Art. 15
1.
Dopo l'
articolo 9 quater della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), è inserito il seguente:
<<Art. 9 quinquies
(Atti contabili conseguenti alle operazioni di liquidazione)
1. L'Amministrazione regionale provvede ad adottare gli atti di entrata e di spesa conseguenti alle operazioni di liquidazione delle Province, successivamente alla data da cui ha effetto la soppressione delle Province stesse.>>.
2.
Per le finalità previste dell'articolo 9 quinquies, comma 1, della legge regionale 20/2016, come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2017 a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019:
a) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 3 (Gestione economica, Finanziaria, Programmazione, Provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 50.000 euro;
b) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 50.000 euro;
c) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 20.000 euro.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 11 (Altri Servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.