Legge regionale 28 giugno 2018 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Norme urgenti in materia di funzioni delle Unioni territoriali intercomunali

Art. 1

(Superamento dei termini per il completamento dell'esercizio associato obbligatorio di funzioni comunali)

1.

( ABROGATO )

(1)

2. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), è abrogato.

Note:

Comma 1 abrogato da art. 24, comma 1, lettera l), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 56 della legge regionale 18/2016)

1. All'articolo 56 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 19 le parole << e i Comuni partecipanti alle medesime>> sono sostituite dalle seguenti: << , i Comuni partecipanti alle medesime e i Comuni non partecipanti alle Unioni territoriali>> e le parole << ai fini del calcolo del limite di spesa per le UTI e i Comuni>> sono sostituite dalle seguenti: << ai fini del calcolo del limite di spesa per le UTI e i Comuni partecipanti alle medesime>>;

b) il comma 20 è abrogato.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.