Legge regionale 10 novembre 2017 , n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità.

Art. 1

(Disposizioni di carattere finanziario)

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni per gli anni 2017-2019 e del bilancio per l'anno 2017 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie di cui alla annessa Tabella A1 relativa alle entrate regionali.

2. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 e del bilancio per l'anno 2017 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie e alle missioni e ai programmi di cui alla annessa Tabella A2 relativa all'iscrizione di assegnazioni vincolate.

3. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie di entrata e alle missioni e ai programmi di spesa di cui alla annessa Tabella A3 relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.

Art. 2

(Attività produttive)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a PromoTurismoFVG risorse finanziarie destinate alla concessione di un contributo straordinario all'associazione Sci club 70 ASDR per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria della pista di sci artificiale sita nel Comune di Duino Aurisina.

2. La domanda per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 1 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'associazione Sci club 70 ASDR alla PromoTurismoFVG corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.

3. Con il provvedimento di concessione sono fissati le modalità e i termini per la rendicontazione del contributo nel rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo.

4. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 55.

5. Per le finalità previste dall'articolo 46 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), al fine dell'utilizzo delle ulteriori risorse a ciò destinate, i soggetti beneficiari possono presentare domanda, corredata di una relazione illustrativa, alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti condizioni e modalità per l'erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

6. Al comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), dopo la parola: << proprietà>> sono inserite le seguenti: << o comunque nella disponibilità>>.

7. La fruibilità turistica delle infrastrutture realizzate dagli enti pubblici con i contributi di cui all'articolo 61 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistiche e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), può essere conseguita anche mediante la gestione delle infrastrutture stesse da parte di terzi, purché gli enti pubblici ne garantiscano il vincolo di destinazione turistica per la durata originariamente prevista e provvedano a comunicare annualmente il rispetto del vincolo medesimo alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive.

8. Alle domande di cui all'articolo 106, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), nonché a quelle presentate ai sensi dell'articolo 62, comma 3, della medesima legge regionale sul bando emanato entro il 31 marzo 2017 non trova applicazione quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 27 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)).

9. Al comma 17 dell'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), le parole << lettera d)>> sono sostituite dalle seguenti: << lettera e)>>.

10.

( ABROGATO )

(2)

11. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 55.

12. Al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi in ambito sociale e il miglior utilizzo degli immobili adibiti a uso di abitazione nell'agglomerato industriale di interesse regionale di cui alla planimetria allegata sub A alla legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste.), i complessi condominiali e gli alloggi con funzione di edilizia residenziale, comprese le relative pertinenze, di proprietà dell'Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT), entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono affidati in gestione all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Trieste (Ater), al fine di mantenere la destinazione locatizia in essere.

13. Con convenzione, da stipularsi tra il Commissario liquidatore dell'EZIT, o, in alternativa, tra il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana e l'Ater, sono stabilite le modalità per la gestione degli immobili di cui al comma 12.

(14)

14. La convenzione di cui al comma 13 è senza oneri a carico dell'EZIT, o, in alternativa, del Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana.

(15)

15.

( ABROGATO )

(16)

16. Dopo il comma 3 dell'articolo 70 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), è aggiunto il seguente:

<<3 bis. In sede di prima applicazione il numero dei consiglieri può essere elevato a cinque, per il primo quadriennio, per il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, di cui due designati dall'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale.>>

17. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 86 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), è abrogata.

18. La disposizione di cui al comma 17 si applica anche alle domande già presentate per le finalità di cui all'articolo 86 della legge regionale 3/2015 alla data di entrata in vigore della presente legge.

19. Al comma 53 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), l'anno << 2017>> è sostituito dal seguente: << 2018>>.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo (COSILT) un finanziamento pari a 1.400.000 euro, per la realizzazione di un'infrastruttura locale atta a creare, nell'ambito degli agglomerati industriali di Tolmezzo e Amaro anche al di fuori della zona omogenea D1 del PRGC vigente, un contesto favorevole per l'insediamento di attività industriali e artigianali in area montana, per favorire l'incremento dell'occupazione e rimuovere le condizioni di marginalità del territorio montano.

21. Il finanziamento di cui al comma 20 è concesso a seguito della presentazione della domanda da effettuarsi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Servizio sviluppo economico locale, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

22. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo la disciplina della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

23. Il finanziamento di cui al comma 20 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014 e non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento.

24. Per le finalità previste dal comma 20 è destinata la spesa di 1.400.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 54.

25. Nell'ambito delle iniziative volte a favorire e sostenere l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per le finalità di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a) della stessa legge regionale 20/2006, a sollievo degli oneri relativi ai costi salariali per il mantenimento in occupazione delle persone svantaggiate nel biennio 2015 e 2016, rimasti a carico delle cooperative sociali che non hanno beneficiato di analoghi contributi, per la suddetta finalità e per le medesime spese, a valere sui fondi gestiti dalle Province per il periodo di riferimento.

26. Le cooperative sociali destinatarie dell'intervento di cui al comma 25 presentano domanda di contributo alla Direzione centrale e al Servizio competente in materia di incentivazione della cooperazione sociale secondo le modalità fissate con decreto del Direttore centrale che approva l'apposita modulistica.

27. Possono beneficiare del contributo di cui al comma 25 le cooperative sociali che nell'anno 2017 presentano anche una domanda di contributo per le iniziative finanziabili ai sensi dell'articolo 14, comma 3 della legge regionale 20/2006 e del relativo regolamento di attuazione.

28. Il contributo è concesso, nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, con procedura valutativa a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, a seguito dell'istruttoria per la verifica dell'ammissibilità della domanda. L'ammontare del contributo spettante è determinato applicando alla spesa ritenuta ammissibile la percentuale di contribuzione prevista, con riferimento al periodo di mantenimento in occupazione del personale svantaggiato, per i contributi concessi per la medesima finalità dalla Provincia competente per territorio in base alla sede legale della cooperativa sociale istante.

29. Per le finalità previste dal comma 25 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 55.

30. Le disponibilità relative alle annualità 2018, 2019 e 2020 derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui all'articolo 2, commi da 21 a 26 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019.), sono assegnate a ciascun consorzio di sviluppo economico locale che ha rinegoziato i rispettivi mutui e ne ha comunicato all'Amministrazione regionale gli elementi di dettaglio entro il 15 settembre 2017, secondo il seguente prospetto riepilogativo:

DENOMINAZIONE CONSORZIOIMPORTO DISPONIBILITA' ANNUALITA' 2018IMPORTO DISPONIBILITA' ANNUALITA' 2019IMPORTO DISPONIBILITA' ANNUALITA' 2020
COSILT-Consorzio di Sviluppo economico locale di Tolmezzo98.734,0098.734,0098.592,04

(4)(5)

31. Le disponibilità di cui al comma 30 sono trasferite ai consorzi per le finalità di cui all'articolo 85 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), previa presentazione di un dettagliato programma degli interventi da realizzare.

32. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 30 e 31 è destinata la spesa complessiva di 102.140,84 euro suddivisa in ragione di 51.070,42 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 55.

33. I consorzi di sviluppo economico locale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), ovvero hanno rinunciato alla domanda presentata, possono presentarla entro il 15 gennaio 2018, anche in deroga a quanto prescritto dal combinato disposto del comma 2, lettera a), del medesimo articolo e dell'articolo 9, comma 1, del regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza ai sensi dell'articolo 86 della legge regionale 3/2015, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 84.

(1)

34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al CATT FVG le risorse disponibili sul Fondo per contributi alle imprese turistiche di cui all'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2<<Disciplina organica del turismo>>) destinate al finanziamento degli interventi incentivanti di cui all'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive). L'erogazione delle predette somme è effettuata nel corso dell'esercizio 2018.

35. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali correlate alla crescita e al consolidamento del tessuto produttivo regionale, sostiene iniziative finalizzate alla programmazione e all'implementazione delle politiche europee, nazionali e regionali di stimolo alla ricerca e innovazione.

(3)(6)(13)(19)

36. Le iniziative di cui al comma 35 sono attuate tramite i soggetti gestori dei cluster di cui all'articolo 15, commi 2 bis, 2 ter e 2 ter.1, della legge regionale 3/2015, nel rispetto di programmi definiti, sentiti gli uffici competenti, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive e, con riferimento al cluster di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 3/2015, dell'Assessore competente in materia agroalimentare, per le attività istituzionali riguardanti:

a) la predisposizione, revisione, implementazione della strategia regionale di specializzazione intelligente (S3)

b) la partecipazione alle piattaforme tematiche della Commissione europea relative ai settori di appartenenza dei cluster, cui la Regione aderisce nell'ambito della Strategia di specializzazione intelligente (S3);

c) la partecipazione ai Cluster Tecnologici Nazionali ai quali aderiscono i cluster;

d) attività strumentali rispetto a quelle di cui alle lettere a), b) e c).

(7)(17)(18)(20)

37. Per l'anno 2017 i programmi di cui al comma 36 sono approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive e possono riferirsi a iniziative già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge con le spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio 2017.

38. Per le finalità previste dai commi 35 e 36 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 55.

39.

( ABROGATO )

(8)

40.

( ABROGATO )

(9)

40 bis. Le risorse annuali destinate a sostenere le iniziative di cui al comma 35 sono suddivise in misura uguale fra tutti i soggetti attuatori di cui al comma 36. La riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse stanziate annualmente a favore dei cluster è effettuata con deliberazione della Giunta regionale di variazione del bilancio finanziario di gestione.

(11)

40 ter. L'attuazione delle iniziative di cui al comma 35 da parte del soggetto gestore del cluster di cui all' articolo 15, comma 2, della legge regionale 3/2015, non rientra tra le attività specifiche per le quali viene riconosciuto il rimborso ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 3, commi da 6 a 9, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).

(12)

41.

( ABROGATO )

(10)

42. Per le finalità previste dai commi 39 e 40 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 55.

43. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), dopo le parole << straordinaria manutenzione>> sono aggiunte le seguenti: << di strutture ricettive turistiche esistenti, comprese la costruzione di nuovi edifici e la realizzazione degli annessi impianti da destinare in via esclusiva all'esercizio di imprese turistiche>>.

44. Dopo il comma 4 dell'articolo 59 della legge regionale 21/2016, è aggiunto il seguente:

<< 4 bis. Per i lavori e per le opere di cui al comma 2 non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).>>

45. È fissato in sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un termine straordinario entro il quale le cooperative e le associazioni interessate ai contributi previsti dall'articolo 2, commi da 56 a 62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), possono presentare domanda di contributo secondo le modalità determinate dal regolamento di esecuzione emanato ai sensi del comma 62 del citato articolo 2.

46. Per le finalità di cui al comma 45 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 7 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 55.

47. Per il finanziamento delle domande di contributo di cui al comma 45 presentate nell'anno 2017 nel termine previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 094/Pres., è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 7 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 55.

48. Le spese sostenute dai Consorzi di sviluppo economico locale per sponsorizzazioni, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza finanziate con trasferimenti aggiuntivi e specifici trasferiti da parte di soggetti terzi non sono sottoposte ai limiti di contenimento della spesa previsti dalla normativa vigente.

49. L'Unione territoriale intercomunale del Gemonese è autorizzata a utilizzare l'economia contributiva sul finanziamento pluriennale concesso con il decreto del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 3110 del 2 dicembre 2010 per la realizzazione del progetto definitivo "Opere complementari in Comune di Gemona del Friuli per la realizzazione della pista ciclabile Venzone-Gemona del Friuli-Trasaghis - Ciclabile Centro Studi" approvato dall'Ufficio di Presidenza dell'Ente con deliberazione n. 48 del 26 luglio 2017.

50. L'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane è autorizzata a utilizzare l'economia contributiva sul finanziamento pluriennale concesso con il decreto del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 3050 del 29 novembre 2010 per la realizzazione del progetto definitivo "Interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla riduzione del fabbisogno energetico per riscaldamento e climatizzazione nell'edificio adibito a latteria in località Pradis di Sopra nel Comune di Clauzetto - gruppo C" , approvato dall'Ufficio di Presidenza dell'Ente con deliberazione n. 105 dell'11 settembre 2017.

51. Le Unioni territoriali intercomunali di cui ai commi 49 e 50 provvederanno alla ridefinizione dell'oggetto del contratto di mutuo stipulato, ai fini dell'acquisizione delle risorse per la copertura finanziaria dei lavori originariamente previsti, dalle Comunità montane a cui sono subentrate, dandone comunicazione al Servizio coordinamento politiche per la montagna.

52. Al comma 5 duodecies dell'articolo 10 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste), le parole << entro due anni dalla nomina>> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 30 giugno 2018>>.

53. Al comma 143 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), dopo le parole << in montagna>> sono inserite le seguenti: << , nonché ai gestori dei rifugi alpini di difficile accessibilità>>.

54. Per le finalità previste dal comma 143 dell'articolo 2 della legge regionale 14/2016, come modificato dal comma 53, è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 55.

55. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella B.

Note:

Parole aggiunte al comma 33 da art. 2, comma 9, L. R. 44/2017

Comma 10 abrogato da art. 2, comma 10, L. R. 44/2017 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 44/2017.

Parole aggiunte al comma 35 da art. 2, comma 35, L. R. 45/2017

Parole sostituite al comma 30 da art. 2, comma 37, lettera a), L. R. 45/2017

Prospetto riepilogativo sostituito da art. 2, c. 37, lett. b), L.R. 45/2017.

Comma 35 sostituito da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 25/2018 , con effetto dall'1 gennaio 2019, come disposto dall'art. 2, c. 2, L.R. 25/2018.

Comma 36 sostituito da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 25/2018 , con effetto dall'1 gennaio 2019, come disposto dall'art. 2, c. 2, L.R. 25/2018.

Comma 39 abrogato da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 25/2018 , con effetto dall'1 gennaio 2019, come disposto dall'art. 2, c. 2, L.R. 25/2018.

Comma 40 abrogato da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 25/2018 , con effetto dall'1 gennaio 2019, come disposto dall'art. 2, c. 2, L.R. 25/2018.

10  Comma 41 abrogato da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 25/2018 , con effetto dall'1 gennaio 2019, come disposto dall'art. 2, c. 2, L.R. 25/2018.

11  Comma 40 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 25/2018 , con effetto dall'1 gennaio 2019, come disposto dall'art. 2, c. 2, L.R. 25/2018.

12  Comma 40 ter aggiunto da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 25/2018 , con effetto dall'1 gennaio 2019, come disposto dall'art. 2, c. 2, L.R. 25/2018.

13  A decorrere dall'1/1/2019, l'art. 7, c. 23, L.R. 29/2018 abroga il c. 35 dell'art. 2, L.R. 45/2017 modificativo del c. 35, del presente articolo.

14  Parole sostituite al comma 13 da art. 72, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019

15  Parole sostituite al comma 14 da art. 72, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019

16  Comma 15 abrogato da art. 72, comma 1, lettera c), L. R. 6/2019

17  Parole sostituite al comma 36 da art. 2, comma 16, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

18  Parole aggiunte al comma 36 da art. 2, comma 16, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

19  Parole soppresse al comma 35 da art. 36, comma 2, lettera a), L. R. 3/2021

20  Parole soppresse al comma 36 da art. 36, comma 2, lettera b), L. R. 3/2021

Art. 3

(Risorse agricole e forestali)

1. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) è autorizzata a sostenere, con oneri a carico del proprio bilancio, le spese rendicontate dal Consorzio di bonifica delegatario per l'acquisizione e l'asservimento delle aree e degli immobili derivanti dai lavori di costruzione, completamento e trasformazione di impianti pluvirrigui di cui all'articolo 2, comma 81 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015).

2. Le imprese a cui sono stati concessi ma non ancora erogati finanziamenti agevolati per la realizzazione di piani di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1 della legge regionale 18/2004, al fine di consentire l'effettiva e completa realizzazione dei piani, possono chiedere la concessione di aiuti in conto capitale ai sensi dell'articolo 6, comma 67, della legge regionale 15/2005 con le modalità e nei limiti di importo previsti dal relativo regolamento di attuazione.

3. Le domande per la concessione degli aiuti di cui al comma 2 sono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in deroga al termine previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 25.

4. La concessione degli aiuti di cui al comma 2 avviene in osservanza dei settori di intervento e delle priorità individuati, dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 68, della legge regionale 15/2005, con riferimento all'anno di presentazione delle domande per i finanziamenti agevolati già concessi.

5. Per le finalità di cui al comma 2 è destinata la spesa di un milione di euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 20.

6. Al settimo comma dell'articolo 7 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), le parole << del tasso sostitutivo del tasso ufficiale di sconto determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 213/1998, tempo per tempo vigente>> sono sostituite dalle seguenti: << di quattro punti percentuali>>.

7. Al fine di garantire l'operatività delle associazioni dei tartufai costituite in ambito regionale nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 15, comma 3 bis, della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per le iniziative realizzate e programmate nell'anno 2017 ai sensi dell'articolo 15, comma 3 della legge medesima, i seguenti contributi:

a) alle associazioni dei tartufai riconosciute ai sensi dell'articolo 9, comma 1 bis, della legge regionale 23/1999: un contributo pari al novanta per cento delle spese, nel limite massimo di 10.000 euro;

b) alle altre associazioni dei tartufai: un contributo pari al settanta per cento delle spese, nel limite massimo di 5.000 euro.

8. I contributi di cui al comma 7 sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 352 di data 24 dicembre 2013.

9. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate dalla relazione illustrativa delle iniziative realizzate e programmate, dal preventivo delle spese programmate, dalla rendicontazione delle spese sostenute e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), relativa agli aiuti "de minimis".

10. I contributi di cui al comma 7 sono concessi e integralmente liquidati con decreto del direttore del Servizio competente in deroga a quanto previsto dall'articolo 40, comma 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e, in caso di risorse insufficienti, le somme spettanti a ciascun beneficiario sono proporzionalmente ridotte. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità della rendicontazione.

11. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata l'ulteriore somma di 5.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 20.

12. Al fine di sostenere il settore della pioppicoltura anche a seguito degli eventi atmosferici eccezionali verificatisi nell'anno in corso, nel 2017 le domande per l'accesso alla sottomisura 8.1, operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 possono essere presentate anche dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 20 dicembre 2017 ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 4 marzo 2016, n. 44 (Regolamento di attuazione per l'accesso alla sottomisura 8.1, operazione 8.1.1, imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR)).

13. Al fine di evitare il doppio finanziamento per la medesima superficie, qualora il beneficiario abbia presentato domanda di aiuto per la sottomisura 8.1, operazione 8.1.1 alla data di entrata in vigore della presente legge, la concessione dell'aiuto richiesto ai sensi del comma 12 è subordinata al ritiro, in tutto o in parte, della domanda già presentata.

14. In conformità a quanto previsto dall'articolo 112, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nelle more dell'adozione del regolamento sulle attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari di cui all'articolo 20, comma 1 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), per il 2017, i frantoi che moliscono una quantità annuale di olive inferiore a 1.500 quintali sono esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione preventiva di cui all'articolo 3 della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari).

15. Il comma 5 bis dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), è sostituito dal seguente:

<< 5 bis. Per le finalità di cui al comma 2, il Programma di sviluppo rurale attiva ulteriori strumenti finanziari, in osservanza dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. L'Autorità di Gestione è autorizzata, con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, a sottoscrivere accordi di finanziamento con il gestore degli strumenti finanziari medesimi. L'accordo di finanziamento specifica i termini di attivazione dello strumento.>>

16. Al fine di garantire il prosieguo su base territoriale delle attività di soccorso della fauna selvatica di cui all' articolo 21 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), le convenzioni in essere sono prorogate fino al 30 giugno 2020.

(1)(2)

17. A decorrere dall'1 gennaio 2018 gli importi delle convenzioni in essere sono aggiornati secondo quanto previsto dall'Allegato A alla presente legge, previa accettazione scritta del contraente.

18. Le future procedure per l'affidamento dei servizi di cui al comma 16, tengono conto:

a) dell'esigenza di garantire la presenza di almeno un centro di recupero entro il perimetro di ciascuna delle soppresse Province o loro sub-articolazioni;

b) dell'esigenza di remunerare il servizio individuando una quota forfettaria a rimborso delle spese generali di funzionamento ed una proporzionale che tenga conto anche del numero degli esemplari consegnati ad ogni struttura.

19. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 16 e 17 si fa fronte con le risorse già allocate alla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

20. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella C.

Note:

Parole sostituite al comma 16 da art. 3, comma 5, L. R. 20/2018

Parole sostituite al comma 16 da art. 3, comma 16, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Art. 4

(Tutela dell'ambiente e energia)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella D.

Art. 5

(Assetto del territorio e edilizia)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere e contestualmente erogare alla Fondazione Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO, di cui all'articolo 6, comma 31, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), l'importo di 35.000 euro per l'organizzazione e la realizzazione di eventi culturali (mostre, performances, conferenze), da realizzarsi nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della promozione delle Dolomiti patrimonio dell'umanità UNESCO.

2. Per finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 9.

3. Al comma 19 dell'articolo 5 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), sono apportate le seguenti modifiche: le parole << A seguito>> sono sostituite dalle seguenti: << Nelle more>>, le parole << dall'Agenzia del Demanio al Comune di Udine>> sono sostituite dalle seguenti: << all'Azienda pubblica di servizi alla persona Asp La Quiete>> e le parole << , in qualità di soggetto avente titolo ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 19/2009>> sono soppresse.

4. Al comma 28 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), le parole << non si applica l'articolo 32>> sono sostituite dalle seguenti: << non si applicano gli articoli 32, 32 bis e 32 ter>>.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico - servizio regionale Soccorso Alpino e Speleologico Friuli Venezia Giulia (CNSAS) un contributo pari a 100.000 euro da destinarsi alla copertura degli oneri già sostenuti e da sostenersi nell'anno 2017, per potenziare l'efficacia degli interventi di ricerca, recupero e soccorso di persone disperse.

6. Per le finalità di cui al comma 5 il CNSAS, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta apposita istanza di concessione del contributo.

7. Al comma 11 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), dopo le parole << i contributi>>sono aggiunte le seguenti: << di cui all'articolo 4, commi da 55 a 56 quater, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), nel limite massimo di 18 milioni di euro e con riferimento agli stanziamenti previsti per l'esercizio finanziario 2017>> e le parole << di cui al comma 10 nell'esercizio 2017>> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 31 dicembre 2017>>.

8. In sede di prima applicazione e per l'anno 2017 i contributi per le iniziative di costruzione e di recupero attivate dalle Ater in esecuzione dell'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), sono concessi su dimostrazione, contestualmente alla domanda di contributo, della disponibilità dell'immobile e dell'avvenuta presentazione al Comune dell'istanza di convenzionamento.

9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella E.

Art. 6

(Trasporti e diritto alla mobilità)

1. Alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 11 le parole << senza oneri>> sono sostituite dalle seguenti: << senza costi tariffari di competenza regionale>>;

b) nella rubrica dell'articolo 12 le parole << di motorizzazione civile>> sono sostituite dalle seguenti: << di collaudo>>;

c) al comma 1 dell'articolo 12 le parole << di motorizzazione civile>> sono sostituite dalle seguenti: << di collaudo>>.

2.

( ABROGATO )

(1)

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella F.

Note:

Comma 2 abrogato da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 9/2022

Art. 7

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 6 ottobre 2017, n. 33 (Norme per la promozione del diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa), è destinata la spesa complessiva di 1.000 euro, suddivisa in ragione di 500 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.

2. Al fine di consentire la prosecuzione di un progetto di investimento che ha già beneficiato di contributi regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Diocesi di Concordia-Pordenone un contributo straordinario per l'ampliamento dell'area espositiva del Museo Diocesano di Arte Sacra di Pordenone presso le sale liberatesi a seguito dello spostamento dei volumi della biblioteca del Seminario diocesano di Concordia - Pordenone presso la nuova sede della biblioteca medesima.

3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla struttura competente in materia di beni culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Sono ammissibili le spese per la progettazione dell'intervento descritto nella domanda di contributo e per l'allestimento delle aree espositive, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione dell'intervento stesso e sostenute dal soggetto richiedente il contributo successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione del rendiconto.

5. Il contributo è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite delle risorse disponibili, con decreto da emanare entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Con il decreto di concessione è disposta inoltre l'erogazione del 70 per cento del contributo ed è fissato il termine di rendicontazione della spesa. Il rendiconto è presentato per un importo non inferiore all'ammontare del contributo stesso.

6. Per le finalità previste dal comma 2 è destinata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.

7. Ai fini della rendicontazione dei contributi concessi nell'anno 2017 ai nuovi sistemi bibliotecari costituiti nel medesimo esercizio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera k), del Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 236, sono ammissibili a rendiconto le spese generate dall'1 luglio 2017 al 31 dicembre 2017.

8. Ai fini della rendicontazione dei contributi concessi nell'anno 2017 alle biblioteche riconosciute di interesse regionale nel medesimo esercizio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 33, comma 3, del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 236/2016, sono ammissibili a rendiconto le spese generate dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

9. Al comma 25 quater dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), le parole << 31 dicembre 2017>> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2018>>.

10. All'articolo 17 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 17 (Norme urgenti in materia di cultura e sport), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9 le parole << alla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: << alla data del 31 dicembre 2017>>;

b) al comma 10 le parole << entro il termine perentorio del 31 dicembre 2017>> sono sostituite dalle seguenti: << entro il termine perentorio del 31 dicembre 2018>>.

11. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sugli avvisi pubblici per incentivi per progetti nei settori delle attività culturali approvati con deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2016, n. 291, possono essere rendicontate fino al termine perentorio del 31 dicembre 2017.

12. Al procedimento amministrativo per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 22 (Valorizzazione della memoria delle Portatrici Carniche e del ruolo della donna nelle due guerre), si applicano, in quanto compatibili, le norme del titolo IV della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), e del Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33.

13. Alla legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 bis dell'articolo 5 è inserito il seguente:

<< 2 ter. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative composte dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali o suo delegato, dal Direttore dell'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia - ERPAC o suo delegato, dal Direttore di PromoTurismo FVG o suo delegato, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi.>>

b) al comma 1 dell'articolo 18 dopo le parole << dell'incentivo concesso>> sono aggiunte le seguenti: << , salvo che non sia diversamente disposto con norma di legge o di regolamento>>;

14. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), è inserito il seguente:

<< 2 bis. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative composte almeno dal Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva o suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di impiantistica sportiva o suo delegato, da un rappresentante del Comitato regionale per il Friuli Venezia Giulia del CONI, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi. Possono partecipare ai lavori della Commissione, con funzioni esclusivamente consultive, membri delegati dalle federazioni sportive direttamente connesse alla disciplina sportiva praticata negli impianti oggetto di contributo.>>

15. Al comma 35 dell'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), le parole << Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 31, lettere f) e g),>> sono sostituite dalle seguenti: << La concessione dei contributi di cui al comma 31, lettere f) e g), è disposta in via definitiva sulla base della documentazione di cui al comma 32 per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base del quadro economico presentato; per l'erogazione dei contributi medesimi>>.

16. Alla legge regionale 23/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Alla concessione ed erogazione delle assegnazioni finanziarie destinate a sostenere la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede in conformità al disposto dei relativi accordi, anche in deroga alle norme di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).>>

b) dopo il comma 2 dell'articolo 36 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Alla concessione ed erogazione delle assegnazioni finanziarie destinate a sostenere la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede in conformità al disposto dei relativi accordi, anche in deroga alle norme di cui al capo XI della legge regionale 14/2002>>.

17. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 78, della legge regionale 14/2016, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione "Cinemazero - Associazione culturale" di Pordenone un ulteriore contributo straordinario, sino al 100 per cento della spesa ammissibile, per le spese sostenute dopo l'entrata in vigore della presente legge per la progettazione e installazione dell'impianto antincendio con diffusione sonora, come richiesto dalle autorità competenti in materia di sicurezza.

18. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 17, corredata della descrizione dell'intervento previsto e del quadro economico e cronoprogramma di realizzazione, è presentata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di attività culturali.

19. L'Associazione "Cinemazero - Associazione culturale" di Pordenone presenta il rendiconto, entro il termine fissato con il decreto di concessione, esclusivamente in relazione alle somme percepite a titolo di contributo.

20. Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.

21.

( ABROGATO )

(8)

22.

( ABROGATO )

(9)

23. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato Olimpico Nazionale Italiano un contributo straordinario per l'acquisto della cintura di Campione mondiale di pugilato - pesi massimi, vinta da Primo Carnera nel 1933, al fine di consentirne l'esposizione presso Villa Carnera a Sequals.

25. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 24 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata di una dichiarazione in ordine alla spesa prevista per l'acquisto della cintura di Campione mondiale di pugilato - pesi massimi, vinta da Primo Carnera nel 1933.

26. Il contributo di cui al comma 24 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa prevista per l'acquisto.

27. Il contributo di cui al comma 24 è erogato in unica soluzione anticipata su richiesta del beneficiario.

28. Per le finalità previste dal comma 24 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.

29. La Regione riconosce il rilevante valore storico - culturale del complesso architettonico dell'ex Amideria Chiozza, in Comune di Ruda, bene di archeologia industriale, che riveste grande interesse e significato per la conoscenza dell'evoluzione dei processi produttivi nel Friuli Venezia Giulia e che è vincolato ai sensi della normativa in materia di tutela del patrimonio culturale.

30. Al fine di assicurare la conservazione e l'integrità della macchina a vapore e delle caldaie del complesso architettonico di cui al comma 29, che rappresentano l'elemento fondamentale dell'ex stabilimento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Ruda, proprietario dell'immobile stesso, un contributo straordinario quale sostegno alla realizzazione delle opere edilizie di urgente necessità per la messa in sicurezza e sistemazione della copertura dell'edificio vaporiera ospitante i macchinari suddetti.

31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 30 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione delle opere da realizzare, di un quadro economico e del relativo cronoprogramma.

32. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 31, il Servizio competente in materia di beni culturali provvede alla concessione del contributo e contestualmente, in deroga a quanto disposto dall'articolo 57 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), all'erogazione in via anticipata del 40 per cento del relativo importo; la rimanente quota è erogata, previa richiesta, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario

(2)

33. Per le finalità previste dal comma 30 è destinata la spesa complessiva di 125.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2017 e 75.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.

34. In considerazione del particolare valore storico culturale delle finalità perseguite dalla legge regionale 22/2016, l'Amministrazione regionale è autorizzata a scorrere la graduatoria dei progetti di rievocazione della figura e dell'opera delle Portatrici Carniche presentati a valere sull'avviso pubblico approvato con la deliberazione della Giunta regionale 8 settembre 2017, n. 1683.

35. Per le finalità previste dal comma 34 è destinata la spesa di 2.300 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) della stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.

36. In attuazione dell'articolo 7, commi da 65 a 67, della legge regionale 31/2017, sono individuati i seguenti interventi, per il rinnovo e l'ammodernamento di edifici e impianti già esistenti, adibiti alle attività di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena del Friuli Venezia Giulia, nonché finalizzati all'offerta e alla produzione di servizi in lingua slovena rivolti agli appartenenti alla minoranza stessa:

a) interventi per la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il risparmio energetico e la messa in sicurezza dell'edificio sito a Trieste in Via Montecchi n. 6 adibito a sede del quotidiano in lingua slovena Primorski dnevnik;

b) interventi per l'ampliamento, la ristrutturazione, la rifunzionalizzazione, la manutenzione straordinaria, il risparmio energetico e la messa in sicurezza del Centro polifunzionale sportivo, culturale e ricreativo denominato "Stadio 1° Maggio" sito a Trieste in Via di Guardiella n. 7, anche per consentirne l'utilizzo da parte del Polo scolastico in lingua slovena del rione di San Giovanni a Trieste;

c) interventi per la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il risparmio energetico e la messa in sicurezza del Complesso culturale, ricreativo e sportivo della minoranza slovena denominato "Kulturni dom Gorica" sito a Gorizia in Via Italico Brass n. 20;

d) interventi per la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il risparmio energetico e la messa in sicurezza dell'edificio sito a Trieste in Via Petronio n. 6, sede dello Slovensko stalno gledališce - Teatro stabile sloveno di Trieste;

e) interventi per la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il risparmio energetico e la messa in sicurezza dell'esistente edificio sito a Gorizia in Riva Piazzutta n. 18 adibito a sede di circoli e associazioni della minoranza linguistica slovena di Gorizia.

(4)

37. A sostegno degli interventi di cui al comma 36, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi anche a copertura totale delle spese ammissibili per la loro realizzazione:

a) 500.000 euro a favore di PRAE/Promozione attività editoriale S.r.l. DZP/Družba za založniške pobude d.o.o. di Trieste per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 36 riguardanti l'edificio di Via Montecchi n. 6 a Trieste;

b) 2.500.000 euro a favore di Športno združenje - Unione sportiva dilettantistica BOR di Trieste per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 36 riguardanti gli impianti e gli edifici del Centro polifunzionale "Stadio 1° Maggio" di Strada per Guardiella n. 7 a Trieste;

c) 600.000 euro a favore di Associazione Kulturni dom Gorica di Gorizia per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 36 riguardanti le strutture del "Kulturni dom Gorica" di Via Italico Brass n. 20 a Gorizia;

d) 1 milione di euro a favore di SSG/Slovensko stalno gledališce - Teatro stabile sloveno di Trieste per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 36 riguardanti l'edificio sito in Via Petronio n. 6 a Trieste;

e) 700.000 euro a favore di Società tipografica cattolica S.r.l. - Katoliško tiskovno društvo d.o.o. per gli interventi di cui alla lettera e) del comma 36 riguardanti l'edificio di Riva Piazzutta n. 18 a Gorizia.

38. La domanda per la concessione dei suddetti finanziamenti, sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto beneficiario, è inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al Servizio volontariato e lingue minoritarie entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è corredata di una relazione tecnica descrittiva degli interventi per i quali è richiesto il finanziamento assieme al quadro economico della loro realizzazione con l'indicazione di eventuali altri contributi pubblici o privati previsti.

39. Qualora la domanda di contributo non sia sottoscritta dal soggetto proprietario degli immobili oggetto degli interventi di cui al comma 37, alla domanda dovrà essere allegato idoneo titolo autorizzatorio a effettuare i lavori di cui trattasi rilasciato dal proprietario degli immobili.

40. Alla domanda di contributo dovrà in ogni caso essere allegata una dichiarazione con cui il proprietario degli immobili oggetto degli interventi si impegna a mantenere per la durata di dieci anni dalla fine dei lavori il vincolo di destinazione degli immobili stessi anche con riguardo ai soggetti che attualmente ne fruiscono.

41. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità per l'erogazione e la rendicontazione dei contributi di cui al comma 37.

42. In relazione al disposto di cui al comma 37 è prevista la spesa di 5.300.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla destinazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 67, della legge regionale 31/2017.

43. Al fine di incrementare la fruizione pubblica di luoghi della cultura l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Buttrio un contributo straordinario a sostegno degli oneri di progettazione relativi a interventi di allestimento del Museo della Civiltà del Vino a Buttrio.

(1)

44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 43 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento da realizzare e del relativo quadro economico in cui vengano evidenziate la determinazione delle spese tecniche nonché la quantificazione delle spese di progettazione oggetto dell'istanza di finanziamento.

45. Il contributo di cui al comma 43 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile.

46. Il contributo di cui al comma 43 è erogato in unica soluzione anticipata su richiesta del beneficiario.

47. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.

48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione "Mittelfest" di Cividale del Friuli (UD) un contributo straordinario necessario ad acquisire i servizi di realizzazione delle riprese televisive, a elevato standard qualitativo e tecnologico, dell'edizione del 2018 del Festival "Mittelfest" organizzato dalla medesima associazione, nonché di diffusione e trasmissione delle stesse su scala internazionale.

49. Il legale rappresentante dell'Associazione "Mittelfest" di Cividale del Friuli (UD), entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di attività culturali apposita istanza corredata della descrizione dell'intervento previsto e del quadro economico preventivo per la sua realizzazione.

50. L'Associazione "Mittelfest" di Cividale del Friuli (UD) presenta il rendiconto entro il termine fissato con il decreto di concessione, esclusivamente in relazione alle somme percepite a titolo di contributo.

51. Al procedimento amministrativo per la concessione del contributo di cui al comma 48 si applicano, in quanto compatibili, le norme del titolo IV della legge regionale 16/2014 e del Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33.

52. Per le finalità previste dal comma 48 è destinata la spesa di 170.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.

53. Al fine di sperimentare nuove soluzioni abitative, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Unione territoriale intercomunale (UTI) del Noncello un contributo straordinario per la realizzazione di soluzioni abitative a favore di soggetti con progetti lavorativi segnalati dal Servizio sociale dei Comuni dell'UTI.

54. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 53, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa, è presentata al Servizio competente in materia di immigrazione entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

55. Sono ammissibili le spese per l'erogazione di servizi volti a favorire, orientare e supportare l'accesso a un'idonea soluzione abitativa, nonché alla gestione di strutture dedicate all'ospitalità temporanea, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione dell'intervento stesso e sostenute dal soggetto richiedente il contributo successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione del rendiconto.

56. Il contributo di cui al comma 53 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite delle risorse disponibili, con decreto da emanare entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Con il decreto di concessione è disposta inoltre l'erogazione del 70 per cento del contributo ed è fissato il termine di rendicontazione della spesa. Il rendiconto è presentato per un importo non inferiore all'ammontare del contributo stesso.

57. Per le finalità previste dal comma 53 è destinata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.

58. La Regione, nel riconoscere la storica presenza sul proprio territorio della comunità linguistica e culturale croata, sostiene azioni promosse dalla comunità medesima volte alla diffusione della conoscenza, alla tutela e alla valorizzazione della lingua e della cultura croate.

59. Per le finalità previste dal comma 58 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare un programma di attività, comprensivo di iniziative culturali, formative e di divulgazione in genere, da realizzarsi da parte della Comunità croata con sede in Trieste.

60. La domanda di contributo, corredata del programma di attività da realizzarsi, è presentata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di lingue minoritarie.

61. Il contributo di cui al comma 58 è erogato in unica soluzione anticipata su richiesta del beneficiario.

62. Per le finalità previste dal comma 59 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.

63. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente Friuli nel Mondo con sede in Udine un contributo straordinario di 100.000 euro al fine di fornire aiuto e supporto ai nostri corregionali e ai loro discendenti residenti in Venezuela che necessitano di interventi di assistenza economica e sociale a causa della difficile situazione economica in cui versa attualmente il Paese.

64. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 63 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà - Servizio corregionali all'estero e integrazione degli immigrati entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata di una relazione illustrativa degli interventi da attuare e del preventivo di spesa.

65. Il contributo di cui al comma 63 è erogato in unica soluzione anticipata su richiesta del beneficiario. Nel decreto di concessione sono disciplinate le modalità di rendicontazione del contributo.

66. Per le finalità previste dal comma 63 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.

67. Al fine di diffondere la conoscenza e di valorizzare un patrimonio di beni che costituisce un esempio unico per la ricerca nei settori del design, dell'arte contemporanea, dell'innovazione e della creatività giovanile, ricollegando alla Regione il prestigio connesso a tale patrimonio ed evitandone altresì la dispersione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a ospitare ed esporre presso alcuni locali della sede della Direzione centrale competente in materia di cultura le collezioni costituenti l'ITS CREATIVE ARCHIVE, di proprietà dell'Associazione "Eve Laboratorio di ricerca della creatività", mettendo a disposizione dell'associazione stessa, a titolo gratuito, spazi adeguati e utenze per l'archivio contenente abiti, documenti, disegni, fotografie, materiali audio e video.

68. Per le finalità previste dal comma 67 l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a organizzare, in collaborazione con l'Associazione "Eve Laboratorio di ricerca della creatività", attività espositive, formative e di ricerca correlate all'archivio, anche in cooperazione con altre istituzioni culturali e aziende nel settore della moda.

69. I rapporti fra l'Associazione "Eve Laboratorio di ricerca della creatività" e l'Amministrazione regionale, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 67 e 68, sono regolati da una convenzione stipulata fra l'associazione stessa e l'Amministrazione regionale, nella quale sono indicati gli obblighi dell'associazione e le attività che l'Amministrazione regionale metterà a disposizione dell'associazione, tra le quali, a titolo puramente indicativo, il trasporto dei beni appartenenti all'archivio.

70. In relazione al disposto di cui ai commi 67, 68 e 69 è destinata la spesa di 1.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.

71. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Biblioteca nazionale slovena e degli studi un contributo straordinario di 1.114.000 euro per le spese relative ai lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria per rendere fruibili i locali ubicati nell'edificio di cui all'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), sito a Gorizia in Corso Verdi n. 52, già "Trgovski dom".

72. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 71, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, è inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al Servizio competente in materia di lingue minoritarie ed è corredata di una relazione tecnico descrittiva degli interventi per i quali è richiesto il finanziamento assieme al quadro economico della loro realizzazione.

73. In deroga a quanto previsto all'articolo 59 della legge regionale 14/2002, la concessione del contributo di cui al comma 71 è disposta in via definitiva per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, risultante dal quadro economico allegato alla domanda di contributo. Il contributo è erogato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 60 della legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione sono altresì stabiliti i termini di rendicontazione del finanziamento.

73.1 Con riferimento agli interventi previsti ai commi da 36 a 42 e da 71 a 74 sono altresì ammessi a contributo lavori ulteriori, accessori e di completamento, finalizzati agli interventi sugli immobili individuati dalle norme citate.

(7)

73 bis.Con riferimento ai contributi concessi ai sensi dei commi da 36 a 42 e da 71 a 74, l'erogazione può essere disposta per importi correlati all'avanzamento nell'esecuzione dell'opera su istanza del beneficiario corredata di:

a) documentazione di spesa, ancorché non quietanzata, per l'importo per cui è richiesta l'erogazione;

b) dichiarazione del direttore dei lavori, se presente, ovvero di un tecnico qualificato negli altri casi, attestante l'avvenuta acquisizione di beni o l'esecuzione di lavori per l'importo richiesto e la conformità di quanto eseguito al progetto dell'opera finanziata.

(5)

73 ter. L'Amministrazione regionale può disporre ispezioni e controlli ai fini di verificare lo stato di attuazione degli interventi, ai sensi dell' articolo 44 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

(6)

74. Per le finalità previste dal comma 71 è destinata la spesa complessiva di 1.114.000 euro, suddivisa in ragione di 743.000 euro per l'anno 2017 e di 371.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.

75. All'articolo 7 della legge regionale 31/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera f) del comma 31 le parole << il restauro degli affreschi esterni del complesso abbaziale>> sono sostituite dalle seguenti: << lavori di restauro del soffitto ligneo nell'atrio della chiesa>>;

b) al comma 32 le parole << novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: << il 30 novembre 2017>>.

76. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 22/2016 le parole << centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: << il 30 novembre 2017>>.

77. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 22, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tolmezzo un ulteriore contributo straordinario per il completamento dell'organizzazione di attività ed eventi culturali collegati all'assegnazione del titolo "Città alpina per l'anno 2017".

78. Il Comune di Tolmezzo presenta, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza alla Direzione centrale competente in materia di cultura. Con il decreto di concessione sono definite le modalità di erogazione e quelle di rendicontazione del contributo di cui al comma 77.

79. Per le finalità previste dal comma 77 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.

80. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto Pio Paschini per la Storia della Chiesa in Friuli di Udine un contributo straordinario per la pubblicazione della nuova edizione rivista, anche linguisticamente, de "La Bibie" in lingua friulana.

81. La domanda di contributo è presentata, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di lingue minoritarie, corredata della descrizione dell'intervento previsto e del quadro economico preventivo per la sua realizzazione.

82. Il contributo di cui al comma 80 è erogato in unica soluzione anticipata su richiesta del beneficiario.

83. Per le finalità previste dal comma 80 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.

84. In continuità con quanto previsto dai commi da 28 a 30 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, ulteriore a quello previsto dall'articolo 7, commi da 3 a 5, della legge regionale 31/2017, all'Associazione Comuni Terremotati e Sindaci della Ricostruzione del Friuli, per il riconoscimento di spese necessarie alla realizzazione del programma di iniziative concernenti la commemorazione del 40° anniversario del terremoto del Friuli.

(3)

85. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 84 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 25 marzo 2014, n. 51, e successive modifiche.

86. Per le finalità previste dal comma 84 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.

87. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella G.

Note:

Integrata la disciplina del comma 43 da art. 7, comma 9, L. R. 45/2017

Parole sostituite al comma 32 da art. 7, comma 11, L. R. 20/2018

Parole sostituite al comma 84 da art. 7, comma 20, L. R. 20/2018

Parole soppresse al comma 36 da art. 5, comma 9, lettera a), L. R. 25/2018

Comma 73 bis aggiunto da art. 5, comma 9, lettera b), L. R. 25/2018

Comma 73 ter aggiunto da art. 5, comma 9, lettera b), L. R. 25/2018

Comma 73 .1 aggiunto da art. 5, comma 6, L. R. 13/2019

Comma 21 abrogato da art. 6, comma 4, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Comma 22 abrogato da art. 6, comma 4, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Art. 8

(Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ANED, Associazione Nazionale ex Deportati nei campi nazisti di Udine, un contributo straordinario per la realizzazione di un progetto nelle scuole della regione finalizzato alla promozione dei valori della Costituzione e all'organizzazione dei viaggi della memoria.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di liquidazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 31.

4.

( ABROGATO )

(1)(10)

5.

( ABROGATO )

(2)(11)

6.

( ABROGATO )

(3)(12)

6 bis.

( ABROGATO )

(4)(13)

7.

( ABROGATO )

(14)

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) regionale un contributo straordinario per la realizzazione di un progetto di educazione alla cittadinanza attiva anche attraverso la promozione dei valori della Costituzione.

9. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

10. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n.6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 31.

11.

( ABROGATO )

(5)

12.

( ABROGATO )

(6)

13.

( ABROGATO )

(7)

14.

( ABROGATO )

(8)

15.

( ABROGATO )

(9)

16. Allo scopo di garantire la conservazione di una tradizione artistica unica nel suo genere, l'Amministrazione regionale riconosce l'importanza nel settore della cultura musiva del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli, con sede a Spilimbergo, quale struttura atta a svolgere attività didattica, promozionale e produttiva per lo sviluppo e la conservazione nel settore musivo.

17. Per le finalità di cui al comma 16, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avviare, secondo le modalità previste dallo statuto del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli, la procedura per l'adesione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia allo stesso, quale Ente consorziato, con una quota di partecipazione pari a 45.600 euro.

18. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a versare annualmente al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli i trasferimenti necessari per il funzionamento della Scuola come da previsioni statutarie.

19. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo schema di convenzione costitutiva per l'adesione al Consorzio.

20. Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa di 45.600 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 31.

21. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di 45.600 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 31.

22. L'Amministrazione regionale intende promuovere l'attività svolta dall'Istituto Statale di Istruzione Superiore Nautico "Tomaso di Savoia Duca di Genova - L. Galvani" di Trieste e dall'I.S.I.S "S. Pertini" di Monfalcone in materia di istruzione nautica, contribuendo agli oneri per la manutenzione e per il funzionamento delle imbarcazioni utilizzate per l'attività didattica.

23. Per le finalità di cui al comma 22 il contributo viene ripartito in parti uguali a favore dall'Istituto Statale di Istruzione Superiore Nautico "Tomaso di Savoia Duca di Genova - L. Galvani" e a favore dall'I.S.I.S - "S. Pertini" di Monfalcone rispetto allo stanziamento complessivo.

24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di liquidazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

25. Per le finalità previste dal comma 22, relativamente all'attività di manutenzione delle imbarcazioni utilizzate per l'attività didattica, è destinata la spesa di 19.500 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 31.

26. Per le finalità previste dal comma 22, relativamente al funzionamento delle imbarcazioni utilizzate per l'attività didattica, è destinata la spesa di 10.500 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 31.

27. Al fine di sostenere l'adeguatezza degli ambienti di apprendimento alla funzione didattica, correlata alla programmazione triennale regionale degli interventi di edilizia scolastica e al piano di dimensionamento della rete scolastica, l'Amministrazione regionale è autorizzata concedere un contributo di 300.000 euro al Comune di Pordenone per la progettazione della nuova scuola secondaria di primo grado in località Torre.

28. Per le finalità di cui al comma 27, il Comune di Pordenone, presenta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente norma, la domanda di contributo al Servizio edilizia scolastica e universitaria, che fissa i termini entro i quali il Comune affiderà la progettazione.

29. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 31.

30. Dopo il comma 3 dell'articolo 46 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) sono aggiunti i seguenti:

<< 3 bis. Lo stato di grave difficoltà occupazionale sussiste in tutte le situazioni in cui sia intervenuta la dichiarazione di cessazione di attività, con riferimento a una o più unità produttive site sul territorio regionale, da parte di imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 24 della legge 223/1991, con il conseguente avvio di una o più delle relative procedure di licenziamento collettivo.

3 ter. Nelle ipotesi di cui al comma 3 bis non trovano applicazione i commi 1, 2 e 3 del presente articolo nonchè l'articolo 47.

3 quater. Ai lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito delle situazioni di cui al comma 3 bis trovano applicazione tutti gli interventi di politica attiva del lavoro per il fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale previsti dalla vigente normativa regionale, anche a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo.>>

31. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella H.

Note:

Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 22, lettera a), L. R. 45/2017

Parole sostituite al comma 5 da art. 8, comma 22, lettera b), L. R. 45/2017

Comma 6 sostituito da art. 8, comma 22, lettera c), L. R. 45/2017

Comma 6 bis aggiunto da art. 8, comma 22, lettera d), L. R. 45/2017

Comma 11 abrogato da art. 56, comma 1, lettera ddd), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

Comma 12 abrogato da art. 56, comma 1, lettera ddd), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

Comma 13 abrogato da art. 56, comma 1, lettera ddd), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

Comma 14 abrogato da art. 56, comma 1, lettera ddd), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

Comma 15 abrogato da art. 56, comma 1, lettera ddd), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

10  Comma 4 abrogato da art. 56, comma 1, lettera ooo), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

11  Comma 5 abrogato da art. 56, comma 1, lettera ooo), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

12  Comma 6 abrogato da art. 56, comma 1, lettera ooo), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

13  Comma 6 bis abrogato da art. 56, comma 1, lettera ooo), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

14  Comma 7 abrogato da art. 56, comma 1, lettera ooo), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

Art. 9

(Salute e politiche sociali)

1. In via di interpretazione autentica, i contributi di cui al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sono destinati a sostenere anche interessi passivi e altri oneri finanziari derivanti da finanziamenti ottenuti o da contratti di mutuo per le fattispecie previste.

2.

( ABROGATO )

(1)

3. All'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11 le parole << Al Benzachi>> sono sostituite dalle seguenti: << La compagnia dei genitori scatenati>>;

b) al comma 12 le parole << entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: << entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37>>.

4. Dopo il comma 5 ter dell'articolo 4 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), è aggiunto il seguente:

<<5 quater. Per i soli uccelli destinati a fiere e mercati ornitologici è autorizzato l'uso di gabbie di dimensioni inferiori rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 36, limitatamente alle operazioni di trasporto e durante lo svolgimento delle fiere e mercati ornitologici programmati all'interno di mostre ornitologiche o concorsi canori.>>

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica ai procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella I.

Note:

Comma 2 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.

Art. 10

(Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)

1. All'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 21 le parole << Direzione regionale per le autonomie locali>> sono sostituite dalle seguenti: << Struttura regionale competente in materia di autonomie locali>>;

b) al comma 22 le parole << Direzione regionale per le autonomie locali>> sono sostituite dalle seguenti: << Struttura regionale competente in materia di autonomie locali>>;

c) dopo il comma 22 sono inseriti i seguenti:

<< 22 bis. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 20, la Struttura regionale competente in materia di autonomie locali promuove gli adempimenti necessari all'aggiornamento della documentazione catastale conseguenti alla delimitazione o all'accertamento del confine. A tal fine può disporre ispezioni sui luoghi e richiedere attività di consulenza tecnica, anche di professionisti esterni all'Amministrazione regionale, nel rispetto delle norme in materia di conferimento di incarichi individuali di cui all'articolo 15, commi 15 e seguenti, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009).

22 ter. Nel caso previsto dalla lettera b bis) del comma 20, agli adempimenti di cui al comma 22 bis, primo periodo, provvedono i Comuni interessati.>>

d) il comma 23 è abrogato.

2. Per le finalità previste dal comma 22 bis dell'articolo 1 della legge regionale 13/2000, come inserito dal comma 1, è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 28.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata, a integrazione delle somme stanziate dall'articolo 12, tabella Q, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), e del relativo patto territoriale con l'Unione territoriale intercomunale (UTI) del Noncello, a finanziare la progettazione e i primi interventi per l'adeguamento ad uso impianto sovracomunale del compendio dello stadio Omero Tognon di Fontanafredda.

(1)

4. Per le finalità previste dal comma 3 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 28.

5. In relazione all'esercizio delle funzioni in materia di edilizia scolastica da parte delle Unioni territoriali intercomunali, è prevista un'assegnazione straordinaria integrativa per l'anno 2017 così ripartita:

a) Unione territoriale intercomunale Giuliana/Julijska Unija 200.000 euro;

b) Unione territoriale intercomunale Friuli Centrale 100.000 euro;

c) Unione territoriale del Noncello 265.000 euro.

6. Per le finalità previste dal comma 5 è destinata la spesa di 565.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 28.

7. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle Istituzione Pubbliche di Assistenza e Beneficienza nella Regione Friuli Venezia Giulia), la parola << 2018>> è sostituita dalla seguente: << 2019>>.

8. Nel primo periodo del comma 77 dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), dopo le parole << già attribuiti ai predetti enti>> sono aggiunte le seguenti: << , nonché delle quote corrispondenti ai crediti vantati dall'Amministrazione regionale in relazione alle funzioni provinciali già trasferite alla Regione>> e le parole << previo assenso dell'Amministrazione regionale>> sono sostituite dalle seguenti: << nella misura assentita dall'Amministrazione regionale>>.

9. Al comma 4 dell'articolo 66 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), la parola << 2018>> è sostituita dalla seguente: << 2019>>.

10. All'articolo 10 della legge regionale 31/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo periodo della lettera a) del comma 39 è abrogato;

b) dopo la lettera c) del comma 39 è aggiunta la seguente:

<<c bis) ai Comuni ricadenti nel proprio territorio la somma trattenuta ai sensi dell'articolo 7, comma 71, lettera a), della legge regionale 34/2015, in misura eccedente rispetto a quanto dovuto a titolo definitivo in relazione alla quota a favore del bilancio statale.>>

c) al comma 42 dopo le parole << lettera c)>> sono aggiunte le seguenti: << e lettera c bis)>>.

11. Al fine di sostenere e accompagnare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a Federsanità ANCI FVG un contributo per supportare le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona della Regione nel percorso di adozione della contabilità economico patrimoniale in sinergia con gli ordini professionali di riferimento.

(2)

12. Per la finalità prevista dal comma 11 è destinata la spesa di 50.000 euro ripartiti in 25.000 euro per l'anno 2017 e 25.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 28.

13. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), assegnati con la deliberazione della Giunta regionale n. 2165 del 18 novembre 2016, possono utilizzare le risorse che risultino eccedenti rispetto al fabbisogno accertato per l'attuazione dell'intervento previsto dalla I Area del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2016, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1369 del 22 luglio 2016, per interventi di realizzazione o il potenziamento di reti e impianti di illuminazione pubblica per favorire la prevenzione di fenomeni criminosi e di degrado urbano in zone ritenute a rischio per la sicurezza.

14. Gli enti locali che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 13 inviano al Servizio competente in materia di politiche di sicurezza, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la comunicazione di volere impiegare il finanziamento per le finalità ivi previste. Il Comune già capofila di una forma collaborativa per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale, beneficiario dei finanziamenti di cui al comma 13, specifica altresì le modalità di gestione dei rapporti finanziari relativi all'attuazione dell'intervento tra i Comuni già facenti parte della forma collaborativa.

15. L'ente locale beneficiario dei finanziamenti di cui al comma 13 presenta la rendicontazione delle spese sostenute, sia direttamente sia dai Comuni già facenti parte della forma collaborativa di cui al comma 14, per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 13, nelle forme previste dall' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il 31 ottobre 2021.

(3)(4)

16. Per le particolari esigenze di funzionamento la Regione assegna al Comune di Comeglians un contributo straordinario di 100.000 euro e al Comune di Meduno 40.000 euro, nonché assegna al Consorzio Collinare un contributo straordinario di 38.000 euro, per l'anno 2017. Le risorse sono concesse ed erogate d'ufficio e non comportano alcuna rendicontazione.

17. Per la finalità prevista dal comma 16 è destinata la spesa di 178.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 28.

18. Il comma 5 quater dell'articolo 17 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), è abrogato.

19. All'articolo 13 della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 (Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili), agli interventi di seguito indicati sono associate le corrispondenti missioni/programma/titolo come sotto indicate: - con riferimento al comma 1, lettera a):

del Noncello
Sistema dei servizi ai residentiRiqualificazione e adeguamento normativo delle strutture socio-sanitarie di livello comprensorialeProgetto di fattibilità nuove dislocazioni e adeguamento normativo Casa Serena e casa Anziani Torre100.000,00822
Mobilità ciclisticaRafforzare e completare i collegamenti ciclabili sovracomunaliProgetto e realizzazione ciclabile su SP 31-Via Garibaldi a completamento asse Roveredo-Budoia30.000,001052
Infrastrutture/viabilitàRiqualificazione stradale e riduzione del traffico che interessa la SR 13 PontebbanaRealizzazione rotatoria a Orcenico Inferiore incrocio via Sile-SR13100.000,001052
Turismo culturale e ambientaleValorizzazione delle aree naturalistiche del territorioApprodi sul Noncello e collegamento battello/navetta/ciclabile-progettazione50.000,001032
Turismo culturale e ambientaleValorizzazione del patrimonio storico-architettonico d'area vastaRestauro filologico del giardino storico di Villa Dolfin - realizzazione primo stralcio100.000,00512
Infrastrutture/viabilitàRiqualificazione stradale e riduzione del traffico che interessa la SR 13 PontebbanaRotatoria incrocio SR13-Via Brugnera (incrocio pericoloso con strade comunali)35.000,001052

- con riferimento al comma 1, lettera b):
del Gemonese
Territorio e ambienteInterventi a servizio del volo libero presso la strada comunale che conduce al monte San Simeone, in Comune di Bordano19.000,00712
Infrastrutture, mobilità e trasportiInterventi di manutenzione straordinaria strada comunale che conduce al monte San Simeone, in Comune di Bordano8.000,001052

20. In relazione alle somme affluite al bilancio regionale derivanti dall'avanzo non vincolato del bilancio di liquidazione di ciascuna Provincia è creato un fondo destinato alle Unioni territoriali intercomunali di ciascun territorio di riferimento, finalizzato a trasferire, mediante una assegnazione una tantum, alle Unioni medesime le risorse necessarie per finanziarie, a titolo di compartecipazione, l'Intesa per lo Sviluppo di cui all'articolo 7 della legge regionale 18/2015, per interventi di investimento di area vasta.

21. Le somme di cui al comma 20 sono ripartite con i seguenti criteri:

a) per il 70 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente di ciascuna Unione territoriale intercomunale alla data del 31 dicembre, rispetto alla popolazione complessiva del territorio di riferimento, sulla base dei dati più recenti validati dall'ISTAT;

b) per il 30 per cento in misura proporzionale alla superficie di ciascuna Unione territoriale intercomunale rispetto alla superficie totale di riferimento.

22. Le risorse di cui al comma 20 sono assegnate d'ufficio, tenendo conto dei crediti già trasferiti a enti diversi dalla Regione, come comunicato dal Commissario liquidatore in sede di bilancio di liquidazione, in unica soluzione.

23. L'assegnazione di cui al comma 22, per effetto dell'applicazione dei criteri di cui al comma 21, può avvenire, tenuto conto dei crediti di cui al comma 22, fino all'importo massimo, per ciascuna Unione territoriale intercomunale, di seguito elencato:

a) Unione Carso Isonzo Adriatico 4.321.515,71 euro;

b) Unione Collio-Alto Isonzo 3.739.468,16 euro;

c) Unione Livenza-Cansiglio-Cavallo 1.638.121,40 euro;

d) Unione del Noncello 3.179.076,87 euro;

e) Unione del Sile e Meduna 1.543.608,15 euro;

f) Unione del Tagliamento 1.852.164,35 euro;

g) Unione delle Valli e Dolomiti Friulane 2.486.387,92 euro;

h) Unione Giuliana/Julijska Unija 8.413.371,89 euro.

24. Per le finalità previste dal comma 20 è destinata la spesa di 27.173.714,45 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 28.

25. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 quinquies della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), è aggiunto il seguente:

<< 1 bis. Le spese di cui al comma 1 sono spese obbligatorie ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).>>

26. Al comma 16 dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), le parole << 31 dicembre 2017>> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2018>>.

27. L'articolo 3 della legge regionale 32/2017 è sostituito dal seguente:

<< Art. 3

(Beni, risorse finanziarie e rapporti giuridici attivi e passivi)

1. I beni patrimoniali, già delle Province e trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26/2014, sono trasferiti in proprietà alla Società per lo svolgimento delle attività conferite ai sensi dell'articolo 2.

2. I beni immobili patrimoniali riferiti alla funzione viabilità provinciale, trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26/2014, e i beni demaniali, trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale 26/2014, sono assegnati alla Società, in regime di concessione d'uso, a decorrere dall'1 gennaio 2018.

3. La Società Friuli Venezia Giulia Strade Spa subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi in corso a decorrere dall'1 gennaio 2018. Restano attribuiti alla Regione e all'Avvocatura della Regione i contenziosi giudiziali e stragiudiziali in materia di viabilità provinciale relativi a fatti o eventi anteriori all'1 gennaio 2018.>>

28. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella J.

Note:

Integrata la disciplina del comma 3 da art. 2, comma 1, L. R. 43/2017

Integrata la disciplina del comma 11 da art. 9, comma 32, L. R. 44/2017

Parole sostituite al comma 15 da art. 6, comma 1, L. R. 4/2019

Parole sostituite al comma 15 da art. 23, comma 1, L. R. 13/2020

Art. 11

(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

1. Il Fondo speciale per la realizzazione delle opere autostradali di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe), costituito e affidato in mandato ad Autovie Venete SpA con la legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 (Primo provvedimento per l' attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), è soppresso a decorrere dall'1 gennaio 2018. Conseguentemente, in seguito alla presentazione della rendicontazione della gestione fuori bilancio, da effettuarsi entro il 31 marzo 2018, le disponibilità residue del Fondo sono riversate all'Amministrazione regionale comprensive degli interessi maturati alla data del versamento.

2. L'Amministrazione regionale subentra alla soppressa gestione fuori bilancio di cui al comma 1 in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi; a tal fine il gestore del fondo trasmette l'elenco dettagliato dei rapporti in essere alla data della soppressione, entro il 31 marzo 2018.

3. Con decorrenza 1 gennaio 2018 il Fondo istituito dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale), è soppresso.

4. A seguito della soppressione di cui al comma 3 le disponibilità residue sul Fondo al 31 dicembre 2017 sono riversate da Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., soggetto amministratore del Fondo medesimo, all'Amministrazione regionale.

5. Con apposite convenzioni da stipularsi tra la Regione e Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. e tra quest'ultima e le banche con la stessa già convenzionate per la gestione dei rapporti agevolativi previsti dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 9/1999, sono disciplinati i rapporti e le prestazioni che devono essere forniti in relazione ai procedimenti amministrativi relativi alle agevolazioni già instaurate fino alla loro naturale completa definizione.

6. Le convenzioni di cui al comma 5 devono regolare altresì le modalità di rimborso alla Regione delle somme rientrate o recuperate e, in caso di attivazione delle garanzie, in misura proporzionale al rapporto tra i crediti vantati, rispettivamente, dalla banca e dalla Regione.

7. In sintonia con principi di contenimento dell'uso degli strumenti derivati di cui all'articolo 62 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Amministrazione regionale provvede all'estinzione anticipata dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati in cui è subentrata, ai sensi dell'articolo 12, comma 13, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), a seguito della soppressione delle Province di Gorizia, Pordenone e Trieste.

8. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 210.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 26.

9. Nelle more dell'adozione del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 8 della legge regionale 23 marzo 2017, n. 4 (Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo pari a 20.000 euro a favore di Prodes Fvg per la realizzazione delle iniziative previste dall'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 1) e numero 4), della legge regionale 4/2017, a valere sulle disponibilità previste dall'articolo 10, comma 1, della medesima legge regionale alla Missione n. 12 (Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e Associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per l'esercizio 2017.

10. La domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa delle iniziative è presentata alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie entro il 20 novembre 2017.

11. Il contributo è concesso nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

12. Il contributo è erogato interamente in via anticipata su richiesta dei beneficiari entro il 31 dicembre 2017. In deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'anticipazione non è subordinata alla presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa o alla prestazione di idonea garanzia patrimoniale.

13. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e le modalità e i termini di rendicontazione del contributo. Ai fini della rendicontazione sono ammissibili le spese sostenute a far data dall'1 gennaio 2017 e relative a iniziative avviate a far data dall'1 gennaio 2017.

14. In attuazione del protocollo d'intesa concernente "Finanziamento delle iniziative che si intendono realizzare per la commemorazione del 40° anniversario del terremoto del Friuli" siglato in data 5 maggio 2016 tra la Regione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire le risorse statali, erogate in attuazione del protocollo medesimo, all'Associazione Comuni Terremotati e Sindaci della Ricostruzione del Friuli a sostegno delle spese sostenute dai Comuni associati e dagli altri soggetti coinvolti per la realizzazione delle iniziative svolte nell'ambito della celebrazione del quarantennale del terremoto del Friuli del 1976, già individuate nel protocollo medesimo.

15. Ai fini di cui al comma 14 l'Associazione dei Comuni terremotati e Sindaci della Ricostruzione del Friuli presenta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta domanda di finanziamento. Ai fini della rendicontazione del finanziamento la domanda è corredata dell'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese sostenute dai Comuni associati e dagli altri soggetti coinvolti per la realizzazione di ciascuna iniziativa, a decorrere dalla data di sottoscrizione del protocollo d'intesa.

16. Il finanziamento di cui al comma 14 è erogato in un'unica soluzione all'Associazione dei Comuni terremotati e Sindaci della Ricostruzione del Friuli contestualmente al decreto di concessione e approvazione del rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

17. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 2.

18. Al comma 27 dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), le parole << di beni immobili regionali attribuiti in concessione, anche gratuita>> sono sostituite dalle seguenti: << , restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica, di beni immobili regionali attribuiti in concessione o in comodato, anche gratuiti>>.

19. I Comuni competenti per il rilascio delle concessioni demaniali marittime ai sensi della normativa vigente possono istituire propri Comitati tecnici di valutazione ai fini dell'espressione del parere di congruità previsto dall'articolo 48, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006).

20. Dopo il comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 10/2017 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Fermo restando l'obbligo di acquisire le autorizzazioni comunque denominate prescritte per legge e di comunicare preventivamente alle strutture regionali e comunali territorialmente competenti in materia di demanio l'oggetto e lo scopo dell'occupazione, ai fini delle valutazioni di competenza sulle eventuali concessioni in essere, non è soggetta a concessione né a corresponsione di alcun canone l'occupazione da parte della Regione per finalità di pubblico interesse delle aree demaniali marittime.>>

21. Ai fini dell'espressione del parere di congruità di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 10/2017 da parte del Comitato tecnico di valutazione - sezione demaniale e nelle more della costituzione del Comitato stesso, la struttura regionale competente al rilascio di concessioni demaniali marittime si avvale del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

22. All'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: << Gli atti di cessione prevedono altresì i termini di rendicontazione delle modalità di utilizzo per finalità di pubblico di interesse.>>;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1.1. Nel rispetto dei principi di adeguatezza e sussidiarietà e al fine di consentire la valorizzazione e l'ottimale gestione degli immobili ceduti, l'Amministrazione regionale ha facoltà di disporre la cessione gratuita ai soggetti indicati al comma 1 anche per utilizzi che prevedano forme di cooperazione tra pubblico e privato.>>

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. La Giunta regionale, su richiesta dei soggetti indicati al comma 1, può autorizzare il cambio della finalità di interesse pubblico precisata negli atti di cessione.>>

23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a posticipare alla data del 31 ottobre 2018 la scadenza dell'obbligo di rimborso dell'anticipazione concessa in forza dell'articolo 6, comma 10, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento di bilancio per gli anni 2017-2019).

24. In relazione al disposto di cui al comma 23 sono previste minori entrate per 6.890.000 euro per l'anno 2017 e maggiori entrate per 6.890.000 euro per l'anno 2018 a valere sul Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 50200 (Riscossione di crediti di breve termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 1.

25. Al fine di consentire un'efficace gestione delle partecipazioni pubbliche nel settore della mobilità delle persone la Regione promuove ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), e successive modifiche e integrazioni, la costituzione di società di scopo a cui anche gli enti locali possono conferire le quote di proprietà di società operanti nel settore del trasporto pubblico locale dagli stessi possedute.

26. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella K.

Art. 12

(Interventi del servizio funzione pubblica)

1. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

<< 2. La Giunta regionale definisce il livello organizzativo dell'Ufficio unico, la relativa consistenza, nonché le modalità di funzionamento; il fabbisogno occupazionale dell'Ufficio unico è soddisfatto mediante personale appartenente al ruolo unico regionale, nonché personale trasferito, mediante l'istituto della mobilità, dalle altre amministrazioni del Comparto unico con corrispondente cessione degli spazi assunzionali alle amministrazioni di provenienza; in caso di trasferimento per mobilità, il nulla osta di cui all'articolo 23, comma 2 è richiesto solamente qualora il dipendente interessato provenga da un ente locale con popolazione inferiore a 5000 abitanti. Il personale è individuato nell'ambito di quello operante nelle materie oggetto dell'attività dell'Ufficio unico. In relazione alla graduale e progressiva acquisizione di personale mediante la mobilità di Comparto, l'Ufficio unico assicura l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d), dando priorità agli enti che versino in situazioni organizzative di particolare criticità con riferimento alle medesime funzioni.>>

b) al punto 2) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 dopo le parole << (Disposizioni in materia di personale regionale, di Comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale),>> sono aggiunte le seguenti: << o presso altre pubbliche amministrazioni,>>;

c) al comma 21 dell'articolo 56 le parole << entro il 30 giugno 2017>> sono sostituite dalle seguenti: << entro e non oltre il 31 dicembre 2017>>.

2. In via di interpretazione autentica dell'articolo 17 del comma 3 della legge regionale 18/2016, si intendono confermate le competenze dell'Avvocatura della Regione.

3. Il secondo periodo del comma 4 bis dell'articolo 46 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), è sostituito dal seguente: << La Regione, fermi restando i trasferimenti di cui ai commi 2 e 3 e al fine di non sottrarre ulteriori risorse umane agli organici delle altre amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, procede, per l'anno 2017, alla copertura dei posti disponibili con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sulla base dei piani occupazionali e nei limiti delle facoltà assunzionali previsti, per la stessa annualità, esclusivamente mediante scorrimento di graduatorie di pubblici concorsi banditi dalla Regione medesima o indizione di pubblici concorsi, fatta salva la possibilità di attivazione della mobilità di Comparto, limitatamente al caso di personale collocato in posizione di comando presso strutture direzionali della Regione e all'ipotesi di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale).>>.

4. Al fine di sopperire alle gravi carenze d'organico degli enti locali della Regione l'acquisizione di personale mediante utilizzo delle graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato delle soppresse Province e della Provincia di Udine può essere attuata, entro il 31 dicembre 2018, esclusivamente da parte degli enti locali medesimi mediante convenzione, rispettivamente, con l'Ufficio stralcio di cui all'articolo 9 quater della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), e con la Provincia di Udine. Per la finalità di cui al primo periodo, la vigenza delle graduatorie ivi indicate è prorogata sino al 31 dicembre 2018.

5. Tenuto conto del posticipo all'1 gennaio 2018 dell'operatività del ruolo dei dirigenti del Comparto unico di cui all'articolo 2 della legge regionale 18/2016 e al fine, quindi, di assicurare la necessaria continuità operativa e funzionalità alla struttura direzionale della Regione competente in materia di catalogazione, formazione e ricerca, nell'ambito dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la durata del relativo incarico dirigenziale, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata al 31 agosto 2018.

6. In relazione al processo di riforma ordinamentale del sistema delle autonomie locali comportante il superamento delle Province attuato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e alla luce dei risparmi strutturali, complessivamente conseguiti, a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale a seguito di detto processo, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, può essere incrementato, in via sperimentale per il periodo 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2020 e al fine di dare concreta attuazione al processo medesimo, di un importo complessivo, per ciascuna annualità, nel limite massimo del 50 per cento dei risparmi strutturali medesimi. Il presente comma è attuato, in ogni caso, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e contenimento della spesa della Regione e di quelli previsti dell'articolo 19, comma 1, lettera c), della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia.

(1)(2)(3)(4)

7. Le risorse aggiuntive di cui al comma 6 non potranno in nessun modo essere destinate all'incremento delle risorse stabili dei fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa.

8. I criteri per la determinazione dei risparmi strutturali di cui al comma 6 e la contestuale conseguente quantificazione dei risparmi medesimi sono determinati nell'ambito della legge di stabilità per l'anno 2018; tale determinazione costituisce presupposto necessario per il concreto utilizzo dei risparmi.

9. La Giunta regionale, sentiti CAL, ANCI e UNCEM, definisce la percentuale di risorse aggiuntive, nel limite massimo di cui al comma 6, nonché i criteri per la distribuzione delle risorse medesime per il finanziamento delle voci del trattamento accessorio a carico dei Fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa e dei singoli bilanci.

10. Il comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), è abrogato.

Note:

Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 33, L. R. 44/2017

Integrata la disciplina del comma 6 da art. 9, comma 36, L. R. 44/2017 nel testo modificato da art. 4, comma 10, L. R. 12/2018

Comma 6 interpretato da art. 11, comma 8, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Comma 6 interpretato da art. 9, comma 48, L. R. 13/2022

Art. 13

(Conferme e devoluzioni di contributi)

1. L'ente pubblico economico PromoTurismoFVG è autorizzato a utilizzare le somme concesse nell'anno 2016 ai sensi dell'articolo 166 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), per la manutenzione e la gestione delle piste da fondo site sul territorio regionale, per la parte non utilizzata nel corso dell'anno 2016, a copertura delle analoghe spese sostenute e da sostenersi nell'anno 2017.

2. Al comma 1 dell'articolo 102 bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2<< Disciplina organica del turismo>>), è aggiunto in fine il seguente periodo: << Con le medesime modalità di ripartizione sono riassegnate le risorse eccedenti il fabbisogno di ciascuna area territoriale, fino a esaurimento delle stesse, ai fini dello scorrimento delle rispettive graduatorie.>>.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso ai sensi dell'articolo 34, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2 (Legge finanziaria 1989), con il decreto 11 dicembre 2009, n. 2934 a favore del Comune di Manzano, per la realizzazione della Caserma dei Carabinieri, in un importo rideterminato in relazione al nuovo quadro economico di progetto, adeguato in base all'aggiornamento delle esigenze rappresentate dagli Enti coinvolti, ricomprendendo comunque nella spesa ammissibile a contributo l'ammontare delle spese già sostenute dal Comune per oneri di progettazione e generali.

4. Ai fini di cui al comma 3 l'importo della rata di contributo rideterminato non può essere superiore, in ogni caso, all'ammontare della rata di ammortamento, comprensiva di capitale e interessi, del mutuo contratto per la realizzazione dell'opera.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 52, comma 2, e dall'articolo 54 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'Amministrazione regionale è autorizzata a recuperare l'importo corrispondente alla differenza tra l'ammontare delle rate di contributo già incassate dal Comune di Manzano e quello ad esso spettante a seguito della rideterminazione di cui al comma 3, mediante compensazione da operare, in dieci anni e per pari importo, su ciascuna delle rate di contributo rideterminate da erogare, a decorrere dalla prima rata di contributo in scadenza nel 2018.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore del Comune di Duino Aurisina, per i lavori di "Ristrutturazione dell'ex Centro addestramento Polizia di frontiera per destinarlo a Comando Compagnia Carabinieri", limitatamente alle spese effettivamente già sostenute dall'ente in relazione all'opera, il contributo concesso, ai sensi dell'articolo 34, commi 7 e 7 bis, della legge regionale 2/1989, con il decreto 21 novembre 2010, n. 839/PMT/ALP4/CARPO.

7. Ai fini di cui al comma 6 il Comune di Duino Aurisina presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata di un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, nonché di una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

8. Al comma 393 dell'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), le parole << , in linea capitale ed interessi, relativi ai mutui o a altra forma di ricorso al mercato finanziario, che l'Opera stessa stipula>> sono soppresse.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo concesso all'Associazione F. Deciani di Martignacco con decreto 8 giugno 2012, n. 5368/2012 per l'importo di 52.679,26 euro annui per lavori eseguiti sulla scuola materna, alla parrocchia Santa Maria Assunta di Martignacco.

10. La parrocchia Santa Maria Assunta di Martignacco presenta domanda di devoluzione unitamente alla documentazione attestante il passaggio di gestione della scuola materna dall'Associazione F. Deciani di Martignacco alla Parrocchia, con la quale si dimostri che i debiti e i crediti, compreso il mutuo bancario assistito dal contributo, presenti nello stato patrimoniale dell'Associazione, vengono presi in carico dalla parrocchia.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore del Comune di Trieste il contributo di 2.105.000 euro concesso con decreto 17 maggio 2016, n. 2244/TERINF per i lavori denominati "Ristrutturazione ex Meccanografico per fini espositivi museali" per il diverso intervento denominato "Intervento per la collocazione dell'Immaginario Scientifico nel Magazzino 26".

12. Per le finalità di cui al comma 11 il Comune di Trieste, presenta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma, la domanda di conferma del contributo con il nuovo cronoprogramma dei pagamenti al Servizio edilizia scolastica e universitaria, che con decreto di conferma fissa i nuovi termini di inizio e fine lavori.

13. In conseguenza dell'intervenuta modifica delle condizioni di rilascio dei titoli di efficienza energetica operata dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 gennaio 2017, che esclude dal meccanismo di incentivazione a decorrere dal 2 ottobre 2017, i progetti standardizzati, analitici e a consuntivo, precedentemente individuati in base al decreto ministeriale 28 dicembre 2012, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai sensi dell'articolo 10, commi da 44 a 50, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), anche in assenza dell'attestazione inerente la corrispondenza dell'intervento realizzato alle caratteristiche tecniche posta a fondamento della richiesta di attribuzione del punteggio aggiuntivo previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera j), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0175/Pres., qualora gli interventi oggetto di finanziamento siano conclusi e rendicontati nel rispetto delle altre disposizioni in esso stabilite.

14. È confermata la modificazione della destinazione degli incentivi prevista dalla deliberazione della Giunta regionale 23 ottobre 2015, n. 2100, in favore del Comune di Basiliano.

15. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa complessiva di 820.000 euro suddivisa in ragione di 574.000 euro per l'anno 2017 e di 246.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui all'articolo 5, comma 9.

16. L'Amministrazione regionale provvede a confermare i contributi concessi, ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 1, della legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia), per l'organizzazione e la realizzazione di specifiche iniziative formative, individuate dal programma regionale degli Ecomusei, che risultano ultimate alla data di entrata in vigore della presente legge ancorché i beneficiari dei contributi non abbiano rispettato i termini, anche perentori, di inizio e di ultimazione dell'iniziativa formativa finanziata, nonché di rendicontazione delle spese sostenute per la sua realizzazione.

17. Per le finalità di cui al comma 16 la struttura concedente provvede d'ufficio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a confermare il contributo e a fissare il nuovo termine per la presentazione dei rendiconti delle spese sostenute.

18. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di pareggio di bilancio finanziario, è autorizzata a confermare al Comune di Roveredo in Piano il contributo ventennale costante di 15.000 euro annui, concesso con decreto n. 2906/CULT.5SP 1 del 12 ottobre 2012, per la realizzazione dei lavori di "Riqualificazione dell'area degli impianti sportivi", a favore di nuovi e distinti interventi, da realizzarsi per lotti funzionali, entro il limite delle spesa originariamente ammessa.

19. Per le finalità di cui al comma 18, entro il termine dell'1 marzo 2018, il Comune di Roveredo in Piano presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo corredata della documentazione di cui all'articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), riferita a ogni singolo lotto funzionale proposto.

20. In attuazione del comma 18 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 19, a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori riferiti ai singoli lotti funzionali, nonché a fissare un univoco termine di rendicontazione del contributo.

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 910.000 euro concesso al Comune di Muggia, con decreto n. 1028/STI del 7 novembre 2011, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), per la "realizzazione di una struttura destinata a servizi semiresidenziali e residenziali per disabili in località Aquilinia-Muggia" per il diverso intervento relativo al "secondo stralcio del progetto di bonifica mediante messa in sicurezza permanente del terrapieno di Acquario".

22. Per le finalità di cui al comma 21 il Comune di Muggia presenta al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico delle opere, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e finanziario. Con il decreto di conferma dei contributi sono fissati i termini di esecuzione degli interventi e di rendicontazione della spesa.

23. L'Ente Parco Prealpi Giulie è autorizzato a destinare il finanziamento di 250.000 euro a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, ottenuto per la realizzazione di un recinto faunistico costituente lotto funzionale del progetto "Riqualificazione del complesso ricettivo Pian dei Ciclamini" successivamente al riparto delle risorse finanziarie di cui alla deliberazione della Giunta regionale 24 novembre 2016, n. 2241 alla realizzazione del miglioramento funzionale dell'albergo-foresteria-punto informativo di Pian dei Ciclamini costituente lotto funzionale del medesimo progetto, previa presentazione alla struttura competente in materia di biodiversità del relativo cronoprogramma delle attività entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo decennale costante di 11.700 euro annui, concesso al Comune di Enemonzo con decreto n. 2152/Cult del 7 agosto 2008, ai sensi dell'articolo 7, comma 70, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), ed erogato con decreto 991/Cult del 27 marzo 2010, finalizzato a lavori di miglioramento strutturale conclusivo del Centro sociale polifunzionale.

(1)

25. Per le finalità di cui al comma 24 il Comune di Enemonzo presenta alla struttura competente in materia di beni culturali, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma dell'intervento aggiornato.

26. Ai sensi del comma 24 il Servizio competente in materia di beni culturali provvede a confermare il contributo e a fissare, in coerenza con quanto indicato nel cronoprogramma trasmesso dal Comune di Enemonzo, i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione della relativa spesa.

Note:

Integrata la disciplina del comma 24 da art. 7, comma 15, L. R. 20/2018

Art. 14

(Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella M.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1 nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella L.

Art. 15

(Copertura finanziaria)

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da B a L trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a L e degli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 1, Tabella A1.

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.