Legge regionale 03 maggio 2019, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.
Art. 5
 (Contributi per corsi di formazione)
2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, è richiesta una partecipazione minima ai corsi di almeno dieci iscritti.
3. Per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, la struttura competente è quella in materia di Autonomie locali e sicurezza.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 42, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 9/2019
2 Parole aggiunte al comma 4 da art. 42, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 9/2019
3 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 24, comma 5, L. R. 13/2020
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 30, comma 2, L. R. 10/2023