Legge regionale 16 giugno 2017, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 06/07/2017

Disposizioni per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino regionale.
Art. 3
 (Principi)
1. L'opera di salvaguardia della vita umana, di prevenzione e vigilanza degli incidenti e degli infortuni, nonchè quella di ricerca e soccorso, recupero e trasporto degli infortunati, dei pericolati e dei soggetti in imminente pericolo di vita, oltre che il recupero dei caduti in ambiente montano, ipogeo, ostile e impervio svolta dal CNSAS FVG, anche in collaborazione con altri enti dello Stato e altre organizzazioni pubbliche o private, si conforma, per quanto concerne il ruolo e il coordinamento alla legge 74/2001, alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), e all'articolo 80, comma 39, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), nonchè alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile); per quanto attiene all'attività di promozione sociale, detta opera si conforma alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), e alla legge regionale 23/2012; per quanto attiene al soccorso sanitario, detta opera si conforma al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza), e si armonizza con la programmazione regionale in materia di emergenza e urgenza sanitaria.