Legge regionale 01 dicembre 2017, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.
Art. 39
 (Obblighi ittiogenici)
1. I titolari delle concessioni di derivazione di acque pubbliche superficiali per usi industriali, irrigui, idroelettrici e di piscicoltura, rilasciate, rinnovate o oggetto di variante dopo l'entrata in vigore della presente legge, contribuiscono annualmente alla copertura dei costi per il ripopolamento ittico delle acque interne.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 9/2019
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 85, lettera a), L. R. 13/2023
3 Comma 2 .1 aggiunto da art. 3, comma 85, lettera b), L. R. 13/2023