Legge regionale 01 dicembre 2017, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.
Art. 28
 (Autorizzazione per la gestione della pesca sportiva nei laghetti)
1. Fatta salva l'osservanza degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia sanitaria, la gestione privata della pesca sportiva negli specchi d'acqua situati su fondi di proprietà privata o appartenenti al patrimonio degli enti pubblici è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte dell'ETPI ai titolari o ai conduttori che ne fanno richiesta.
2. A seguito dell'autorizzazione di cui al comma 1 l'esercizio della pesca sportiva non è soggetto alle disposizioni degli articoli 23 e 27 e può svolgersi a pagamento.
4. Il regolamento individua i criteri e le modalità per il rilascio, il rinnovo, il subentro e la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1.
5. Dagli specchi d'acqua di cui al comma 1 non può essere trasferito alcun esemplare ancora in vita, salvo il caso di trasferimento di specie ittiche da parte del titolare dell'autorizzazione in altri specchi d'acqua di cui al comma 1 o impianti di piscicoltura nel rispetto di quanto stabilito dalla rispettiva autorizzazione.