Art. 6
(Convenzione unica del Soccorso Alpino)
1. I rapporti tra il CNSAS FVG e la Regione Friuli Venezia Giulia, per tramite dei suoi diversi enti, sottesi allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), sono regolati da un'unica convenzione.
2. La convenzione č definita in coerenza con gli indirizzi strategici stabiliti dalla Giunta regionale in materia sanitaria, di protezione civile e di Corpo forestale regionale.
3. La convenzione č stipulata dall'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) di cui all'
articolo 7 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), su mandato dell'organismo regionale di cui all'articolo 4, comma 1, e sulla base dell'atto che definisce le linee operative di cui all'articolo 4, comma 3.
4.
La convenzione definisce le attivitą e le relative spese di carattere generale finalizzate al funzionamento della struttura correlate e funzionali all'erogazione dei servizi e delle prestazioni garantiti dal CNSAS FVG. La convenzione definisce almeno:
a) l'attivitą di soccorso, l'attivitą formativa e le correlate attivitą organizzative, tecniche e logistiche;
b) l'attivitą direttiva, amministrativa, organizzativa e tecnica del personale dipendente e del personale CNSAS FVG;
c) l'attivitą di adeguamento, ammodernamento e manutenzione delle dotazioni strumentali;
d) le attivitą rivolte alla prevenzione degli incidenti e degli infortuni e la diffusione e conoscenza delle funzioni e delle attivitą svolte in ambito regionale dal CNSAS FVG.
5.
Per quanto attiene all'attivitą in campo sanitario, la convenzione definisce in particolare almeno:
a) la natura e le modalitą di impiego del personale del CNSAS FVG, ivi incluse le unitą cinofile;
b) la natura e le modalitą di impiego delle risorse strumentali, l'area e gli scenari di intervento;
c) le modalitą operative del soccorso e l'impiego dell'elisoccorso e la relativa definizione delle responsabilitą e delle competenze dei soggetti coinvolti nelle attivitą di soccorso e di elisoccorso;
d) la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale sanitario e del CNSAS FVG;
e) la funzionalitą della Rete Radio in capo al CNSAS FVG e la sua integrazione con altri sistemi radio, in particolare con quelli del REU 112 e delle centrali operative NUE 112 e della SORES;
f) le coperture assicurative (infortuni, responsabilitą civile terzi, responsabilitą civile auto e tutela legale) di uomini e mezzi impiegati;
g) il finanziamento per le attivitą e le prestazioni e le sue modalitą di erogazione e rendicontazione.
6.
Per quanto attiene alla reciproca collaborazione nelle attivitą di protezione civile e fermo restando il ruolo del soccorso alpino definito all'articolo 11 della legge 225/1992, la convenzione stabilisce in particolare almeno:
a) le modalitą di collaborazione nelle attivitą operative e la relativa reciproca messa a disposizione di risorse umane e strumentali;
b) la definizione delle attivitą di sperimentazione e di formazione;
c) le coperture assicurative (infortuni, responsabilitą civile terzi, responsabilitą civile auto e tutela legale) di uomini e mezzi impiegati.
7.
Per quanto attiene alla reciproca collaborazione con il Corpo forestale regionale, la convenzione definisce in particolare almeno:
a) la formazione reciproca e congiunta su tematiche di interesse comune;
b) le modalitą di intervento congiunto operativo volto alla ricerca di persone disperse.
8. La convenzione č sottoscritta dai soggetti coinvolti per le parti di competenza. La convenzione ha valenza triennale ed č stipulata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; essa esplica i suoi effetti a partire dall'1 gennaio 2018; sono fatte salve le convenzioni stipulate in precedenza.