1. Sino alla definizione di una specifica disciplina in sede di contrattazione collettiva di Comparto, in attuazione di quanto previsto dall'
articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), al personale assunto per l'esercizio delle funzioni di giornalista, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediante procedure di stabilizzazione o con contratto di lavoro a tempo determinato mediante rinnovo o proroga di contratti già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli Uffici stampa e comunicazione della Presidenza della Regione e del Consiglio regionale, anche con riferimento alle Agenzie di informazione e cronaca, si applica, fermo restando l'esercizio delle suddette funzioni, la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico prevista per il personale regionale della categoria D. Il personale è collocato nella posizione economica della categoria D con importo più prossimo, per difetto, al trattamento da ultimo in godimento, con riferimento alle voci fisse e continuative; qualora detto trattamento risulti superiore a quello spettante nella posizione economica attribuita, la differenza è conservata, a titolo di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti a qualsiasi titolo riconosciuti. Il presente comma si applica anche nel caso di procedure già avviate, ma non ancora concluse, alla data di entrata in vigore della presente legge.
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 2, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.