Legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 8 bis aggiunto da art. 5, comma 21, lettera d), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) accessibilità: il più alto livello di qualità dello spazio aperto e dell'ambiente costruito che ne consente la totale fruizione nell'immediato; all'accessibilità corrisponde pertanto il massimo grado di fruibilità;
b) adattabilità: rappresenta un livello ridotto di qualità dello spazio aperto e dell'ambiente costruito, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l'adattabilità è, pertanto, un'accessibilità differita;
c) accomodamento ragionevole: l'introduzione di appropriate modifiche e adattamenti, che non comportino eccessivi e sproporzionati oneri, per assicurare a particolari gruppi di persone un'accessibilità e una fruibilità in piena autonomia su un piano di parità ed eguaglianza con gli altri;
d) ambiente costruito: l'edificio, lo spazio o l'insieme degli edifici e degli spazi con le relative infrastrutture, costruiti dall'uomo, in cui si svolgono le attività legate alla vita di relazione;
e) barriera architettonica: gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti; la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi;
f) persona con disabilità: persona che presenta durature o temporanee menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la sua piena partecipazione su base di uguaglianza con gli altri;
g) disabilità: la condizione di chi, per cause diverse, ha una ridotta capacità d'interazione con l'ambiente fisico e sociale, pertanto è meno autonomo nello svolgere le attività quotidiane e spesso in condizioni di svantaggio nel partecipare alla vita sociale; in questa accezione essa è intesa, pertanto, come condizione, non solo di persone con disabilità permanente ma anche temporanea a causa di situazioni o necessità particolari, in un ambiente sfavorevole;
h) fruibilità: fa riferimento alla possibilità di accesso a uno spazio aperto, ambiente urbano, strutture, edifici, beni e servizi, all'informazione e alla comunicazione, nonché ad attrezzature e servizi offerti al pubblico e all'effettiva possibilità di fruire degli stessi in condizioni di sicurezza e autonomia;
i) Progettazione universale (Universal design): metodologia ad ampio spettro che ha per obiettivo fondamentale la progettazione di edifici, spazi urbani, ambienti interni ed esterni, percorsi, spazi culturali e prodotti, finalizzata all'ottenimento di un'accessibilità e fruibilità da parte di tutte le persone nella misura più ampia possibile, senza dover ricorrere ad adattamenti o a design specialistico; non esclude però la possibilità di impiegare dispositivi dedicati per particolari gruppi di persone laddove ce ne sia bisogno; con essa si afferma il diritto umano di tutti all'inclusione sociale; progettare per tutti significa concepire ambienti, sistemi, prodotti e servizi fruibili in modo autonomo e in sicurezza da parte di persone con esigenze e abilità diverse, indipendentemente da impedimenti fisici, sensoriali, dall'età, dalle capacità personali e, in generale, dalla condizione psico-fisica di ciascuno;
j) utenza ampliata: concetto che considera le differenti caratteristiche individuali, dal bambino all'anziano, includendo tra queste anche la molteplicità delle condizioni di disabilità, permanente e temporanea, al fine di trovare soluzioni inclusive valide per tutti e non esclusivamente per le persone con disabilità;
k) visitabilità: rappresenta un livello di accessibilità limitato a una parte più o meno estesa dello spazio aperto e dell'ambiente costruito che consente, comunque, ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale;
k bis) Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA): i piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e all'articolo 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
k ter) mappatura generale dell'accessibilità: il progetto di cui all'articolo 6 che comprende la fase di predisposizione e aggiornamento dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA);
k quater) Sistema informativo unico regionale dell'accessibilità: il sistema unico nel quale confluiscono tutti i dati raccolti attraverso il rilevamento di barriere architettoniche e criticità effettuato con gli strumenti informatici di cui all'articolo 6; i dati sono visualizzati, gestiti, modificati, aggiornati, organizzati e standardizzati secondo quanto stabilito dalla Regione con il supporto di Insiel S.p.A., per gli scopi istituzionali correlati alle attività svolte in attuazione alla presente legge.
Note:
1 Lettera k bis) del comma 1 aggiunta da art. 5, comma 21, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2 Lettera k ter) del comma 1 aggiunta da art. 5, comma 21, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3 Lettera k quater) del comma 1 aggiunta da art. 5, comma 7, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 3
 (Ambito di applicazione)
2. Restano fermi i criteri generali di progettazione di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), che individua i tre livelli di qualità dello spazio costruito, nonché i criteri di progettazione per l'accessibilità riferiti alle unità ambientali e ai loro componenti, come individuati nell'articolo 4 del medesimo decreto, che costituiscono criteri minimi di qualità della progettazione.
Art. 4
 (Qualità della progettazione)
1. Obiettivo generale della presente legge è l'innalzamento della qualità della progettazione edilizia e urbanistica, da conseguirsi mediante una graduale adesione ai principi metodologici della Progettazione universale, allo scopo di riscontrare i bisogni di fruizione di un'utenza ampliata. A tal fine i progetti sono elaborati tenendo conto delle esigenze di fruizione di tutti, indipendentemente dall'età, capacità o abilità di ciascuno, in un'ottica che mira a riscontrare i seguenti criteri:
a) equità d'uso, il progetto prevede spazi e attrezzature utilizzabili da tutte le persone;
b) flessibilità d'uso, il progetto prevede spazi e attrezzature adatti a un'ampia gamma di abilità e preferenze individuali;
c) uso semplice e intuitivo, l'uso degli spazi e attrezzature risultano di facile comprensione;
d) informazioni accessibili e comprensibili, il progetto prevede che le informazioni sulla dislocazione degli spazi e sulle modalità d'uso delle attrezzature siano facilmente accessibili e interpretabili da tutte le persone;
e) sicurezza/tolleranza all'errore, il progetto prevede standard di sicurezza che riducono al minimo i rischi derivanti da eventuale uso improprio o azione accidentale da parte di tutti gli utilizzatori indipendentemente dalla loro età, capacità o abilità;
f) contenimento dello sforzo fisico, il comfort d'uso prevede un utilizzo efficace e agevole, con fatica minima da parte di tutti gli utilizzatori;
g) dimensioni e spazi per l'avvicinamento e l'uso, il progetto prevede appropriate dimensioni e spazi per l'avvicinamento, l'accessibilità, la manovrabilità e l'uso sicuro, indipendentemente dalla statura, postura e dalla mobilità dell'utilizzatore.
2. La progettazione è comunque attuata tenendo conto dell'esigenza di prevenire, o eliminare, ovvero ridurre, per quanto possibile, in relazione ai vincoli di contesto, quegli impedimenti costruttivi e ambientali che, a fronte di determinate condizioni, fisiche o di salute della persona, ovvero dovute all'età o ad altre situazioni o necessità anche temporanee, possono trasformarsi in disabilità.
Art. 5
 (Presidi di rilevanza regionale)
1. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione provvede, con apposita deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un centro unico di riferimento regionale per lo svolgimento di attività di formazione, raccolta della documentazione, diffusione dell'informazione e consulenza gratuita in materia di accessibilità.
2. Il centro unico gestisce e coordina la sua attività in adesione alle finalità di cui alla presente legge, al fine di accrescere il livello della qualità della progettazione su tutto il territorio regionale e di innalzare il livello di accessibilità dello spazio aperto e dell'ambiente costruito. Compiti del centro unico regionale sono:
a) fornire consulenza tecnica alle amministrazioni pubbliche della Regione e ai privati proprietari di edifici, costruzioni e impianti, soggetti alle prescrizioni tecniche sulle barriere architettoniche;
b) assistere i liberi professionisti operanti nei settori di intervento di cui alla presente legge;
c) promuovere iniziative di formazione e aggiornamento professionale e di informazione, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della presente legge;
d) elaborare studi, ricerche e rilevamenti sull'accessibilità e sulla consistenza delle barriere architettoniche nel territorio regionale;
e) elaborare un sistema di classificazione dell'accessibilità mediante l'individuazione di parametri univoci di valutazione di edifici e percorsi, allo scopo di rendere omogeneo e coordinato il percorso di mappatura di cui all'articolo 6, comma 1;
f) promuovere iniziative di sensibilizzazione dei cittadini, per contribuire a diffondere la cultura dell'accessibilità;
g) raccogliere e catalogare la documentazione utile sulla normativa vigente, nonché sulle soluzioni edilizie e tecniche adottate che hanno permesso di ottenere i risultati migliori in materia di accessibilità;
h) predisporre le linee guida di cui all'articolo 6, comma 3.
4. Allo scopo di promuovere la diffusione di una cultura dell'accessibilità, anche mediante il trasferimento del know-how e la raccolta e condivisione di buone pratiche, la Regione sostiene lo sviluppo dell'attività del centro unico, con particolare riguardo all'attività di formazione svolta a favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni della Regione, nonché degli iscritti agli Ordini e Collegi professionali e degli addetti del comparto edilizio e urbanistico.
5. Le attività del centro unico sono svolte in collaborazione con il sistema universitario e della ricerca del Friuli Venezia Giulia.
7. La Giunta regionale può attribuire al centro unico funzioni e compiti aggiuntivi, anche su sollecitazione dei soggetti di cui al comma 4, che ne abbiano interesse.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 5, comma 21, lettera b), numero 1), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 21, lettera b), numero 2), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3 Comma 3 ter aggiunto da art. 5, comma 21, lettera b), numero 2), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4 Comma 6 sostituito da art. 5, comma 21, lettera b), numero 3), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 7, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 6
 (Competenze della Regione)
1. Nella predisposizione di piani, programmi, progetti generali e di settore la Regione tiene conto dell'obiettivo del conseguimento del massimo grado di accessibilità dello spazio aperto e dell'ambiente costruito su tutto il territorio della regione, di concerto con le amministrazioni locali. A questo fine avvia un progetto di mappatura generale dell'accessibilità avente ad oggetto, prioritariamente, gli edifici pubblici e i percorsi urbani ed extra urbani, da individuarsi a cura dei Comuni, sulla base dell'importanza che gli stessi rivestono in relazione alle comunità territoriali di riferimento.
2. Il progetto di mappatura generale rappresenta un macro-obiettivo di lungo termine che accompagna il processo di miglioramento dell'accessibilità su tutto il territorio regionale; per darvi attuazione la Regione adotta un orientamento in itinere, secondo un modello di progetto a sviluppo incrementale da realizzarsi in fasi successive e finalizzato al conseguimento di un'informazione sempre più completa e condivisa sull'accessibilità dello spazio aperto e dell'ambiente costruito sul territorio regionale. Il progetto di mappatura è attuato per iniziativa del soggetto che intende aderirvi; in quest'ottica, esso potrà riguardare, sin dalla fase di avvio, anche gli edifici di proprietà privata aperti al pubblico.
3. La Regione coordina il progetto di mappatura dotando i Comuni, nonché le pubbliche amministrazioni con sede in regione e i privati che ne facciano richiesta, di linee guida e di strumenti informatici atti a raccogliere dati omogenei sulle barriere architettoniche esistenti, con riferimento a luoghi, percorsi ed edifici pubblici, e restituire informazioni sintetiche, tramite georeferenziazione, sul grado di fruibilità degli stessi. A tal fine la Regione adotta un sistema di classificazione dell'accessibilità definito e codificato dal centro unico di cui all'articolo 5.
Art. 8
1. I Comuni attuano il progetto di mappatura di cui all'articolo 6 raccogliendo i dati e le informazioni relative ai percorsi e agli edifici che intendono mappare e georeferenziare, anche al fine di stabilire un ordine di priorità degli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, da definirsi sulla base dell'importanza del percorso o dell'edificio per la comunità di riferimento, della difficoltà dell'intervento e dei costi stimati in relazione al tipo di soluzione individuata per ciascuna barriera rilevata. Qualora i Comuni abbiano già adottato il PEBA il progetto di mappatura prende avvio in relazione ai percorsi e agli edifici in esso individuati.
2. I Comuni individuano le priorità di cui al comma 1 ed elaborano i PEBA secondo le linee guida di cui all'articolo 8 bis, comma 3, anche limitatamente a singole aree o settori d'intervento.
3. Laddove il percorso di mappatura e georeferenziazione riguardi un ambito territoriale sovra-comunale, per lo svolgimento dell'attività correlata al progetto, i Comuni si organizzano in forma associata individuando al loro interno un Comune capofila.
5. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda redatta su modello predisposto dal Servizio competente, nella misura massima pari al 70 per cento del costo complessivo dell'intervento e non può, in ogni caso, superare l'importo di 100.000 euro annui.
6. La domanda è presentata alla Direzione centrale competente corredata della relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico della spesa prevista e di un cronoprogramma. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti, le domande ammesse restano valide e la concessione del finanziamento è disposta a valere sulle risorse degli esercizi successivi.
8. La Direzione centrale competente può effettuare controlli a campione per verificare l'aderenza degli interventi previsti ai criteri della Progettazione universale, avvalendosi del supporto del soggetto di cui all'articolo 5, comma 3. A tal fine richiede al Comune l'invio del progetto esecutivo e, in caso di non aderenza, ne chiede l'adeguamento ai fini della liquidazione del contributo. Il termine di liquidazione del contributo è sospeso per la durata della relativa attività istruttoria.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 5, comma 16, L. R. 20/2018
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 21, lettera c), numero 1), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 5, comma 21, lettera c), numero 2), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
5 Parole aggiunte al comma 4 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
6 Comma 4 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
7 Comma 4 ter aggiunto da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
8 Comma 4 quater aggiunto da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
9 Comma 6 sostituito da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
10 Articolo sostituito da art. 5, comma 7, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 8 bis
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni un contributo a sostegno delle spese per la predisposizione dei PEBA.
3. Il contributo è concesso ai Comuni che predispongono il PEBA secondo le linee guida metodologiche approvate dalla Regione, utilizzando gli strumenti informatici di cui all'articolo 6.
4. I Comuni possono presentare istanza di contributo in forma aggregata attraverso l'individuazione di un Comune capofila e realizzando un PEBA che riguardi una o più aree o settori d'intervento del territorio dei Comuni aggregati. In tal caso il contributo massimo concedibile è dato dalla somma dei contributi erogabili a ciascun Comune in relazione alla propria popolazione residente.
5. Il contributo può essere richiesto una sola volta nell'arco di un triennio e viene concesso solo in relazione a PEBA che hanno a oggetto aree, percorsi ed edifici non ancora analizzati. Il contributo può essere richiesto anche in relazione ad aree, percorsi ed edifici già analizzati in PEBA precedenti, ma non finanziati ai sensi del presente articolo.
6. Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda.
7. L'incarico è affidato entro centottanta giorni dalla data del decreto di concessione del contributo. Nel caso di mancato rispetto del termine l'organo concedente, su istanza del beneficiario e in presenza di motivate ragioni, ha facoltà di fissare un nuovo termine.
8. I contributi sono concessi mediante il procedimento a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, a seguito di emissione di avviso, approvato con decreto del Direttore del Servizio competente nel quale sono indicati le modalità e i termini di presentazione delle domande e di erogazione del contributo, nonché la tipologia delle spese ammissibili.
9. La domanda è presentata alla Direzione centrale competente e contiene l'indicazione dei costi previsti.
10. Le domande sono ammesse a contributo fino all'esaurimento dei fondi a disposizione.
11. Il provvedimento di concessione del contributo è adottato entro novanta giorni dalla data del provvedimento con cui è approvato l'elenco delle domande ammesse.
12. Per favorire l'acquisizione dei dati relativi ai PEBA già elaborati senza l'ausilio degli strumenti informatici di cui all'articolo 6, comma 3, nel sistema informativo unico regionale dell'accessibilità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni un contributo una tantum a copertura dei costi sostenuti per trasferire i dati nel sistema medesimo. Il contributo massimo concedibile è pari a 3.000 euro e non può, in ogni caso, superare il costo totale effettivamente sostenuto dal Comune per questa finalità. Le disposizioni di cui ai commi da 6 a 11 si applicano anche in relazione al contributo di cui al presente comma.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 5, comma 21, lettera d), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2 Articolo sostituito da art. 5, comma 7, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 9
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 5 è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2018, di 50.000 euro per l'anno 2019 e di 50.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
2. Per le finalità di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
3. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 1.300.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2018, di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 500.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte per complessivi 100.000 euro, suddivisi in ragione di 50.000 euro per l'anno 2018 e di 50.000 euro per l'anno 2019, mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) -Titolo n. 1 (Spese correnti), e di 50.000 euro per l'anno 2020 mediante storno di pari importo dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si fa fronte mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si fa fronte mediante storno di pari importo dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
7. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.