Legge regionale 22 febbraio 2019, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).
Art. 9
1.
Dopo l'articolo 15 della legge regionale 13/2018 è inserito il seguente:
<<Art. 15 bis
 (Interventi per scuole in ospedale e didattica a domicilio)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, le scuole regionali singole o in reti, per lo sviluppo di interventi, da realizzarsi anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati con adeguate competenze nel settore, volti a favorire lo sviluppo di modelli innovativi di intervento a sostegno della didattica, della formazione degli insegnanti e degli operatori, e alla realizzazione di servizi di accoglienza a favore dei bambini e degli alunni ricoverati nelle strutture ospedaliere e nel proprio domicilio e di eventuali sorelle e fratelli cui sia impedita la frequenza scolastica a tutela del famigliare malato.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e sanità, sono definite le linee guida per la realizzazione degli interventi e fissati i termini per la presentazione delle proposte progettuali da parte delle scuole regionali singole o in rete.
3. Gli schemi di convenzione e i progetti, unitamente al riparto delle risorse, sono approvati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e sanità. Gli schemi di convenzione contengono anche i criteri disciplinanti le collaborazioni con soggetti pubblici e privati in possesso di adeguate competenze nel settore.
4. Il riparto di cui al comma 3 è effettuato per il 60 per cento in base al numero degli alunni coinvolti negli interventi e per il 40 per cento in base al numero delle autonomie scolastiche interessate. L'ammontare del contributo non può eccedere il valore del progetto.
5. Gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono estesi anche ai bambini iscritti alle scuole dell'infanzia che necessitino di particolari cure o comunque siano affetti da patologie invalidanti che impediscano la frequenza della scuola.>>.

Art. 15
1.
Dopo l'articolo 28 della legge regionale 13/2018 è inserito il seguente:
<<Art. 28 bis
 (Formazione e sensibilizzazione in materia di sicurezza sul lavoro)
1. La Regione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sostiene progetti di formazione e di sensibilizzazione sul tema della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli studenti delle scuole ubicate nel territorio regionale, per lo sviluppo di una mentalità collettiva sensibile al tema della sicurezza e per la riduzione di infortuni e malattie professionali in ambito scolastico.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere un contributo all'istituzione scolastica capofila della rete delle scuole polo per la sicurezza, individuata dall'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, in raccordo con la Direzione centrale competente in materia di salute e con le Aziende per l'Assistenza Sanitaria.
3. Il contributo di cui al comma 2 è concesso previa presentazione, da parte dell'istituto capofila della rete delle scuole polo per la sicurezza, istituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59), di un progetto, corredato del preventivo di spesa, che coinvolga gli istituti scolastici della regione e valorizzi le risorse umane qualificate presenti all'interno degli stessi. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.>>.

Art. 19
1. All'articolo 32 della legge regionale 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Nell'ambito dell'azione promozionale e di sostegno allo sviluppo dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia, possono essere realizzate iniziative progettuali finanziate mediante il ricorso a risorse di fonte nazionale e comunitaria a valere sui programmi promossi e sostenuti dall'Unione europea. Per la progettazione e la gestione amministrativo-contabile delle attività previste in attuazione di progetti, l'Amministrazione regionale, attraverso il Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale - Informest di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 (Primo provvedimento per l'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), mette a disposizione delle istituzioni scolastiche un supporto tecnico in materia. Il supporto tecnico alle istituzioni scolastiche rientra tra le attività svolte dal Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale - Informest a fronte del contributo annuale a favore del Centro stesso.>>;

Art. 24
1.
Art. 34
1.
Dopo l'articolo 52 della legge regionale 13/2018 è inserito il seguente titolo:
<<TITOLO IV BIS
 PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
Capo I
 Programmazione e partecipazione
Art. 52 quater
 (Reti territoriali per l'istruzione)
1. Al fine di coordinare l'azione regionale di programmazione di cui all'articolo 52 bis con le esigenze espresse dal territorio, la Regione coinvolge i soggetti interessati, quali le Amministrazioni locali, gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e le sue articolazioni territoriali, le Organizzazioni sindacali, le Rappresentanze slovene delle scuole di Gorizia e Trieste e le Consulte degli Studenti.
2. La Regione promuove, all'interno del proprio territorio, la costituzione di reti per l'istruzione tra soggetti di cui al comma 1, in raccordo con le Reti regionali dell'apprendimento permanente di cui al capo I del titolo II della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), per valorizzare le specificità territoriali, promuovere delle azioni congiunte, elaborare delle proposte alla Regione su tematiche afferenti la programmazione dell'offerta di istruzione e di organizzazione della rete scolastica, anche su base pluriennale.
3. Nel promuovere la costituzione delle reti di cui al comma 2 la Regione tiene conto dei vincoli che pesano su tale processo, legati al contenimento della spesa pubblica e che limitano la disponibilità della dotazione organica, e delle specificità presenti nel sistema scolastico regionale, quali il forte decremento demografico, la rilevanza del servizio scolastico nelle aree montane anche in funzione di presidio culturale, sociale ed economico del territorio, il costante incremento degli iscritti di cittadinanza straniera, l'aumento della domanda di scuola dell'infanzia e di tempo scuola, gli esiti finali degli alunni ed i casi di disagio e di abbandono scolastico.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di costituzione e di funzionamento delle reti regionali e di collaborazione tra le parti.>>.

Art. 35
1. All'articolo 53 della legge regionale 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 36
 (Devoluzione e conferma contributi edilizia scolastica)
1. Al fine di permettere all'Educandato statale collegio Uccellis di Udine una nuova programmazione degli investimenti, in considerazione dell'offerta formativa prevista dai piani di dimensionamento, è autorizzata la devoluzione del contributo regionale già concesso e non ancora erogato con decreto PMT/SEDIL/UD/4964, del 13 settembre 2013 per investimenti diversi da quelli previsti.
2. L'Educandato statale collegio Uccellis di Udine presenta domanda di devoluzione entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di edilizia scolastica corredata della proposta di nuova programmazione degli investimenti.
3. Con deliberazione di Giunta regionale viene approvata la nuova programmazione e vengono fissati i nuovi termini di inizio e fine lavori.
4. La liquidazione degli importi già concessi avviene a stato di avanzamento a copertura dei nuovi quadri economici, fino alla concorrenza dei ratei scaduti dei contributi, al momento dell'inizio lavori.
5. I contributi possono coprire anche gli interessi di ammortamento per mutui da stipulare a valere su ratei dei contributi che devono ancora maturare al momento dell'inizio lavori.
6. Per la realizzazione dell'intervento della nuova scuola materna comunale di Martignacco, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 49.631,90 euro annui concesso, con decreto n. PMT/SEDIL/PN/5297/ES/17 del 20 novembre 2012.
7. La richiesta di conferma dell'intervento, corredata del nuovo quadro economico di spesa e dal cronoprogramma dell'intervento è presentata entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente norma, alla Direzione centrale Infrastrutture e Territorio - Servizio edilizia scolastica e universitaria.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi e a concedere proroghe ai termini di inizio e conseguente fine lavori per gli interventi a favore di edifici universitari che sono oggetto di contribuzione ai sensi delle leggi regionali di settore, per un massimo di due anni rispettivamente.
9. La domanda di proroga deve essere presentata per ogni intervento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di edilizia universitaria.
Art. 38
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 15 bis della legge regionale 13/2018, come inserito dall'articolo 9, è autorizzata la spesa complessiva di 160.000 euro suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
3. Per le finalità previste dall'articolo 20, comma 2 bis, della legge regionale 13/2018, come aggiunto dall'articolo 12 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
4. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 2 bis, della legge regionale 13/2018, come inserito dall'articolo 14, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
6. Per le finalità previste dall'articolo 28 bis, comma 2, della legge regionale 13/2018, come inserito dall'articolo 15, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
8. Per le finalità previste dall'articolo 36 bis, comma 2, della legge regionale 13/2018, come inserito dall'articolo 24, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
10. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all'articolo 33, comma 4, lettera f bis), della legge regionale 13/2018, come aggiunta dall'articolo 20, comma 1, lettera c), e all'articolo 40 bis della legge regionale 13/2018, come inserito dall'articolo 26, è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
11. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
12. Per le finalità previste dall'articolo 53, comma 1 e comma 2, della legge regionale 13/2018, come modificato dall'articolo 35, è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
14. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
Art. 40
 (Norme transitorie)
1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla presente legge e dalla legge regionale 13/2018 continuano ad applicarsi i seguenti regolamenti:
a) decreto del Presidente della Regione 27 aprile 2011, n. 92/Pres. <<Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (legge finanziaria 2004)>>;
b) decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 0114/Pres. <<Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006)>>;
c) decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2012, n. 097/Pres. <<Regolamento recante, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera>>;
d) decreto del Presidente della Regione 19 maggio 2016, n. 105/Pres. <<Regolamento in materia di anticipazioni di cassa agli istituti scolastici paritari sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato, in attuazione dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)>>.