Legge regionale 30 ottobre 2018, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Modifiche e integrazioni della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 recante "Istituzione del Garante dei diritti della persona" e istituzione del Difensore civico regionale.
Art. 10
1.
Al comma 2 dell'articolo 9 (Funzione di garanzia per le persone private della libertà personale) della legge regionale 9/2014 dopo le parole <<legge 10/2014>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché dell'articolo 19, comma 3, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale), convertito, con modificazioni, dalla legge 46/2017>>.