui al comma 47 è destinata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per l'anno 2019 e 500.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.
51. Le risorse del fondo per il contrasto alla povertà trasferite ai Servizi sociali dei Comuni (SSC) a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 9, comma 9, lettera a), della legge regionale 29/2018 e non utilizzate nell'anno 2019, sono confermate in capo ai SSC per la concessione di interventi di contrasto alla povertà a favore di nuclei familiari come definiti dall'articolo 2, comma 5, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, aventi almeno un componente che sia in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
b) residenza in regione da almeno cinque anni continuativi. In caso di rimpatrio di corregionali, il periodo di residenza all'estero non è computato e non è considerato quale causa di interruzione della continuità della residenza in regione.
53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a un ente pubblico un contributo per l'avvio di un progetto pilota per la gestione di una struttura sperimentale di immediata disponibilità per l'accoglienza di padri separati in difficoltà privi di un ambiente idoneo per l'incontro con i figli. Il contributo è finalizzato alla copertura degli oneri di parte corrente per la messa a disposizione e l'uso degli spazi abitativi e di accoglienza dei padri e dei loro figli.
54. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 53, corredata di una relazione illustrativa del progetto con apposito piano finanziario, è presentata dall'ente pubblico alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
55. Per le finalità di cui al comma 53 è destinata la spesa complessiva di 270.000 euro, suddivisa in ragione di 90.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.
60. Per le finalità di cui al comma 56 è destinata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.
61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione per la ricerca sociale (ARS) di Milano un contributo annuo a sostegno delle attività istituzionali relative all'Osservatorio nazionale sulle politiche sociali come strumento informativo, divulgativo, di approfondimento scientifico e di confronto sulle politiche sociali a livello nazionale e regionale.
62. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 61 è presentata alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità entro il mese di gennaio di ciascun anno, corredata di una relazione illustrativa delle attività previste. In sede di prima applicazione, la domanda è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
63. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
64. Per le finalità di cui al comma 61 è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.
65. Nell'ambito della definizione dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale di cui alla legge regionale 27/2018, i posti letto già destinati alle residenze sanitarie assistenziali, collocate in seno a strutture residenziali per anziani, possono essere destinati ad aumentare il numero dei posti letto delle strutture per anziani autosufficienti o non autosufficienti, in deroga al limite e sussistenti i necessari requisiti definiti ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria).
68. L'accreditamento delle strutture pubbliche rientranti nel programma regionale di accreditamento viene concesso con decreto del Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità e ha una durata di tre anni, decorrente dalla data di effettuazione del sopralluogo di verifica di conformità.
73. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella I.
Note:
1 Comma 36 abrogato da art. 8, comma 7, L. R. 16/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, commi 29 e 30, L.R. 29/2018.
2 Comma 38 abrogato da art. 8, comma 7, L. R. 16/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, commi 29 e 30, L.R. 29/2018.
3 Lettera b) del comma 20 abrogata da art. 8, comma 5, lettera b), L. R. 23/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, c. 2, lett. i bis), L.R. 20/2012, con effetto dall'1/1/2020.
4 Comma 56 abrogato da art. 8, comma 34, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
5 Comma 57 abrogato da art. 8, comma 34, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6 Comma 58 abrogato da art. 8, comma 34, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
7 Comma 59 abrogato da art. 8, comma 34, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
8 Parole aggiunte al comma 8 da art. 8, comma 15, lettera a), L. R. 15/2020
9 Parole aggiunte al comma 8 da art. 8, comma 15, lettera b), L. R. 15/2020
10 Comma 67 sostituito da art. 8, comma 3, lettera a), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
11 Parole aggiunte al comma 69 da art. 8, comma 3, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
12 Parole sostituite al comma 70 da art. 8, comma 3, lettera c), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
13 Dichiarata, con Sentenza della Corte Costituzionale n. 7 del 3 dicembre 2020, depositata il 22 gennaio 2021 (pubblicata in G.U. 1a Serie speciale n. 4 dd. 27/1/2021), l'illegittimità costituzionale del comma 51, lettera b), del presente articolo, limitatamente alle parole «da almeno cinque anni continuativi. In caso di rimpatrio di corregionali, il periodo di residenza all'estero non è computato e non è considerato quale causa di interruzione della continuità della residenza in regione».
14 Dichiarata, con Sentenza della Corte Costituzionale n. 7 del 3 dicembre 2020, depositata il 22 gennaio 2021 (pubblicata in G.U. 1a Serie speciale n. 4 dd. 27/1/2021), l'illegittimità costituzionale del comma 67, del presente articolo.
15 Parole sostituite al comma 67 da art. 8, comma 3, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
16 Parole sostituite al comma 23 da art. 8, comma 8, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
17 Lettera a) del comma 29 abrogata da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
18 Comma 29 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
19 Comma 30 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
20 Parole sostituite al comma 67 da art. 8, comma 3, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 10
 (Sistema delle autonomie locali, sicurezza, politiche immigrazione, coordinamento della finanza locale)
1. Per la finalità prevista dall'articolo 9, comma 17, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), è destinata, per l'anno 2019, la spesa di 4.824.841,90 euro a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.
2. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di polizia amministrativa, trasferite ai Comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni medesimi un finanziamento pari a 96.000 euro per l'anno 2019 e 128.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono concesse ed erogate d'ufficio in proporzione alla popolazione residente di ciascun Comune calcolata alla fine del penultimo anno precedente a quello di assegnazione, secondo i dati forniti dalla struttura regionale competente in materia di statistica.
4. Per la finalità prevista dal comma 2 è destinata la spesa complessiva di 352.000 euro, suddivisa in ragione di 96.000 euro per l'anno 2019 e 128.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.
7. Per la finalità prevista dal comma 5 è destinata la spesa complessiva di 1.800.000 euro, suddivisa in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.
8. Ai fini del riequilibrio dei trasferimenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse pari a 2.400.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a favore dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti che non risultano assegnatari del riequilibrio di cui al comma 5 e che presentano un valore pro-capite del Fondo ordinario transitorio comunale, riferito all'anno 2019, inferiore a quello medio determinato per classe demografica di appartenenza, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2017.
10. Le risorse di cui al comma 8 sono concesse ed erogate d'ufficio.
11. Per la finalità prevista dal comma 8 è destinata la spesa complessiva di 7.200.000 euro suddivisa in ragione di 2.400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Rivignano Teor, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente, risorse pari a complessivi 600.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 100.000 euro per l'anno 2019 e 250.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Le risorse sono concesse ed erogate d'ufficio.
13. Per le finalità previste dal comma 12 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2019 e 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.
14. In deroga all'accordo quadro, stipulato in data 11 maggio 2007, tra la Regione e l'Associazione intercomunale Ambito Metropolitano con capofila il Comune di Udine, il termine di rendicontazione dell'intervento di recupero dell'area del complesso architettonico dell'ex macello comunale di Via Sabbadini è fissato al 31 marzo 2020 e l'importo complessivo è determinato in 2.600.000 euro, comprensivo del finanziamento regionale ASTER originariamente assegnato, con riferimento alle aree espositiva e musicale di intrattenimento, all'area didattica-educativa per bambini, ai servizi per il pubblico, all'area espositiva e culturale e all'area verde, relativamente al primo lotto.
15. Le disposizioni di cui ai commi 9 bis e 11 dell'articolo 20 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), non si applicano in relazione agli esercizi 2016 e 2017:
a) se le fattispecie sono rilevate successivamente al 2018, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 823, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021);
b)
ai Comuni che negli esercizi successivi hanno concluso il procedimento di fusione con uno o più Comuni ai sensi della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).

16. La struttura regionale competente in materia di sicurezza e polizia locale è autorizzata a destinare per gli anni 2019 e 2020 risorse pari a complessivi 2 milioni di euro, di cui 500.000 euro per l'anno 2019 e 1.500.000 euro nel 2020, per la realizzazione dell'interconnessione digitale e a banda larga, mediante la rete regionale Ermes, delle sale operative della polizia locale e delle forze dell'ordine presenti sul territorio regionale, attraverso il Centro operativo regionale di protezione civile di Palmanova.
17. Le risorse di cui al comma 16 sono concesse ed erogate d'ufficio mediante versamento diretto a favore del fondo regionale per la Protezione civile.
18. Per le finalità previste dal comma 16 gli enti locali assicurano la compatibilità tecnologica e l'idoneità dei sistemi di videosorveglianza, acquistati e installati con finanziamento regionale, al collegamento digitale a banda larga e alla trasmissione delle immagini acquisite, secondo le caratteristiche tecniche fornite dall'Amministrazione regionale per il tramite della Protezione civile regionale.
19. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2019 e 1.500.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.
21.
Dopo il comma 1 bis dell'articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), è inserito il seguente:
<<1 ter. E' fatta salva, per gli enti locali di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), la possibilità di procedere autonomamente all'acquisizione di beni e servizi inclusi nel programma previsto dall'articolo 47 anche in relazione alle categorie merceologiche individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, a condizione che abbiano manifestato la volontà di non aderire ai contratti quadro entro trenta giorni dalla pubblicazione del programma stesso. In tal caso devono essere rispettati i parametri prezzo/qualità risultanti dai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza e devono essere previsti corrispettivi unitari o complessivi inferiori a quelli di aggiudicazione.>>.

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, in via straordinaria per l'anno 2019, risorse pari a 2.500.000 euro per investimenti.
27. Per la finalità prevista dal comma 24 è destinata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.
28.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Unioni territoriali intercomunali che gestiscono le funzioni in materia di edilizia scolastica, di cui al punto 5 dell'Allegato C alla legge regionale 26/2014, i fondi statali erogati alla Regione a seguito della soppressione delle Province, corrispondenti al contributo minimo garantito per i servizi indispensabili svolti dalle stesse.

30. Alle finalità derivanti dal disposto di cui al comma 28 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
36. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola, nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.
37. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonché nelle strutture di cui all' articolo 31 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni risorse finanziarie per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma, nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato. L'Amministrazione regionale è, inoltre, autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni risorse finanziarie per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso i punti di accesso delle strutture ospedaliere.
40. Per le finalità di cui ai commi 36, 37 e 38 è destinata la spesa, per l'anno 2019, di 3 milioni di euro a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.
41.
42. Con riferimento alla rimodulazione dell'oggetto di cui al comma 41, lettera g), l'Unione territoriale intercomunale Carso Isonzo Adriatico utilizza la quota di 225.000 euro, assegnata e liquidata a valere sulle risorse dell'articolo 10, comma 20, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), a incremento delle risorse già previste nel Patto territoriale 2018-2020 per l'intervento denominato "Riqualificazione della palestra comunale via Osimo a Doberdò del Lago di utilizzo scolastico", stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, ed è rendicontata unitamente alle risorse del predetto intervento.
44. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa complessiva di 250.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2019 e 150.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.
45. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 44 si provvede per 100.000 euro per l'anno 2019 e 150.000 euro per l'anno 2020, mediante storno dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.
46.
Al comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: << Le risorse sono concesse ed erogate d'ufficio e non comportano alcuna rendicontazione.>>.

47. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella J.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 37 da art. 9, comma 76, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2 Comma 38 bis aggiunto da art. 9, comma 76, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3 Comma 39 sostituito da art. 9, comma 76, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4 Comma 26 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 15/2020
Art. 11
1. Al fine di diffondere e incrementare l'utilizzo della lingua slovena anche nell'ambito delle attività sportive e al fine di favorire lo scambio culturale tra minoranze linguistiche, nonché tra i giovani del territorio Alpe Adria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 25.000 euro alla Confederazione delle organizzazioni slovene - Svet slovenskih organizacij (SSO) per il sostegno dell'iniziativa Europeada 2020 e di 25.000 euro all'Unione Culturale Economica Slovena - Slovenska kulturno gospodarska zveza (SKGZ) per il sostegno dell'iniziativa XVIII Giochi dell'amicizia.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di lingue minoritarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
3. Per la finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 32.
6. Alle finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 29/2018, come modificato dal comma 5, è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 32.
8. Gli interventi di manutenzione ordinaria, così come definiti in base al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sono realizzati dai proprietari, gestori o affittuari degli immobili considerati o da soggetti che dispongono di idoneo titolo giuridico a effettuare i lavori di ordinaria manutenzione sugli stessi. Per ciascun intervento può essere concesso un contributo non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 30.000 euro. Sono considerati prioritari gli interventi proposti da soggetti che non abbiano ancora beneficiato dei finanziamenti del suddetto Fondo e che non riguardino spazi e locali già oggetto di precedenti interventi di manutenzione finanziati con il Fondo di cui al comma 7. All'attuazione degli interventi di cui al comma 7 si provvede mediante l'emanazione di un bando approvato dalla Giunta regionale, nel quale sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.
9. Per le finalità di cui al comma 7, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), e alla loro rimodulazione ai sensi dell'articolo 18 ante della legge regionale 26/2007, è destinata la spesa di 245.000 euro, per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 32.
10. Al fine della realizzazione della "Terza Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena" di cui all'articolo 10 della legge regionale 26/2007, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste per il supporto tecnico scientifico e per le iniziative correlate e preparatorie all'evento un finanziamento di 40.000 euro. Il soggetto beneficiario deve predisporre una o più relazioni di carattere tecnico scientifico sui temi posti all'ordine del giorno della Conferenza, definiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8 della legge regionale 26/2007, e redige gli atti della Conferenza in lingua italiana e slovena.
11. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 10 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di lingue minoritarie ed è corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti con riferimento alla Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata, in un'unica soluzione, dell'intero finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
12. Per le finalità di cui al comma 10, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione ai sensi dell' articolo 18 ante della legge regionale 26/2007, è destinata la spesa di 40.000 euro, per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 32.
13. In occasione del ventennale dall'adozione della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, in base alle proposte presentate dagli enti e dalle organizzazioni iscritte all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5 della legge regionale 26/2007, un programma di eventi, di manifestazioni culturali e di studio per favorire la conoscenza delle lingue e delle culture tutelate dalla suddetta legge, con particolare riguardo alle esistenti diversità culturali e linguistiche della Regione Friuli Venezia Giulia.
15. Per le finalità di cui al comma 13, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione ai sensi dell'articolo 18 ante della legge regionale 26/2007, è destinata la spesa di 50.000 euro, per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 32.
17. In occasione del centesimo anniversario dell'incendio del Narodni Dom di Trieste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere un programma di eventi e di manifestazioni culturali e scientifiche per la commemorazione di tale evento per un importo di 50.000 euro da destinarsi all'Associazione temporanea di scopo Projekt con ente capofila l'Associazione Eupro e con gli enti associati SKGZ e SSO e uno studio di fattibilità per un importo di 50.000 euro.
19. Per le finalità di cui al comma 17, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione ai sensi dell'articolo 18 ante della legge regionale 26/2007, è destinata per l'anno 2019 la spesa di 100.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 32.
20. Al fine di diffondere e promuovere la cultura, l'imprenditoria e le attività della minoranza linguistica slovena, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 40.000 euro all'Associazione temporanea di scopo Projekt per un'analisi di fattibilità e un progetto esecutivo per un'immagine coordinata e un portale comune della minoranza linguistica slovena. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente in materia di lingue minoritarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
21. Per le finalità di cui al comma 20, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione ai sensi dell' articolo 18 ante della legge regionale 26/2007, è destinata, per l'anno 2019, la spesa di 40.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 32.
23. Per le finalità di cui al comma 22, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione ai sensi dell' articolo 18 ante della legge regionale 26/2007, è destinata, per l'anno 2019, la spesa di 80.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 32.
25. Per le finalità di cui alla lettera d) del comma 67 dell'articolo 7 della legge regionale 25/2016, come sostituita dal comma 24, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione ai sensi dell' articolo 18 ante della legge regionale 26/2007, è destinata, per l'anno 2019, la spesa di 250.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 32.
26. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 11, comma 15, della legge regionale 29/2018, è destinata, per l'anno 2019, l'ulteriore spesa di 100.000 euro, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione ai sensi dell'articolo 18 ante della legge regionale 26/2007, per le finalità di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, della legge regionale 26/2007 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 32.
27. Al fine di promuovere e valorizzare la cultura e la lingua friulana nell'ambito dell'attività teatrale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'associazione Teatro stabile friulano con un contributo di 150.000 euro da suddividere in 50.000 euro per ciascun anno tra il 2019 e il 2021. La domanda per la concessione del contributo per l'anno 2019 è presentata al Servizio competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del programma degli interventi e del relativo preventivo di spesa. Le domande per le successive annualità sono presentate con le medesime modalità entro il 31 gennaio di ciascun anno. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo per ciascuna annualità può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
28. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 32.
29. Al fine di garantire la sicurezza sui mezzi deputati al trasporto degli immigrati irregolari presso le strutture deputate alle procedure sanitarie e di fotosegnalazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, per l'anno 2019, un contributo straordinario di 10.000 euro alla società Trieste Trasporti Spa.
30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 30 è presentata al Servizio competente in materia di politiche dell'immigrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento è concesso a titolo di aiuto "de minimis" in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Con il decreto di concessione ed erogazione delle risorse sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
31. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 32.
32. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella K.
Note:
1 Nel B.U.R. n. 34 dd. 21/8/2019 è stato pubblicato l'avviso di rettifica in cui il comma 27 del presente articolo deve intendersi espunto, in quanto identico al comma 16 dello stesso articolo, conseguentemente i successivi commi da 28 a 33 devono intendersi rinumerati da 27 a 32 e il riferimento interno contenuto nell'articolo alla "Tabella K di cui al comma 33" deve intendersi alla "Tabella K di cui al comma 32".
2 Parole sostituite al comma 18 da art. 2, comma 2, L. R. 6/2020
Art. 12
 (Funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi)
2.
Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 2018, n. 26 (Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali), le parole << ; il termine entro cui concludere le procedure di cui al comma medesimo è fissato al 31 dicembre 2019>> sono soppresse.

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella L.
Art. 13
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
2. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera c) è sostituita dalle seguenti:
<<c) la spesa impegnata non ecceda la spesa prenotata;
c bis) la spesa impegnata, relativamente alle fattispecie di cui all'articolo 40, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 21/2007, non ecceda la spesa assegnata in sede di ripartizione delle risorse o, relativamente alla fattispecie di cui all'articolo 40, comma 2, lettera c), della medesima legge regionale, non ecceda la spesa autorizzata dalla legge;>>;

3.
Il comma 2 dell'articolo 71 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), è abrogato.

5.
Il Fondo speciale con contabilità separata previsto all'articolo 9, comma 7, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), gestito da Finest SpA è soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge al fine di rispondere in maniera più efficace agli obiettivi indicati dal Piano strategico regionale per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese.

8. Al fine di favorire le iniziative di sostegno e di sviluppo del processo di internazionalizzazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale a Finest SpA per realizzare specifiche progettualità di sistema coordinate attraverso lo SPRINT - Sportello unico per l'internazionalizzazione.
9. Con deliberazione della Giunta regionale vengono definite annualmente le priorità e le linee di indirizzo per lo sviluppo delle progettualità di cui al comma 8.
10. Per le finalità previste dal comma 8 è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2019-2021, a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella M di cui al comma 26.
12. Al fine di consentire a Friulia SpA nel suo ruolo di finanziaria regionale di promuovere interventi per il rilancio delle imprese del territorio, con particolare riferimento ai settori che necessitano di azioni finalizzate al superamento di situazioni di difficoltà finanziaria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla ricapitalizzazione di Friulia SpA, nel limite massimo di 3 milioni di euro a un valore unitario coerente con il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio consolidato adottato dal Consiglio di amministrazione di Friulia SpA e asseverato dalla società di revisione.
13. L'operazione di cui al comma 12 può essere disposta, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore alle attività produttive, a seguito della presentazione da parte di Friulia SpA di un programma di investimenti che evidenzi le iniziative che la società intende attuare per il perseguimento delle finalità di cui al comma 12. Annualmente, e per tutta la durata del programma, Friulia SpA è tenuta a presentare una relazione illustrativa delle modalità di utilizzo delle risorse e dei risultati conseguiti.
14. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI, Artigianato) - Titolo n. 3 (Incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella M di cui al comma 26.
15. Alla legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale, nonché di modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), sono apportate le seguenti modifiche:
e)
l'articolo 36 è sostituito dal seguente:
<<Art. 36
 (Acquisizione di beni al demanio stradale regionale e al demanio ferroviario regionale)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 823 del codice civile, al fine del contenimento della spesa, di semplificazione e di snellezza operativa, i beni di intestata proprietà di terzi in relazione ai quali è stata accertata la caratteristica di demanialità stradale funzionale alle strade regionali o di demanialità ferroviaria funzionale alle ferrovie regionali da parte della struttura regionale competente, possono essere acquisiti al demanio stradale regionale o al demanio ferroviario regionale, qualora il proprietario intestato manifesti la volontà di cedere gratuitamente i beni medesimi alla Regione e si assuma tutti gli oneri connessi alla procedura di trasferimento, previa verifica della regolarità urbanistico - edilizia e paesaggistica delle eventuali opere oggetto di cessione. Alla sottoscrizione degli atti di trasferimento provvede il Direttore del servizio competente in materia di demanio stradale regionale o di demanio ferroviario regionale.>>.

16. Al fine di promuovere la rigenerazione urbana e la riqualificazione urbanistica delle aree del Porto Vecchio, la Regione è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, insieme al Comune di Trieste e all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, alla costituzione del Consorzio per la valorizzazione del Porto Vecchio "URSUS", con sede in Trieste, quale ente di diritto pubblico economico.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a versare al Consorzio per la valorizzazione del Porto Vecchio "URSUS", all'atto della sua costituzione, la propria quota del fondo di dotazione, entro l'ammontare massimo di 100.000 euro.
18. Con accordo di programma stipulato da Regione, Comune di Trieste e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale possono essere definiti gli indirizzi, le finalità e i tempi di costituzione del Consorzio e ulteriori modalità di realizzazione dell'azione integrata di Regione, Comune di Trieste e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per il conseguimento delle finalità di valorizzazione e sviluppo dell'area di Porto Vecchio.
19. Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella M di cui al comma 26.
20. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento per la concessione di patrocini, anche a titolo oneroso, per attività, progetti ed eventi proposti da associazioni ed enti che svolgono attività in campo culturale, scientifico, sociale, umanitario, educativo, artistico, sportivo, turistico, ambientale ed economico, di cui al comma 21. Il regolamento prevede la concessione di patrocini, anche onerosi, non superiori a 5.000 euro all'anno per ogni domanda, agli enti che rientrino nelle caratteristiche di cui al comma 21 sulla base di un avviso pubblico. Il regolamento individua altresì criteri, modalità, requisiti e motivi di esclusione per la concessione dei patrocini onerosi. Il regolamento è adottato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale previo parere vincolante della Commissione consiliare competente.
22. Per l'ottenimento del patrocinio, anche oneroso, i beneficiari di cui al comma 21 presentano domanda corredata di una relazione illustrativa dell'attività, del progetto o dell'evento che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa. La spesa relativa ai patrocini onerosi è rendicontata secondo le indicazioni previste dal regolamento di cui al comma 20.
23. L'avviso pubblico di cui al comma 20, stabilisce termini non inferiori a quindici giorni per la presentazione delle domande che saranno valutate da un'apposita commissione di esperti nominata secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 20.
24. Gli oneri derivanti dalle finalità di cui ai commi dal 20 al 23 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.
25.
Al comma 35 dell'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), dopo le parole << vincoli per il beneficiario.>> sono aggiunte le seguenti: << In ogni caso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), il contributo può essere erogato in via anticipata fino alla concorrenza dell'importo di 750.000 euro, sulla base della progressione di spesa, fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 14/2002 per l'erogazione del saldo.>>.

26. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella M.
Note:
1 Comma 18 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 14
 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella Q.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella N.
Art. 16
1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
2. Ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 118/2011, è allegata la nota integrativa alla presente legge di cui all'allegato S.
3. Il prospetto esplicativo degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso a debito, previsto nella nota integrativa allegata alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30 (Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021), è aggiornato in coerenza alle variazioni intervenute; conseguentemente il prospetto aggiornato è quello di cui all'allegata Tabella R.