Legge regionale 01 dicembre 2017, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.
Art. 44
 (Sanzioni amministrative in materia di pesca sportiva)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie in materia di pesca sportiva:
d) da 30 euro a 120 euro in caso di esercizio della pesca da parte di minori in assenza dell'accompagnatore ai sensi dell'articolo 27, comma 12.
4. Nei casi di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 3, la sanzione è raddoppiata.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), numero 1), si applica la confisca degli attrezzi e degli strumenti di pesca.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera d), l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è ridotta a metà nei minimi e nei massimi nel caso di violazione commessa dai minori di anni diciotto.
Note:
1 Parole soppresse al numero 1) della lettera b) del comma 1 da art. 2, comma 11, lettera c), L. R. 12/2018
2 Numero 5) della lettera a) del comma 1 sostituito da art. 36, comma 3, lettera a), L. R. 6/2021
3 Numero 1) della lettera a) del comma 2 sostituito da art. 36, comma 3, lettera b), L. R. 6/2021
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 36, comma 3, lettera c), L. R. 6/2021
5 Numero 3 bis) della lettera a) del comma 2 aggiunto da art. 10, comma 1, lettera g), L. R. 8/2022