Art. 12
(Norma finanziaria)
1. Per le finalitā previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, č autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
2. Per le finalitā previste dall'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), č autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
3. Per le finalitā previste dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e d), č autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
4. Per le finalitā previste dall'articolo 5, comma 1, č autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
5. Per le finalitā previste dall'articolo 8, comma 4, č autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
6. All'onere derivante dal disposto di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si provvede mediante prelevamento per complessivi 630.000 euro per l'anno 2019 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
7. Ai sensi dell'
articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42), č allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
Art. 13
(Norme transitorie e finali)
1. In sede di prima applicazione dell'articolo 3, le domande di contributo sono presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 3. In questo caso sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo l'entrata in vigore della presente legge.
2. In sede di prima applicazione dell'articolo 6, l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 avviene con cadenza bimestrale, nei termini e con le modalitā di cui ai successivi commi 3, 4, 5 e 6, del medesimo articolo 6, salva diversa deliberazione della Giunta regionale.
3. In sede di prima applicazione dell'articolo 8, l'obbligo di apertura operativa dello Sportello di consulenza per le manifestazioni temporanee decorre trascorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.