Legge regionale 03 maggio 2019 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.

Capo I

(Contributi per interventi manutentivi delle sedi delle Pro Loco, delle parrocchie e delle Fondazioni e delle Associazioni senza fini di lucro)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell' articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), in armonia con la Costituzione e in conformità con i principi dell'Unione Europea, valorizza e promuove le manifestazioni e gli eventi pubblici a carattere temporaneo e locale, espressione del territorio, della tradizione, della cultura e delle naturali forme di aggregazione e di socialità, proprie di ciascuna Comunità del Friuli Venezia Giulia.

2. La Regione individua percorsi, modalità, contributi ed altre forme di sostegno per semplificare le procedure burocratiche delle realtà che promuovono le attività di cui al comma 1, al fine di preservarne la continuità presente e futura.

Art. 2

(Sagre e feste locali e fiere tradizionali)

1. Ai fini della presente legge, si intendono, per sagre e feste locali e fiere tradizionali, tutti gli eventi e le manifestazioni popolari aperti al pubblico, anche di carattere religioso, compresi quelli volti alla valorizzazione e somministrazione dei prodotti tipici del territorio e ad attività di intrattenimento.

Capo II

Misure contributive e di semplificazione

Art. 3

(Contributi per interventi manutentivi delle sedi delle Pro Loco, delle parrocchie e delle Fondazioni e delle Associazioni senza fini di lucro)

(2)

1. La Regione concede contributi in conto capitale in favore delle Pro Loco, delle parrocchie, delle Fondazioni e delle Associazioni senza fini di lucro che abbiano la sede in Comuni fino a 30.000 abitanti, per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria come previsti e definiti dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), o di adeguamento alle normative vigenti di immobili e impianti:

a) pubblici destinati a sede dei soggetti beneficiari e ubicati nel territorio della Regione;

b) pubblici o privati destinati allo svolgimento di sagre, feste locali e fiere tradizionali ubicati nel territorio della Regione.

(1)(3)

2. La Regione concede contributi in conto capitale in favore dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria o di adeguamento alle normative vigenti di immobili e impianti destinati agli eventi di cui all'articolo 2 di proprietà o in disponibilità dei Comuni medesimi.

(4)

3. La tipologia dei soggetti beneficiari, i criteri, le modalità, i limiti e l'ammontare massimo ammissibile per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono stabiliti con regolamento, ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), da approvare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso i contributi previsti dai commi 1 e 2 non sono tra loro cumulabili.

(5)

4. La Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia, emana il bando nel quale sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande di cui al presente articolo.

(6)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 42, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019

Rubrica dell'articolo modificata da art. 5, comma 65, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 65, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Parole soppresse al comma 2 da art. 5, comma 65, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 65, lettera d), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Parole soppresse al comma 4 da art. 5, comma 6, L. R. 22/2020

Art. 4

(Contributi per il sostentamento delle spese di assistenza tecnica e acquisizione di servizi)

1. Al fine di valorizzare e sostenere manifestazioni ed eventi pubblici e/o di pubblico spettacolo, organizzati da Comuni, Enti privati, Fondazioni e Associazioni senza fini di lucro, Pro Loco e Parrocchie, da tenersi in luoghi chiusi o all'aperto, la Regione istituisce un fondo per l'abbattimento delle spese sostenute dai soggetti organizzatori per lo svolgimento dell'evento finanziato e finalizzate:

a) all'assistenza tecnica necessaria per la presentazione della documentazione richiesta dalla legge;

b) all'acquisto di attrezzature o materiali durevoli necessari a garantire le normative in materia di sicurezza e salute;

c) all'acquisto di allestimenti necessari a garantire le normative in materia di sicurezza e salute;

d) all'acquisizione di servizi, materiali di consumo o al noleggio di allestimenti necessari a garantire le normative in materia di sicurezza e salute ovvero la copertura di oneri assicurativi, ivi comprese quelle dirette a garantire l'accessibilità inclusiva nei confronti di persone con disabilità, anziani, famiglie e persone con intolleranze alimentari.

(1)(2)(3)(4)(5)

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce in favore dei soggetti organizzatori un contributo annuo fino ad un importo massimo di 3.000 euro, indipendentemente dal numero di eventi o manifestazioni da essi organizzati nel corso dell'anno. Il riconoscimento opera alla data della domanda. Nella determinazione dell'importo massimo annuo sono presi in considerazione gli eventi che si sono realizzati nell'anno di riferimento.

(6)

3. Il contributo di cui al presente articolo è concesso anche in favore degli eventi e delle manifestazioni di cui all'articolo 2.

4. Per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, la struttura competente è quella in materia di Autonomie locali e sicurezza.

4 bis. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 e in relazione alla tipologia di beneficiari elencati al comma 1, il contributo agli enti privati è concesso solo nel caso di iniziativa aperta al pubblico senza scopo di lucro per il soggetto richiedente e organizzatore dell'evento.

(7)

Note:

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 13/2020

Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 9, comma 91, L. R. 13/2021

Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023

Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023

Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 30, comma 1, lettera c), L. R. 10/2023

Parole aggiunte al comma 2 da art. 30, comma 1, lettera d), L. R. 10/2023

Comma 4 bis aggiunto da art. 30, comma 1, lettera e), L. R. 10/2023

Art. 5

(Contributi per corsi di formazione)

1. La Regione riconosce un contributo forfettario una tantum, fino ad un importo massimo di 3.000 euro all'anno in favore del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia delle Pro Loco, delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, anche laddove unite in Consorzio, e dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a un importo massimo di 5.000 euro per gruppi di almeno tre Comuni con una popolazione complessiva non superiore 30.000 abitanti, al fine di organizzare corsi formativi volti a consentire l'ottenimento, e ogni eventuale aggiornamento periodico obbligatorio, delle certificazioni in materia di sicurezza, antincendio e primo soccorso, nonché corretta prassi igienica, necessarie per lo svolgimento degli eventi di cui alla presente legge.

(1)(3)(4)

2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, è richiesta una partecipazione minima ai corsi di almeno dieci iscritti.

3. Per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, la struttura competente è quella in materia di Autonomie locali e sicurezza.

4. I Comuni e le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, anche laddove unite in Consorzio, beneficiari del contributo di cui al comma 1 sono tenuti a dare adeguata pubblicità ai corsi formativi da essi tenuti per favorire la più ampia partecipazione.

(2)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 42, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 9/2019

Parole aggiunte al comma 4 da art. 42, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 9/2019

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 24, comma 5, L. R. 13/2020

Parole aggiunte al comma 1 da art. 30, comma 2, L. R. 10/2023

Art. 6

(Procedimento a sportello per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 4 e 5)

1. La Regione è autorizzata a concedere ed erogare i contributi di cui agli articoli 4 e 5 con modalità a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati con cadenza bimestrale, trimestrale o quadrimestrale secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

3. Le somme erogabili per ciascun bimestre sono pari a 1/6 delle somme complessivamente erogabili su base annua.

4. Le domande di contributo devono essere presentate alla Struttura regionale competente in materia di autonomie locali, corredata della parcella o fattura quietanzata attestante l'avvenuto pagamento delle spese e degli oneri sostenuti, entro le seguenti scadenze:

a) dall'1 gennaio al 28 febbraio di ciascun anno, per gli eventi realizzati nel bimestre immediatamente precedente;

b) dall'1 marzo al 30 aprile di ciascun anno, per gli eventi realizzati nel bimestre immediatamente precedente;

c) dall'1 maggio al 30 giugno di ciascun anno, per gli eventi realizzati nel bimestre immediatamente precedente;

d) dall'1 luglio al 31 agosto di ciascun anno, per gli eventi realizzati nel bimestre immediatamente precedente;

e) dall'1 settembre al 31 ottobre di ciascun anno, per gli eventi realizzati nel bimestre immediatamente precedente;

f) dall'1 novembre al 31 dicembre di ciascun anno, per gli eventi realizzati nel bimestre immediatamente precedente.

5. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande ammissibili presentate ai sensi del presente articolo, la concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

6. Qualora al termine di ciascun periodo non risultino erogate tutte le somme disponibili per il periodo di riferimento, i residui andranno ad aumentare le disponibilità di fondi del bimestre immediatamente successivo.

7. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le cadenze di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, nonché l'entità delle somme erogabili di cui al comma 3 e le scadenze delle domande di cui al comma 4, per ciascun periodo di riferimento.

8. In caso di esaurimento delle risorse riferite a un esercizio finanziario, le domande risultate ammissibili sono evase in via prioritaria nell'esercizio successivo, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse.

(1)

Note:

Comma 8 sostituito da art. 9, comma 16, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Art. 7

(Elenco dei Volontari)

1. I Comuni possono istituire l'Elenco dei Volontari, di seguito Elenco, muniti delle certificazioni in materia di sicurezza, antincendio, somministrazione di cibi e bevande e primo soccorso, al fine dello svolgimento delle attività di assistenza e vigilanza negli eventi e manifestazioni di cui alla presente legge.

2. Nell'Elenco di cui al comma 1 sono iscritti i Volontari formati dal Comune, dalle Fondazioni e delle Associazioni senza scopo di lucro e dalle Pro Loco con sede nel Comune, nonché i Volontari già in possesso delle certificazioni richieste dalla legge di settore, che facciano richiesta di iscrizione, previa documentazione delle qualifiche possedute. L'Elenco è aggiornato con cadenza annuale a cura del Comune e pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione comunale, nonché trasmesso allo sportello di cui all'articolo 8.

3. Con provvedimento del responsabile dell'Ufficio comunale competente può essere individuato un referente tra i Volontari iscritti nell'Elenco di cui al comma 1 che svolga, a titolo gratuito, l'attività di coordinamento degli altri Volontari che manifestano la propria disponibilità a partecipare agli eventi di cui alla presente legge.

Art. 8

(Sportello di consulenza per le manifestazioni temporanee)

1. La Regione riconosce il ruolo e l'esperienza del Comitato regionale FVG delle Pro Loco d'Italia di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 2016 n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), che istituisce uno sportello informativo per l'assistenza nell'organizzazione degli eventi di cui alla presente legge con lo scopo di fornire informazioni, consulenza e assistenza agli organizzatori di eventi in Friuli Venezia Giulia.

2. Lo sportello di cui al comma 1 potrà avere sedi dislocate sul territorio regionale.

3. Lo sportello di cui al comma 1 può altresì recepire le richieste, le istanze, le dichiarazioni e le domande comunque denominate, nonché ogni documentazione ad esse allegate, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni per lo svolgimento degli eventi di cui alla presente legge, anche in forma cartacea al fine del caricamento nel portale informatico del SUAP di cui all' articolo 5 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale) o altri analoghi portali informatici in uso presso i Comuni del Friuli Venezia Giulia.

(1)

4. Per la finalità di cui al presente articolo, la Regione assegna al Comitato di cui al comma 1, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, un contributo annuale a sollievo degli oneri relativi alle attività di cui ai commi 1 e 3.

5. Per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, la struttura competente è quella in materia di attività turistiche.

Note:

Parole aggiunte al comma 3 da art. 30, comma 3, L. R. 10/2023

Art. 9

(Tavolo permanente per la semplificazione)

1. Al fine di un'elaborazione condivisa di percorsi e progetti di formazione, di misure di semplificazione regionale e di proposte di semplificazione nazionale, nonché con funzioni d'indirizzo rivolte alla sostenibilità ambientale, è istituito presso la Regione un Tavolo permanente per la semplificazione di procedure e autorizzazioni per realizzare sagre, feste popolari, manifestazioni, eventi e fiere locali, di seguito Tavolo, con possibilità di articolazioni sovracomunali e territoriali per tenere conto delle singole specificità.

2. Partecipano al Tavolo, coordinato dalla Regione, rappresentanti di ANCI di Comuni rappresentativi di diverse fasce di popolazione, rappresentanti delle Fondazioni e delle Associazioni senza fine di lucro, delle Parrocchie e delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, dei Vigili del Fuoco, rappresentanti Sportello unico per le attività produttive (SUAP), delle Aziende sanitarie e rappresentanti degli ordini professionali. Ai lavori del Tavolo saranno invitati anche rappresentanti delle autorità periferiche dello Stato.

3. Il Tavolo è istituito con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

(Osservatorio regionale delle manifestazioni a carattere temporaneo e locale)

1. La Struttura regionale competente in materia di autonomie locali e sicurezza svolge l'attività di Osservatorio regionale delle manifestazioni a carattere temporaneo e locale per il monitoraggio delle manifestazioni svolte nel territorio regionale, mediante raccolta ed elaborazione di dati e informazioni trasmesse dalle Amministrazioni comunali e dai soggetti organizzatori degli eventi.

2. Per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare intese con le Amministrazioni coinvolte e con gli altri soggetti partecipanti al Tavolo permanente per la semplificazione, al fine di gestire la raccolta e l'elaborazione dei dati, nonché per l'emanazione di linee guida o protocolli operativi.

3. Gli Enti locali forniscono annualmente tutte le informazioni relative agli eventi organizzati nel proprio territorio, secondo procedure e metodologie individuate con deliberazione della Giunta regionale. I risultati dell'attività dell'Osservatorio sono pubblicati sul sito internet della Regione.

Art. 11

(Pubblicazione sul sito regionale)

1. L'Amministrazione regionale organizza sul proprio sito internet istituzionale una pagina dedicata in cui sono pubblicati tutti i riferimenti normativi, i provvedimenti, la modulistica necessaria e le formule assicurative utilizzate per l'organizzazione degli eventi di cui all'articolo 1, comma 1.

Capo III

Rilievo finanziario e disposizioni transitorie e finali

Art. 12

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

2. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

3. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e d), è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

4. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

5. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 4, è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

6. All'onere derivante dal disposto di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si provvede mediante prelevamento per complessivi 630.000 euro per l'anno 2019 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

7. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Art. 13

(Norme transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione dell'articolo 3, le domande di contributo sono presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 3. In questo caso sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2. In sede di prima applicazione dell'articolo 6, l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 avviene con cadenza bimestrale, nei termini e con le modalità di cui ai successivi commi 3, 4, 5 e 6, del medesimo articolo 6, salva diversa deliberazione della Giunta regionale.

3. In sede di prima applicazione dell'articolo 8, l'obbligo di apertura operativa dello Sportello di consulenza per le manifestazioni temporanee decorre trascorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.