Art. 36
(Conferma di contributo concesso per la ristrutturazione della casera di malga Valinis)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a confermare il contributo concesso, ai sensi dell'
articolo 4, primo comma, numero 5, della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 (Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella regione), al Comune di Meduno con il decreto del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo RAF9/2904 di data 17 ottobre 2007 per la ristrutturazione della casera di malga Valinis, con la diversa finalitā afferente il riattamento della viabilitā di accesso alla malga medesima.
2. La conferma del contributo di cui al comma 1 č disposta a seguito di domanda da presentarsi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole corredata degli elaborati grafici, della relazione descrittiva delle opere da realizzare con l'indicazione delle relative tempistiche e del quadro economico. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento e di rendicontazione della spesa.