INTERVENTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Art. 34
(Destinatari e oggetto degli interventi)
1. La Regione č autorizzata a concedere alle scuole statali e paritarie della Regione appartenente al sistema scolastico regionale, aventi la sede legale o sedi didattiche nel territorio del Friuli Venezia Giulia, contributi triennali a sostegno degli interventi previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) delle istituzioni scolastiche medesime e che risultano essere coerenti con gli obiettivi e i contenuti delle aree tematiche individuate dal Piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa di cui all'articolo 33.
3 bis. Ai fini della rendicontazione dei contributi di cui al comma 1 ai soggetti gestori delle scuole paritarie del sistema scolastico regionale si applicano le disposizioni dell'
articolo 43 della legge regionale 7/2000.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
2 Comma 2 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3 Comma 3 abrogato da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 4, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.