Legge regionale 28 giugno 2018 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019
Norme urgenti in materia di funzioni delle Unioni territoriali intercomunali
Art. 1
(Superamento dei termini per il completamento dell'esercizio associato obbligatorio di funzioni comunali)
1.
( ABROGATO )
(1)
2. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), è abrogato.
Note:1 Comma 1 abrogato da art. 24, comma 1, lettera l), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 2
(Modifiche all'articolo 56 della legge regionale 18/2016)
1. All'articolo 56 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 19 le parole << e i Comuni partecipanti alle medesime>> sono sostituite dalle seguenti: << , i Comuni partecipanti alle medesime e i Comuni non partecipanti alle Unioni territoriali>> e le parole << ai fini del calcolo del limite di spesa per le UTI e i Comuni>> sono sostituite dalle seguenti: << ai fini del calcolo del limite di spesa per le UTI e i Comuni partecipanti alle medesime>>;
b) il comma 20 è abrogato.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.