Legge regionale 18 aprile 2019 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 25/04/2019

Proroga della riduzione temporanea dell'assegno vitalizio e sospensione della rivalutazione annuale.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2/2015. Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2 (Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014), le parole <<al 30 aprile 2019>> sono sostituite dalle seguenti: <<al 30 giugno 2019>>.

2. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 2/2015 le parole <<, dal Parlamento nazionale o da altro Consiglio regionale>> sono soppresse.

3. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 2/2015 le parole <<dal Parlamento nazionale o da altro Consiglio regionale,>> sono soppresse.

Art. 2

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 3/2014. Rivalutazione annuale dell'assegno vitalizio)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), le parole <<al 30 aprile 2019>> sono sostituite dalle seguenti: <<al 30 giugno 2019>>.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 si applica a decorrere dall'1 maggio 2019.