Art. 3
(Ambito territoriale di applicazione)
1. La presente legge si applica nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia individuate nella cartografia approvata dalla Giunta regionale tenuto conto di quanto disposto dal comma 2.
2. La presente legge non si applica nelle acque ricadenti all'interno della conterminazione della laguna di Marano-Grado di cui all'
articolo 30 della legge 5 marzo 1963, n. 366 (Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado), a eccezione degli attrezzi da pesca fissi ivi esistenti impiegati per la pesca professionale.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano nei siti Rete Natura 2000 e nelle aree protette di cui alla
legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), se compatibili con i piani di gestione e le misure di conservazione.