Legge regionale 16 giugno 2017, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 06/07/2017

Disposizioni per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino regionale.
Art. 6
 (Convenzione unica del Soccorso Alpino)
1. I rapporti tra il CNSAS FVG e la Regione Friuli Venezia Giulia, per tramite dei suoi diversi enti, sottesi allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), sono regolati da un'unica convenzione.
2. La convenzione č definita in coerenza con gli indirizzi strategici stabiliti dalla Giunta regionale in materia sanitaria, di protezione civile e di Corpo forestale regionale.
3. La convenzione č stipulata dall'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), su mandato dell'organismo regionale di cui all'articolo 4, comma 1, e sulla base dell'atto che definisce le linee operative di cui all'articolo 4, comma 3.
8. La convenzione č sottoscritta dai soggetti coinvolti per le parti di competenza. La convenzione ha valenza triennale ed č stipulata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; essa esplica i suoi effetti a partire dall'1 gennaio 2018; sono fatte salve le convenzioni stipulate in precedenza.