Legge regionale 20 novembre 2018, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali.
Art. 16
 (Stabilizzazione di personale con funzioni di giornalista)
1. Sino alla definizione di una specifica disciplina in sede di contrattazione collettiva di Comparto, in attuazione di quanto previsto dall' articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), al personale assunto per l'esercizio delle funzioni di giornalista, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediante procedure di stabilizzazione o con contratto di lavoro a tempo determinato mediante rinnovo o proroga di contratti già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli Uffici stampa e comunicazione della Presidenza della Regione e del Consiglio regionale, anche con riferimento alle Agenzie di informazione e cronaca, si applica, fermo restando l'esercizio delle suddette funzioni, la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico prevista per il personale regionale della categoria D. Il personale è collocato nella posizione economica della categoria D con importo più prossimo, per difetto, al trattamento da ultimo in godimento, con riferimento alle voci fisse e continuative; qualora detto trattamento risulti superiore a quello spettante nella posizione economica attribuita, la differenza è conservata, a titolo di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti a qualsiasi titolo riconosciuti. Il presente comma si applica anche nel caso di procedure già avviate, ma non ancora concluse, alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 2, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.