Legge regionale 06 ottobre 2017, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Norme per la promozione del diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Nel Bollettino ufficiale dell'11/09/2017 n. 41, la data <<11 settembre 2017>>, deve correttamente leggersi <<11 ottobre 2017>>, come da Errata corrige pubblicata nel B.U.R. 18/10/2017 n. 42.
Art. 3
3. Il Tavolo è costituito con decreto del Direttore centrale competente e resta in carica per la durata della legislatura e, comunque, sino alla nomina del nuovo Tavolo. I componenti svolgono il loro incarico a titolo gratuito. È riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
4. Il Tavolo si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione dell'Assessore regionale competente in materia.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 125, L. R. 45/2017
Art. 5
 (Bando)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti individuati dall'articolo 4, a copertura delle spese organizzative direttamente imputabili agli interventi e alle iniziative volte a promuovere il diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa nel territorio di riferimento.
4. Ciascun Comune può presentare un'unica domanda, singolarmente o congiuntamente ad altri comuni mentre l'Unione territoriale intercomunale presenta un'unica domanda per tutti i Comuni aderenti alla stessa.
5. Qualora le risorse stanziate a bilancio per il finanziamento delle iniziative non risultassero sufficienti a soddisfare tutte le istanze presentate, l'entità dei contributi concessi verrà ridotta in misura proporzionale.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 7, comma 124, lettera a), L. R. 45/2017
2 Comma 3 sostituito da art. 7, comma 124, lettera b), L. R. 45/2017
Art. 7
 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla formazione e allo sviluppo delle relazioni sociali, miglioramento dello stile di vita e tutela della salute.
3. In sede di prima applicazione, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta presenta al Consiglio una relazione che dà conto dello stato delle iniziative e degli interventi avviati, evidenziando le eventuali criticità emerse.
4. Le relazioni previste ai commi 2 e 3 sono rese pubbliche, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale.