Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.
Art. 19
 (Norme transitorie in materia di urbanistica, edilizia e ambiente)
3. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, che modificano l'articolo 5, comma 1, lettere c) e o), della legge regionale 19/2009, non trovano applicazione per le strutture di cui all'articolo 32 della legge regionale 21/2016 esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), approvato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 83, è aggiornato entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore, previo parere della Commissione consiliare competente.
5. È fissato in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione delle istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale di acque derivate a uso acquedottistico.
7. Le istanze di rinnovo dei riconoscimenti e delle concessioni preferenziali di cui all'articolo 49, comma 3, della legge regionale 11/2015, sono presentate dall'1 giugno 2024 al 31 dicembre 2024, esclusivamente per via telematica, mediante l'accesso allo sportello reso disponibile sul sito istituzionale della Regione.
8. Le domande di autorizzazione dei progetti di variante degli impianti di trattamento dei rifiuti, già autorizzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 058/Pres. sono soggette alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Regione 058/2018.