<<Art. 9
(Autorizzazioni per gli allevamenti e relative sanzioni)
1. L'Amministrazione regionale provvede al rilascio delle autorizzazioni relative agli allevamenti di cui alla
legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
2. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza č tenuto l'allevatore con particolare riferimento alle condizioni igienico-sanitarie e alla tenuta di apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento. La tenuta di apposito registro non č richiesta per gli allevamenti di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale.
3. Č punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 50 euro a 200 euro colui che effettua allevamento di selvaggina senza essere in possesso della prescritta autorizzazione.
4. La violazione di ogni altro obbligo e prescrizione contenuti nell'autorizzazione č punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 50 euro a 200 euro. In caso di recidiva č prevista la revoca dell'autorizzazione, la quale potrā essere rilasciata, previa regolare richiesta, a far data dal compimento del terzo anno dall'avvenuta revoca.
5. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia 30200 (Proventi derivanti dall'attivitā di controllo e repressione delle irregolaritā e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.>>.