Art. 40
(Accordi e Protocolli di intesa)
1. Al fine di giungere alla definizione del Programma di cui all'articolo 39, comma 2, l'Amministrazione regionale č autorizzata a stipulare accordi o protocolli di intesa con le scuole regionali singole o in reti, le Universitā regionali, l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, le societā partecipate della Regione, e altri enti pubblici e istituzioni private aventi competenze in materia di scuola digitale. Gli schemi di accordo o protocollo di intesa sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione.
2. Al fine di coordinare gli interventi regionali compresi nel Programma di cui all'articolo 39, comma 2, con il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), l'Amministrazione regionale č autorizzata a stipulare accordi con il Ministero dell'istruzione, universitā e ricerca, con l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, con altri enti pubblici e con le societā partecipate della Regione. Gli schemi di accordo sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione.