Legge regionale 30 ottobre 2018 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Modifiche e integrazioni della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 recante "Istituzione del Garante dei diritti della persona" e istituzione del Difensore civico regionale.

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 9/2014)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona), sono aggiunti i seguenti:

<<1 bis. La Regione Friuli Venezia Giulia istituisce altresì il Difensore civico regionale, che ha il compito di rafforzare e completare il sistema di tutela e di garanzia del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di assicurare e promuovere il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, secondo i principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità cui è ispirata la presente legge.

1 ter. La Regione assicura al Difensore civico, non sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale, lo svolgimento della sua attività in condizioni di autonomia, libertà, indipendenza, efficacia e provvede a dotare gli uffici competenti delle adeguate risorse umane e strumentali.>>.

Art. 2

(Introduzione del capo I bis nella legge regionale 9/2014)

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 9/2014 è inserito il seguente capo:

<<CAPO I bis

(Difensore civico regionale)

Art. 1 bis

(Istituzione, elezione, durata e revoca)

1. È istituito nella Regione Friuli Venezia Giulia il Difensore civico regionale.

2. Il Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale.

3. Per l'elezione, la durata in carica e la revoca del Difensore civico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.

Art. 1 ter

(Requisiti e incompatibilità)

1. Il Difensore civico deve essere elettore in un Comune della Regione, non deve trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate ai commi 2, 3 e 4 e deve essere scelto fra persone in possesso di peculiare competenza giuridico - amministrativa e che diano garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.

2. La carica di Difensore civico è incompatibile con quella di:

a) parlamentare nazionale, europeo, o consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale;

b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore o dirigente di ente o impresa vincolata con la Regione da contratti di opere o di somministrazione ovvero che riceva a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.

3. Non può essere comunque eletto Difensore civico colui che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

4. Oltre a quanto previsto dal comma 2, la carica di Difensore civico è incompatibile con lo svolgimento di un'attività che possa presentare un conflitto d'interessi con le attribuzioni proprie della medesima carica e, in ogni caso, con un'attività di lavoro subordinato a tempo pieno.

5. Quando si verifichi una delle cause d'incompatibilità previste dai commi 2, 3 e 4, il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico, secondo le norme che regolano la decadenza dei consiglieri regionali.

6. La convocazione del Consiglio regionale è effettuata senza indugio in ogni caso di vacanza dell'Ufficio del Difensore civico.

Art. 1 quater

(Trattamento economico)

1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico in misura pari al 60 per cento dell'indennità di presenza dei consiglieri regionali. Al Difensore civico, che per ragioni attinenti al proprio mandato si reca in località diverse dal Comune di residenza e dalla sede del Consiglio regionale, spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti regionali.

Art. 1 quinquies

(Funzioni)

1. A richiesta di singoli cittadini, ovvero di chiunque abbia interesse in un procedimento amministrativo in corso, il Difensore civico interviene, per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle pratiche relative, segnalando agli organi statutari della Regione eventuali ritardi, irregolarità o disfunzioni, presso:

a) l'Amministrazione regionale;

b) gli enti e le aziende dipendenti;

c) gli enti delegatari di funzioni regionali.

2. Altresì, a richiesta dei singoli, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse, il Difensore civico segue presso gli enti indicati al comma 1, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità.

3. Di sua iniziativa, il Difensore civico può intervenire presso gli enti di cui al comma 1 per assicurare tempestività e regolarità di svolgimento ai procedimenti amministrativi che presentino un diffuso interesse per la collettività.

4. L'azione del Difensore civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti e atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento al fine di rimuovere analoghe disfunzioni a essi comuni.

5. Il Difensore civico, qualora nello svolgimento della sua attività venga a conoscenza o rilevi disfunzioni di altri uffici della Pubblica amministrazione incidenti sull'attività amministrativa regionale o che investono interessi della collettività, può informare gli organi statutari della Regione, con apposita relazione.

6. L'intervento del Difensore civico avviene nei modi e nelle forme più sollecite allo scopo di assicurare il regolare e tempestivo svolgimento della procedura amministrativa richiesta.

7. Per l'espletamento dei suoi compiti, in relazione alle pratiche al suo esame, il Difensore civico ha facoltà di consultare i documenti d'ufficio e ottenere copia dei provvedimenti e atti comunque collegati con le pratiche predette, nonché notizie e informazioni.

8. Qualora il Difensore civico, nell'esercizio della sua funzione, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità giudiziaria.

9. Il soggetto o i soggetti interessati in via diretta o riflessa all'adozione o allo svolgimento di atti e procedimenti della Pubblica amministrazione regionale possono richiedere l'intervento, ai sensi del presente articolo, del Difensore civico, trascorsi venti giorni senza che l'istante o gli istanti, i quali in precedenza si siano rivolti per iscritto all'ufficio competente, abbiano ricevuto dall'Amministrazione interpellata risposta ovvero ne abbiano ricevuta una insoddisfacente.

10. Il Difensore civico, previa comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, chiede al responsabile d'ufficio di procedere congiuntamente all'esame della pratica nel termine di dieci giorni.

11. In occasione di tale esame il Difensore civico stabilisce, sentito il responsabile dell'ufficio e tenuto conto delle esigenze dell'ufficio medesimo, il termine massimo per la regolare definizione della pratica, dandone immediata notizia al cittadino interessato e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio regionale.

12. Trascorso il termine di cui al comma 11, il Difensore civico è tenuto a portare a conoscenza di detti organi gli ulteriori ritardi verificatisi.

13. Il responsabile di un ufficio che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

Art. 1 sexies

(Struttura di supporto)

1. Il Difensore civico, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura organizzativa di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).

2. L'organizzazione dell'ufficio tiene conto del diritto all'uso delle lingue minoritarie slovena, friulana e tedesca riconosciute e tutelate ai sensi dello Statuto regionale e delle vigenti leggi in materia.

3. Il Difensore civico si avvale di mezzi e strutture adeguati messi a disposizione dal Consiglio regionale. Qualora il Difensore civico ravvisi l'esigenza del funzionamento dell'ufficio in forma decentrata, lo stesso può avvalersi delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione regionale.

Art. 1 septies

(Relazione al Consiglio regionale)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Difensore civico presenta una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata di osservazioni e suggerimenti, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per la trasmissione ai consiglieri regionali, ai fini dell'esame da parte del Consiglio.

2. Il Difensore civico può sempre chiedere di essere sentito e può essere convocato dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale per riferire sull'attività svolta.

3. Il Consiglio regionale pubblicizza, attraverso il proprio sito istituzionale, le attività e i risultati dell'Ufficio del Difensore civico.

4. I consiglieri regionali hanno nei riguardi del Difensore civico titolo a richiedere notizie e informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione, salvo i limiti stabiliti a tutela dei diritti dei terzi.>>.

Art. 3

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 9/2014)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9/2014 è sostituito dal seguente:

<<2. Il Garante regionale, organo monocratico della Regione Friuli Venezia Giulia, indirizzando e coordinando le attività di sua competenza, esercita la funzione specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti, nonché le funzioni di garanzia per le persone private della libertà personale e per le persone a rischio di discriminazione.>>.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 9/2014)

1. L'articolo 3 della legge regionale 9/2014 è sostituito dal seguente:

<<Art. 3

(Requisiti)

1. Il Garante regionale è scelto tra persone di indiscussa moralità, specifica e comprovata formazione, competenza ed esperienza nelle discipline afferenti alla tutela dei diritti umani e in modo specifico per quanto riguarda la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, della famiglia, delle persone private della libertà personale e delle persone soggette a discriminazioni.

2. Il Garante regionale deve possedere requisiti di competenza ed esperienza specifica in materia di diritti e problematiche dell'infanzia, sulle discriminazioni, nonché sulla peculiarità della condizione di detenuto, oltreché competenze generali e comprovate di ordine giuridico-amministrativo.>>.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 9/2014)

1. All'articolo 4 (Elezione, durata in carica, revoca) della legge regionale 9/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Il Garante regionale è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.>>;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, può revocare il Garante regionale per gravi o ripetute violazioni di legge o inadempienze ai propri compiti.>>;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. In caso di revoca e negli altri casi di cessazione anticipata dall'incarico del Garante, il Consiglio regionale procede, entro sessanta giorni dalla data della cessazione anticipata dall'incarico, all'elezione del successore, il quale resta in carica sino alla scadenza del mandato.>>.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 9/2014)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 5 (Incompatibilità) della legge regionale 9/2014 sono sostituiti dai seguenti:

<<1. Il Garante regionale, per tutto il periodo del mandato, non può rivestire cariche pubbliche anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici, né svolgere le funzioni di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

2. L'incarico di Garante regionale è incompatibile con l'espletamento di qualunque attività di lavoro che possa presentare conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell'incarico.>>.

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 9/2014)

1. L'articolo 6 della legge regionale 9/2014 è sostituito dal seguente:

<<Art. 6

(Trattamento economico)

1. Al Garante regionale spetta un trattamento economico in misura pari al 60 per cento dell'indennità di presenza dei consiglieri regionali.

2. Al Garante regionale, che per ragioni attinenti al proprio mandato si reca in località diverse dal Comune di residenza e dalla sede del Consiglio regionale, spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti regionali.>>.

Art. 8

(Modifica della rubrica dell'articolo 7 della legge regionale 9/2014)

1. La rubrica <<Funzioni comuni>> dell'articolo 7 della legge regionale 9/2014 è sostituita dalla seguente: <<Funzioni di carattere generale>>.

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 9/2014)

1. L'articolo 8 della legge regionale 9/2014 è sostituito dal seguente:

<<Art. 8

(Funzione di garanzia per i bambini e gli adolescenti)

1. Il Garante regionale, in attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, dell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione e della legge 12 luglio 2011, n. 112 (Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza):

a) verifica e promuove il rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti alla vita, alla salute, all'istruzione e alla famiglia, all'educazione, all'ascolto e partecipazione, alla pace e più in generale ai diritti sanciti dalla Convenzione di New York del 1989;

b) sollecita l'adozione di provvedimenti normativi a tutela dei diritti dei minori presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione per bambini e adolescenti maggiormente svantaggiati e vulnerabili, quali i minori provenienti da Paesi terzi non accompagnati e richiedenti asilo, i minori vittime di tratta o figli di vittime di tratta, i soggetti con disabilità, i minori collocati al di fuori della famiglia di origine o situati negli istituti penali e verifica la corretta attuazione delle norme regionali attinenti;

c) propone linee di indirizzo e protocolli di intesa e promuove iniziative di consultazione, nonché azioni di facilitazione, accompagnamento, conciliazione e mediazione allo scopo di realizzare un effettivo collegamento tra l'autorità giudiziaria, l'Ufficio scolastico regionale, i servizi sociali e sanitari, nonché le associazioni e il volontariato operanti nel settore attinente;

d) stipula protocolli d'intesa con il Presidente del Tribunale per i minorenni territorialmente competente per promuovere e facilitare la nomina di tutori volontari di minori stranieri non accompagnati di cui alla lettera g), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), e provvede a darne concreta attuazione a partire dalla sottoscrizione;

e) promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte all'opinione pubblica e in ambito scolastico sul rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti, sulla condizione degli stessi sul territorio regionale, nonché atte a sviluppare tra gli adolescenti la cultura della legalità e dell'auto-responsabilità;

f) seleziona, prepara, offre consulenza, sostegno e accompagnamento alle persone disponibili ad assumere funzioni di tutore legale, protutore, curatore speciale del minore, provvedendo anche alla tenuta e all'aggiornamento del relativo elenco;

g) seleziona e forma privati cittadini disponibili ad assumere la tutela di uno o più minori stranieri non accompagnati, secondo le indicazioni di legge, provvedendo alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco dei formati e comunicando al Presidente del Tribunale per i minorenni i nominativi degli idonei che abbiano confermato la propria disponibilità perché siano inseriti nell'elenco dei tutori volontari istituito presso il Tribunale per i minorenni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 47/2017;

h) favorisce modalità di ascolto dei bambini e degli adolescenti e promuove la loro effettiva partecipazione e il loro coinvolgimento attivo in relazione alle decisioni che li riguardano;

i) segnala ai servizi e alle strutture socioassistenziali e sanitarie, pubbliche e private, nonché alle autorità competenti, situazioni di carenza di tutela, comportamenti ritenuti lesivi, fattori di rischio collegati a situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico, nonché violazioni dei diritti dei minori, anche sulla base di informazioni pervenute da persone anche minorenni o da persone giuridiche;

j) concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ospitati in istituti educativi, sanitari e socioassistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, ai sensi della normativa vigente;

k) richiede informazioni circa il trattamento dei minori provenienti da Paesi terzi non accompagnati presenti sul territorio regionale, verificando gli interventi di accoglienza, di inserimento e di tutela giuridica e sollecitando l'adozione di iniziative di sostegno e aiuto;

l) propone, in collaborazione con gli enti competenti, soluzioni per favorire l'attuazione di misure alternative alla detenzione per i minori in carcere e per favorire la permanenza in famiglia e il rapporto continuativo con i genitori per i bambini figli di genitori detenuti o che scontano misure alternative;

m) vigila, anche in collaborazione con le altre istituzioni preposte, sulla programmazione radiotelevisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica regionale, sotto i profili della percezione e rappresentazione infantile segnalando eventuali trasgressioni;

n) collabora con le istituzioni scolastiche, gli enti locali e le organizzazioni del privato sociale al fine di promuovere azioni di contrasto alla dispersione scolastica e azioni positive per la diffusione della cultura e del rispetto delle differenze, nonché per la gestione e il superamento dei conflitti in ambito scolastico e sociale;

o) promuove iniziative volte a prolungare, anche dopo la maggiore età e fino al loro compimento, ogni utile provvidenza in favore degli adolescenti per i quali siano in corso pubbliche attività educative, di formazione o di sostegno.>>.

Art. 10

(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 9/2014)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 (Funzione di garanzia per le persone private della libertà personale) della legge regionale 9/2014 dopo le parole <<legge 10/2014>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché dell'articolo 19, comma 3, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale), convertito, con modificazioni, dalla legge 46/2017>>.

Art. 11

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera e), L. R. 14/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 11, c. 1 bis, L.R. 9/2014.

Art. 12

(Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 9/2014)

1. Il comma 3 dell'articolo 12 (Programmazione dell'attività e dotazione finanziaria) della legge regionale 9/2014 è sostituito dal seguente:

<<3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Garante regionale presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata di osservazioni e suggerimenti, dando conto della gestione della propria dotazione finanziaria. La relazione è trasmessa ai consiglieri regionali ai fini dell'esame da parte del Consiglio regionale.>>.

Art. 13

(Modifiche alla suddivisione in capi della legge regionale 9/2014)

1. Nel testo della legge regionale 9/2014, la suddivisione in capi e le rispettive rubriche sono così modificate:

a) capo I, con la rubrica <<Disposizioni generali>>: articolo 1;

b) capo I bis, come inserito dall'articolo 2, che assume la rubrica <<Difensore civico regionale>>: articoli da 1 bis a 1 septies;

c) capo II, che assume la rubrica <<Garante regionale dei diritti della persona>>: articoli da 2 a 13;

d) capo III, con la rubrica <<Disposizioni finali>>: articoli da 14 a 16.

Art. 14

(Sostituzione del titolo della legge regionale 9/2014)

1. Il titolo della legge regionale 9/2014 è sostituito dal seguente: <<Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale>>.

Art. 15

(Disposizioni transitorie)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i componenti del Garante regionale dei diritti della persona di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 9/2014 cessano dalla carica; rimane in carica il Presidente del Garante regionale, il quale esercita tutte le funzioni dell'organo collegiale fino alla sua scadenza naturale.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge al Presidente del Garante regionale spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 6 della legge regionale 9/2014, come sostituito dall'articolo 7.

Art. 16

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 quater della legge regionale 9/2014, come inserito dall'articolo 2, dell'articolo 6 della legge regionale 9/2014, come sostituito dall'articolo 7, fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 2019.