Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 22 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Articolo 25 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3 Articolo 36 bis aggiunto da art. 7, comma 41, L. R. 13/2021
4 Articolo 22 ter aggiunto da art. 7, comma 18, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
TITOLO I
 NORME GENERALI
Capo I
 Norme generali
Art. 2
 (Principi e finalità generali)
1. La Regione ispira la propria azione al principio della centralità della persona, valorizzandone l'autonomia e le attitudini individuali, nel rispetto delle differenze di forme e ritmi dell'apprendimento.
2. In attuazione del principio di cui al comma 1, la Regione intende perseguire, in particolare, le seguenti finalità:
a) elevare il livello generale di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di formazione della popolazione regionale, nonché facilitare l'accesso ai relativi percorsi;
b) prevenire e contrastare l'abbandono scolastico e formativo e favorire il rientro nei percorsi scolastici e di istruzione e formazione professionale;
b bis) prevenire e contrastare l'analfabetismo funzionale e l'analfabetismo di ritorno per consentire alla persona di intervenire attivamente nella società, di raggiungere i propri obiettivi e di sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità;
c) rafforzare l'offerta formativa e orientativa complessivamente disponibile sul territorio regionale secondo un modello integrato e sulla base dei fabbisogni formativi e occupazionali del tessuto economico e sociale, quale misura cardine di politica attiva del lavoro;
d) favorire l'occupabilità della persona, con particolare attenzione ai soggetti a maggior rischio di esclusione lavorativa e sociale;
e) promuovere la mobilità territoriale della formazione, anche attraverso il riconoscimento delle competenze ovunque acquisite;
f) perseguire l'allineamento tra la domanda di professionalità proveniente dal territorio e l'offerta formativa regionale, con particolare riferimento alle strategie di sviluppo regionale;
g) assicurare una diffusione equilibrata delle opportunità di formazione e di orientamento nell'intero territorio regionale;
h) garantire servizi di orientamento e informazione, definendone altresì gli standard;
i) favorire all'interno delle azioni formative di propria competenza lo sviluppo di adeguati percorsi di alternanza scuola-lavoro e di un'offerta di istruzione e formazione professionale (IeFP) articolata anche con modalità duale, tenuto conto del valore educativo e formativo dell'attività lavorativa;
j) tutelare attraverso apposite azioni formative la salute e la sicurezza della persona.
3. La partecipazione degli utenti alle attività a carattere formativo è gratuita. Per particolari tipologie di interventi, stabilite con il programma di cui all'articolo 26, può essere richiesta agli utenti una compartecipazione al costo delle stesse.
4. La Regione promuove un sistema condiviso e territorialmente integrato dei servizi di istruzione, formazione e lavoro con un'offerta strutturata di formazione e orientamento permanente, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale, consentendo la spendibilità delle conoscenze e delle competenze.
5. Nel rispetto della Costituzione, dello Statuto di autonomia e della normativa europea, statale e regionale, con la presente legge la Regione concorre altresì alla tutela e alla valorizzazione delle minoranze linguistiche presenti nel territorio come parte del proprio patrimonio storico, culturale e umano.
6. Gli interventi di istruzione e formazione professionale (IeFP) tengono conto delle esigenze della minoranza slovena per la tutela e la valorizzazione della sua identità linguistica e culturale.
Note:
1 Lettera b bis) del comma 2 aggiunta da art. 7, comma 7, lettera a), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 4
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) apprendimento permanente, qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale;
c) apprendimento non formale, il processo caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi di cui alla lettera b), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;
d) apprendimento informale, il processo che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero;
e) formazione, l'insieme di interventi di istruzione e formazione professionale, formazione tecnica superiore e formazione permanente, finalizzati ad agevolare l'ingresso o la permanenza nel mondo del lavoro delle persone attraverso l'accrescimento e il rafforzamento delle loro competenze;
f) orientamento permanente, il processo volto a facilitare la conoscenza di sé, del contesto formativo, occupazionale, sociale, culturale ed economico di riferimento, delle strategie messe in atto per relazionarsi e interagire con tali realtà, al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo delle competenze necessarie per poter definire o ridefinire autonomamente obiettivi personali e professionali aderenti al contesto, elaborare o rielaborare un progetto di vita e sostenere le scelte relative;
g) istruzione e formazione professionale (IeFP), i percorsi previsti dal capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53);
h) istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), i percorsi formativi integrati le cui caratteristiche sono definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori";
i) istituti tecnici superiori (ITS), gli istituti ad alta specializzazione tecnologica, le cui caratteristiche sono definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori";
j) poli tecnico professionali, le strutture di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le quali costituiscono una modalità organizzativa di condivisione delle risorse pubbliche e private disponibili al fine di contribuire alla realizzazione di un sistema educativo innovativo ed integrato, in una logica di rete, con quello economico e produttivo;
k) patente di mestiere, il certificato che dichiara il raggiungimento di competenze richieste per l'esercizio di un mestiere specifico oppure per preparare specifiche figure professionali, secondo la vigente normativa in materia;
l) azione, una categoria di interventi aventi caratteri omogenei e finalizzati al raggiungimento dei medesimi obiettivi;
m) intervento, una specifica attività realizzata nell'ambito della formazione e dell'orientamento permanente;
n) EQF (Quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente), il quadro oggettivo di riferimento europeo, funzionale a mettere in relazione i sistemi e i quadri nazionali delle qualificazioni degli Stati membri, di cui alla raccomandazione 2008/C 111/01 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 6 maggio 2008;
n bis) analfabetismo funzionale: incapacità dell'individuo di usare in modo efficiente le abilità di lettura, scrittura e calcolo nelle situazioni della vita quotidiana;
n ter) analfabetismo di ritorno: fenomeno secondo cui anche dopo aver acquisito buoni livelli di literacy e numeracy in età scolastica, in età adulta le popolazioni sono esposte al rischio della regressione verso livelli bassi di alfabetizzazione a causa degli stili di vita che allontanano dalla pratica e dall'interesse per la lettura o dalla comprensione di tabelle, cifre e percentuali;
o) cluster, il sistema regionale di imprese e soggetti pubblici e privati, anche afferenti a diversi settori e non necessariamente territorialmente contigui, che possono sviluppare un insieme coerente di iniziative e progetti in un determinato campo rilevante per l'economia regionale;
p) parco scientifico e tecnologico, l'organizzazione gestita attraverso professionalità specializzate, con il compito di supportare la competitività e l'innovazione delle imprese e delle istituzioni di ricerca insediate, il cui gestore è un soggetto giuridico di natura pubblica o privata o mista.
Note:
1 Lettera n bis) del comma 1 aggiunta da art. 7, comma 7, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2 Lettera n ter) del comma 1 aggiunta da art. 7, comma 7, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
TITOLO II
 RETI REGIONALI DELL'APPRENDIMENTO PERMANENTE
Capo I
 Reti regionali dell'apprendimento permanente
Art. 5
 (Reti regionali dell'apprendimento permanente)
1. In attuazione dell'intesa approvata in sede di Conferenza unificata concernente le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno di reti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), la Regione promuove, all'interno del proprio territorio, la costituzione di reti tra soggetti del sistema dell'istruzione, della formazione, dei servizi per il lavoro e del sistema economico, di cui all'articolo 6, al fine di sostenere e sviluppare un sistema regionale di formazione e di orientamento permanente.
2. Le reti regionali di cui al comma 1 rappresentano un elemento strategico di sviluppo del sistema dell'apprendimento permanente e hanno la finalità di:
a) sistematizzare e razionalizzare i servizi esistenti sul territorio;
b) valorizzare e integrare i sistemi di apprendimento formali, non formali e informali e i diversi soggetti dell'offerta formativa regionale, ivi compresi i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (di seguito anche CPIA), i servizi per il lavoro e le imprese, condividendo analisi dei fabbisogni, progettualità e risorse umane;
c) promuovere azioni trasversali tra le diverse offerte formative e di servizi, finalizzate in particolare a innalzare il livello qualitativo dell'offerta formativa, la rispondenza alle esigenze del tessuto produttivo e il grado di occupabilità dei giovani e degli adulti, contrastandone l'inattività, le forme di analfabetismo funzionale e di ritorno e l'esclusione sociale, e sostenere l'invecchiamento attivo e l'esercizio della cittadinanza attiva;
d) favorire l'integrazione tra le diverse opportunità finalizzate all'inserimento o reinserimento lavorativo anche attraverso la qualificazione professionale;
e) favorire la cooperazione tra gli enti di formazione accreditati, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse complessivamente disponibili sul territorio regionale, anche con riferimento al personale docente e alle attrezzature e ai macchinari funzionali allo svolgimento delle attività formative;
f) realizzare azioni di accompagnamento preordinate al rientro nel sistema educativo di istruzione e di formazione e all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 9/2020
2 Parole soppresse alla lettera e) del comma 2 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 9/2020
3 Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 7, comma 7, lettera c), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 6
 (Soggetti delle reti regionali dell'apprendimento permanente)
2. La Regione coinvolge altresì le imprese, le rappresentanze datoriali e sindacali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i cluster e i parchi scientifici e tecnologici regionali, le università della terza età, le scuole e gli istituti di musica con finalità professionali, gli enti locali della Regione, nonché ogni altro soggetto ritenuto necessario sulla base delle specifiche esigenze e competenze.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 9/2020
2 Comma 4 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 9/2020
TITOLO III
 ORIENTAMENTO E FORMAZIONE
Capo I
 Orientamento permanente
Art. 9
 (Servizio regionale per l'orientamento permanente)
2. Nell'ambito del sistema dell'orientamento permanente e dei compiti di cui al comma 1, la Regione eroga attraverso proprie strutture servizi informativi, di consulenza orientativa, di assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche e promuove lo sviluppo delle competenze trasversali e di gestione della carriera professionale della persona. Nell'esercizio di tale funzione la Regione può avvalersi del supporto degli enti e dei soggetti di cui all'articolo 8.
3. Nel sistema delle istituzioni scolastiche con insegnamento in lingua slovena, i servizi di cui al comma 2 sono erogati anche in lingua slovena.
4. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato un programma triennale, con eventuale aggiornamento annuale, con cui sono definiti gli interventi e le azioni per lo sviluppo di un sistema integrato dei servizi di orientamento permanente.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 48, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 48, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
Capo II
 Formazione
Sezione I
 Sistema della formazione
Sezione II
 Riconoscimento delle competenze
Sezione III
 Accreditamento
Art. 22
 (Soggetti affidatari degli interventi formativi)
1. Gli interventi formativi di cui alla presente legge sono svolti da soggetti pubblici non territoriali e privati, senza scopo di lucro, che abbiano tra i propri fini istituzionali la formazione e che siano in possesso dei seguenti requisiti ai fini dell'accreditamento:
a) disponibilità di sedi formative idonee rispetto alle norme in materia di accessibilità, sicurezza e igiene e adeguate rispetto alle esigenze formative e didattiche in termini di risorse infrastrutturali e logistiche;
a bis) dotazione informatica di collegamenti e dispositivi tali da garantire una qualità adeguata di erogazione della formazione a distanza;
b) dotazione di risorse professionali in possesso di adeguate credenziali e capacità gestionali, idonee a garantire, in un contesto organizzativo trasparente, il presidio funzionale dei processi di lavoro necessari per l'erogazione degli interventi formativi;
c) adeguatezza degli strumenti di relazione stabile con il territorio regionale e con gli attori del contesto istituzionale, sociale, produttivo ed economico locale;
d) rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica, fiscale, tributaria, previdenziale e di regolarità contributiva;
e) non essere soggetto a procedure fallimentari o ad altre procedure concorsuali;
f) applicazione al personale che opera nel sistema di istruzione e formazione professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;
g) applicazione al personale che opera nel sistema di formazione professionale, non rientrante all'interno della previsione di cui alla lettera f), del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria di appartenenza, o altro più favorevole al lavoratore, che assicuri in ogni caso un trattamento economico complessivo non inferiore a quello del contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale;
h) presenza di numero minimo di personale assunto con contratto di lavoro di tipo subordinato, anche in relazione alle tipologie formative per cui l'accreditamento viene richiesto e all'entità complessiva degli interventi che il soggetto formativo si propone di realizzare annualmente;
i) idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli utenti;
j) affidabilità patrimoniale, economica e finanziaria;
k) pubblicità del bilancio annuale dell'ente;
l) prevalenza dell'attività formativa desumibile dal bilancio;
m) presenza di un sistema di gestione della qualità;
n) livelli di efficacia, efficienza e gradimento maturati con riferimento alle attività formative finanziate;
o) affidabilità morale e professionale dei legali rappresentanti, dei componenti l'organo esecutivo e dei soggetti, anche non componenti l'organo esecutivo, dotati di poteri di firma;
p) per quanto riguarda l'istruzione e formazione professionale, rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla disciplina statale.
2. Non sono tenuti all'accreditamento gli enti e le imprese che svolgono attività formative rivolte esclusivamente al proprio personale o che mettono a disposizione i propri locali per la realizzazione di attività di stage e tirocinio.
4. Ai fini del mantenimento dell'accreditamento, il requisito di cui al comma 1, lettera I), non si applica agli enti che realizzano prevalentemente attività formativa in favore delle persone in condizioni di svantaggio.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 38, comma 4, L. R. 27/2017
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 77, comma 1, L. R. 6/2021
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 4, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 4, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
5 Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 4, lettera c), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
6 Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 63, comma 1, L. R. 8/2022
7 Parole soppresse al comma 3 da art. 7, comma 18, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 22 bis
1. Oltre ai soggetti pubblici non territoriali e privati di cui all'articolo 22, comma 1, possono essere accreditati dall'Amministrazione regionale per la realizzazione degli interventi di formazione di cui ai Fondi Paritetici Interprofessionali, istituiti con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, i soggetti, con sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che possiedano i seguenti requisiti:
a) disponibilità di sedi formative, nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, idonee rispetto alle norme in materia di accessibilità, sicurezza e igiene, e adeguate rispetto alle esigenze formative e didattiche in termini di risorse infrastrutturali e logistiche;
b) dotazione di risorse professionali in possesso di adeguate credenziali e capacità gestionali, idonee a garantire, in un contesto organizzativo trasparente, il presidio funzionale dei processi di lavoro necessari per l'erogazione degli interventi formativi;
c) adeguatezza degli strumenti di relazione stabile con il territorio regionale e con gli attori del contesto istituzionale, produttivo ed economico locale;
d) rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica, fiscale, tributaria, previdenziale e di regolarità contributiva;
e) non essere soggetto a procedure fallimentari o ad altre procedure concorsuali;
f) presenza di numero minimo di personale assunto con contratto di lavoro di tipo subordinato;
g) idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli utenti;
h) affidabilità patrimoniale, economica e finanziaria;
i) pubblicità del bilancio annuale dell'ente;
j) presenza di un sistema di gestione della qualità finalizzato anche a verificare i livelli di efficacia, efficienza e gradimento maturati con riferimento alle attività formative realizzate;
k) affidabilità morale dei legali rappresentanti, dei componenti l'organo esecutivo e dei soggetti, anche non componenti l'organo esecutivo, dotati di poteri di firma.
2. I soggetti di cui al comma 1 non accedono ai contributi pubblici gestiti dall'Amministrazione regionale finalizzati agli interventi formativi e non formativi di cui al titolo III, capo I e capo II.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 22 ter
1. Le persone giuridiche private di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore), possono essere accreditate dalla Direzione centrale competente in materia di istruzione. Trovano applicazione, in via transitoria, le disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2023, n. 040/Pres. (Regolamento recante i requisiti dei soggetti affidatari degli interventi formativi, le modalità di accreditamento degli enti di formazione professionale e le procedure di controllo e sanzionatorie, in attuazione degli articoli 23, comma 1, e 25 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)).
3. Con regolamento regionale sono disciplinate le disposizioni attuative relative ai requisiti di cui alla legge 99/2022 e relativi decreti ministeriali di attuazione, le modalità di presentazione alla Regione della domanda di accreditamento e di aggiornamento dello stesso da parte dei soggetti di cui al presente articolo, la documentazione necessaria, la procedura di accertamento del possesso dei requisiti previsti, e di rilascio dell'accreditamento da parte del responsabile della struttura regionale competente, nonché le fattispecie e le procedure di sospensione e revoca dell'accreditamento.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 18, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 23
 (Modalità di accreditamento e procedure di controllo)
1. Con regolamento regionale sono disciplinate le disposizioni attuative relative ai requisiti di cui all'articolo 22, le modalità di presentazione alla Regione della domanda di accreditamento e di aggiornamento dello stesso da parte dei soggetti di cui all'articolo 22, la documentazione necessaria, la procedura di accertamento del possesso dei requisiti previsti, anche in relazione alle tipologie formative per cui l'accreditamento viene richiesto e all' entità complessiva degli interventi che il soggetto formativo si propone di realizzare annualmente, e di rilascio dell'accreditamento da parte del responsabile della struttura regionale competente, nonché le fattispecie e le procedure di sospensione e revoca dell'accreditamento di cui all'articolo 25.
2. Nel corso del periodo di validità dell'accreditamento la permanenza dei requisiti è accertata dal responsabile della struttura regionale competente mediante controlli amministrativi e in loco, anche a campione.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 25
 (Sospensione e revoca dell'accreditamento)
1. I soggetti di cui all'articolo 22 sono tenuti al rispetto del principio di leale collaborazione, correttezza e trasparenza nei confronti dell'Amministrazione regionale e degli utenti, nonché degli obblighi da questi derivanti e stabiliti con i regolamenti di cui agli articoli 10 e 23, inerenti il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui all'articolo 22 e il regolare svolgimento degli interventi.
3. La sospensione produce l'effetto di precludere, per un periodo di tre mesi, la possibilità da parte dei soggetti accreditati di presentare proposte progettuali su bandi di gara e avvisi emanati dalla Regione in materia di formazione.
5. Nei casi di revoca dell'accreditamento, la Regione si riserva la facoltà di consentire la conclusione degli interventi formativi in corso, confermandone il finanziamento, oppure, ove possibile, ne affida la realizzazione a un diverso soggetto accreditato.
6. La revoca dell'accreditamento comporta la cancellazione dell'ente dall'elenco di cui all'articolo 24.
7. La sospensione e la revoca dell'accreditamento sono disposte con decreto del responsabile della struttura regionale competente.
TITOLO IV
 PROGRAMMAZIONE, FINANZIAMENTO, RENDICONTAZIONE, CONTROLLO, VALUTAZIONE, SISTEMA INFORMATIVO E MONITORAGGIO
Capo I
 Programmazione e analisi dei fabbisogni
Capo II
 Finanziamento degli interventi
Capo III
 Valutazione, sistema informativo e monitoraggio
Art. 34
 (Sistema informativo regionale della formazione e dell'orientamento permanente)
1. Al fine di rendere effettive le finalità di cui alla presente legge, la Regione si avvale di un sistema informativo interconnesso con quello dei servizi per il lavoro e funzionale alle attività di orientamento permanente, di formazione e di certificazione delle competenze.
2. È garantita la conservazione delle informazioni e dei dati raccolti in elenchi debitamente tenuti presso la struttura regionale competente.
3. La Regione utilizza le informazioni e i dati di cui al presente articolo per le proprie finalità istituzionali e ne consente la tracciabilità e la consultazione da parte dei destinatari degli interventi, al fine di avere evidenza dei percorsi effettuati, degli esiti occupazionali e delle competenze acquisite, nonché per il riconoscimento e la spendibilità dei percorsi stessi. L'accesso può essere altresì consentito ai soggetti di cui all'articolo 22 per le finalità della presente legge.
4. È assicurato lo scambio di informazioni e di dati tra il sistema informativo di cui al comma 1 e i rispettivi sistemi previsti in ambito regionale, nazionale ed europeo, in particolare con le anagrafi delle istituzioni scolastiche, della popolazione residente e degli studenti previste dalle specifiche normative di settore.
5. La Regione effettua il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2000, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e delle normative di settore, nonché del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali GDPR 27 aprile 2016 n. 679/2016.
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 7, comma 1, lettera f), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
TITOLO V
 NORME TRANSITORIE E FINALI
Capo I
 Norme transitorie e finali
Art. 37
 (Abrogazioni)
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale);
c) gli articoli 34 e 35 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 (Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell'Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie);
f) gli articoli 63, 64 e 65 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale);
g) la legge regionale 26 agosto 1991, n. 35 (Modifiche ed integrazioni all'ordinamento della formazione professionale);
j) il comma 3 dell'articolo 77 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 (Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);
l) l'articolo 27 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);
o) il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);
p) l'articolo 7 della legge regionale 17 aprile 2014, n. 8 (Norme urgenti in materia di lavoro, istruzione, formazione e montagna);
q) l'articolo 14 della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro));
r) il comma 16 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);
s) il comma 12 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019).
Art. 38
 (Norme transitorie)
1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla presente legge continuano ad applicarsi i seguenti regolamenti:
a) decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005, n. 7 ( Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche);
b) decreto del Presidente della Regione 16 aprile 2010, n. 76 (Regolamento recante disposizioni per l'accreditamento degli organismi che erogano attività di formazione professionale che si realizzano tramite l'impiego di risorse a destinazione vincolata assegnate alla Regione dallo Stato e dall'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 17, della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76);
c) decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 140 (Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale));
d) decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2017, n. 140 (Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)).
2. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
3. Agli immobili per i quali è stato concesso il contributo di cui all'articolo 9, comma primo, lettera f) della legge regionale 76/1982 continua ad applicarsi il vincolo di destinazione previsto dall'articolo 10, ottavo comma della medesima legge regionale.
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 7, comma 30, L. R. 13/2021
Art. 39
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 235.000 euro suddivisa in ragione di 125.000 euro per l'anno 2018 e 110.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Per le finalità di cui all'articolo 12 è autorizzata la spesa complessiva di 23.910.371,20 euro suddivisa in ragione di 8.468.749,20 euro per l'anno 2018 e 15.441.622,00 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
5. Per le finalità di cui all'articolo 14, commi 1, 3 e 4 è autorizzata la spesa di 950.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
6. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 5 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
7. Per le finalità di cui all'articolo 17, commi 1, 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
8. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 7 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
9. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (capitolo di nuova istituzione).
10. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 9 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 4 (Istituzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (capitolo 5271).