Legge regionale 08 marzo 2019, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Modifiche alla legge regionale 19/2013, concernenti le elezioni comunali, alla legge regionale 18/2015, concernenti le indennità degli amministratori locali, alle leggi regionali 18/2015, 37/2017, 20/2018, 29/2018 e 9/2009, concernenti la sicurezza urbana e la polizia locale, alla legge regionale 29/2018, concernenti interventi di investimento degli enti locali e i corregionali all'estero, alla legge regionale 41/1996, concernenti i servizi per le persone con disabilità, nonché disposizioni concernenti il controllo sugli organi delle Unioni territoriali intercomunali.
Art. 10
1. Alla Tabella R relativa all'articolo 10, comma 69, della legge regionale 29/2018, con riferimento ai soli interventi sotto indicati, Missioni, Programmi, Titolo e Direzione centrale competente in essa individuati sono sostituiti dai seguenti:

N.
INTERVENTO
MissioneProgrammaTitoloDirezione centrale competente
6512CULTURA E SPORT
25512CULTURA E SPORT
38512CULTURA E SPORT
45912AMBIENTE ED ENERGIA
54512CULTURA E SPORT
56512CULTURA E SPORT
66522INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
97512CULTURA E SPORT
102512CULTURA E SPORT
105512CULTURA E SPORT
106512CULTURA E SPORT
107512CULTURA E SPORT
111512CULTURA E SPORT