Legge regionale 08 marzo 2019, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Modifiche alla legge regionale 19/2013, concernenti le elezioni comunali, alla legge regionale 18/2015, concernenti le indennità degli amministratori locali, alle leggi regionali 18/2015, 37/2017, 20/2018, 29/2018 e 9/2009, concernenti la sicurezza urbana e la polizia locale, alla legge regionale 29/2018, concernenti interventi di investimento degli enti locali e i corregionali all'estero, alla legge regionale 41/1996, concernenti i servizi per le persone con disabilità, nonché disposizioni concernenti il controllo sugli organi delle Unioni territoriali intercomunali.
Art. 6
 (Proroghe termini e norme in materia di sicurezza urbana)
Note:
1 Comma 6 abrogato da art. 35, comma 1, lettera r), L. R. 5/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, cc. 72 e 73 della L.R. 29/2018.
2 Comma 5 abrogato da art. 35, comma 1, lettera s), L. R. 5/2021
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera s), L. R. 5/2021
Art. 8
 (Controllo sugli organi delle Unioni territoriali intercomunali)
1. Nel caso di vacanza della carica di Presidente delle Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali diffida l'Assemblea a eleggere un nuovo Presidente entro un termine non inferiore a quindici giorni. In caso di vacanza anche della carica di Vicepresidente, l'Assemblea è convocata dal Sindaco più anziano di età.
2. Qualora l'Assemblea convocata ai sensi del comma 1 non elegga il nuovo Presidente, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali dichiara lo scioglimento dell'Assemblea e nomina un Commissario straordinario che esercita i poteri del Presidente, dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza, laddove istituito, avvalendosi degli uffici dell'Unione.
4. Al Commissario spetta l'indennità di carica pari a quella attribuita all'organo monocratico del Comune dell'Unione con il maggior numero di abitanti. Allo stesso si applica altresì la normativa vigente in materia di rimborso spese per gli amministratori del Comune dell'Unione con il maggior numero di abitanti.
Art. 10
1. Alla Tabella R relativa all'articolo 10, comma 69, della legge regionale 29/2018, con riferimento ai soli interventi sotto indicati, Missioni, Programmi, Titolo e Direzione centrale competente in essa individuati sono sostituiti dai seguenti:

N.
INTERVENTO
MissioneProgrammaTitoloDirezione centrale competente
6512CULTURA E SPORT
25512CULTURA E SPORT
38512CULTURA E SPORT
45912AMBIENTE ED ENERGIA
54512CULTURA E SPORT
56512CULTURA E SPORT
66522INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
97512CULTURA E SPORT
102512CULTURA E SPORT
105512CULTURA E SPORT
106512CULTURA E SPORT
107512CULTURA E SPORT
111512CULTURA E SPORT


Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
2 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
Art. 13
 (Norme finanziarie)
3. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 60 quater, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
5. Per le finalità di cui all'articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante storno dalla Missione n. 11 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2019-2021.
7. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.