Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021.
Art. 2
 (Risorse agroalimentari, forestali e ittiche)
2. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6/2008, all'articolo 11 della medesima legge regionale, come modificato dal comma 1, possono essere presentate domande di indennizzo per i danni arrecati, anche nell'anno 2018, dalle specie Sciacallo dorato (Canis aureus), Lince (Lynx lynx) e Lupo (Canis lupus) ai beni e alle attività estranee all'attività agricola o di allevamento e la relativa istruttoria è sospesa fino all'entrata in vigore del regolamento di modifica.
3. In via di interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 67, della legge regionale 15/2005 il finanziamento agevolato e il contributo in conto capitale si considerano concessi in alternativa tra loro secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 25 (Regolamento recante criteri e modalità applicabili per la concessione di aiuti a piccole e medie imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli, per la realizzazione di piani di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 18/2004 e dell'articolo 6, comma 67, della legge regionale 15/2005), in attuazione dell'articolo 16, comma 2, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), che costituisce il regime di aiuto approvato dalla Commissione europea ed è il riferimento giuridico che detta le regole per il sostegno agli interventi per la ristrutturazione delle imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli.
4. All'articolo 16 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), sono apportate le seguenti modifiche:
c)
dopo il comma 1 ter sono inseriti i seguenti:
1 sexies. Ai componenti esterni della Commissione di valutazione è riconosciuto un gettone di presenza la cui entità è stabilita nella deliberazione di nomina.
1 septies. Le riunioni della Commissione di valutazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. La Commissione di valutazione si avvale del supporto tecnico-operativo e di segreteria della Direzione centrale competente in materia di agricoltura.>>.

5. La Commissione tecnica prevista dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 25 (Regolamento recante criteri e modalità applicabili per la concessione di aiuti a piccole e medie imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli, per la realizzazione di piani di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 18/2004 e dell'articolo 6, comma 67, della legge regionale 15/2005), in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, cessa le proprie funzioni il giorno della deliberazione di nomina della Commissione di valutazione di cui all'articolo 16 della legge regionale 18/2004, come modificato dal comma 4. La Commissione di valutazione si esprime in merito ai procedimenti in corso al momento della nomina.
6. I piani di ristrutturazione in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge sono esaminati dalla Commissione di valutazione, in applicazione di quanto previsto dal comma 5: a tal fine, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), a pena di inammissibilità, i piani di ristrutturazione sono adeguati e le domande di aiuti sono integrate con la documentazione comprovante l'avvenuta attivazione delle procedure di cui all' articolo 16, comma 1, della legge regionale 18/2004 , come modificato dal comma 4, lettera a), e con l'attestazione prevista dal medesimo articolo 16, comma 1.1, come inserito dal comma 4, lettera b). I termini di conclusione dei procedimenti iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione.
8. A fronte della situazione di emergenza determinata dalla calamità che ha colpito vaste aree della regione nei giorni 28-30 ottobre 2018, l'Amministrazione regionale attua misure di semplificazione per agevolare il recupero del legname nelle aree colpite e il celere ripristino della funzionalità del bosco, garantendo la continuità dell'attività delle imprese forestali che già operano in regione, estendendo la possibilità di operare ad altre imprese e snellendo per i proprietari forestali pubblici le modalità di vendita del legname.
9. Per le finalità di cui al comma 8 è prorogata di ventiquattro mesi la validità dell'iscrizione delle imprese forestali nell'elenco di cui all' articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), e la validità dei patentini forestali di cui all'articolo 40 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell' articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)).
10. La proroga di cui al comma 9 ha effetto per le iscrizioni e i patentini scaduti o in scadenza nel periodo intercorrente fra l'1 settembre 2018 e il 31 dicembre 2019, fatti salvi i procedimenti di rinnovo in corso o già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Il termine del 31 dicembre 2019, previsto dal comma 11 e dal comma 13, può essere prorogato con deliberazione della Giunta Regionale, tenendo conto dell'avanzamento delle attività di recupero del legname e dello stato di ripristino della funzionalità del bosco raggiunti in ciascuna area colpita.>>.
15. Per l'anno 2019, sono sospesi i termini di presentazione delle domande di contributo per l'assegnazione di premi annuali ai proprietari di boschi, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Regione del 13 aprile 2015, n. 74 (Regolamento recante modalità e criteri per l'assegnazione dei premi annuali ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 1 della stessa), in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9.
16. Per l'anno 2019, sono sospesi i termini di presentazione delle domande di contributo per la realizzazione di impianti a biomassa legnosa, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Regione del 22 dicembre 2016, n. 254 (Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa, in attuazione dell'articolo 41 ter, commi 10 e 14, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 10, della legge regionale 9/2007.
17. Per l'anno 2019, sono sospesi i termini di presentazione delle domande di assegnazione di risorse, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Regione del 27 ottobre 2011, n. 259 (Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani)), in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10.
18. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
19.
Alla fine del comma 11 dell'articolo 11 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), sono aggiunte le seguenti parole: << , fatto salvo il rimborso delle spese che avviene con le modalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale)>>.

20. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 11, della legge regionale 42/2017, come modificata dal comma 19, trova applicazione anche con riferimento alle sedute del Comitato ittico che si sono svolte prima dell'entrata in vigore della presente legge.
21. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 sono a carico del bilancio dell'Ente tutela patrimonio ittico.
22. Alla legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)), sono apportate le seguenti modifiche:
l)   ( ABROGATA )
24. All'articolo 11 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo il comma 16 bis sono aggiunti i seguenti:
<< 16 ter. Compatibilmente con la normativa statale e regionale in materia di spesa pubblica inerente il personale, al personale operaio dipendente si applicano il Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, il Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Udine, sede dell'Ente, e il contratto integrativo aziendale sottoscritto dal Direttore generale dell'Ente medesimo con i soggetti aventi rappresentatività sindacale.

26.
Al comma 14 dell'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), le parole << per l'anno 2018>> sono sostituite dalle seguenti: << per gli anni 2018 e 2019>>.

Note:
1 Alla L.R. 28/2018, al c. 25 del presente articolo, il riferimento alla "legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizoni collegate alla Legge finanziaria 2000)" va correttamente inteso alla "legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)", come da avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. dd. 16/1/2019, S.O. n. 5.
2 Parole sostituite al comma 6 da art. 40, comma 2, L. R. 6/2019
3 Parole sostituite al comma 9 da art. 3, comma 6, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4 Lettera l) del comma 22 abrogata da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 10/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, c. 1, lett. b), L.R. 5/2006.